stabilizzazione precari
 |  | 

La stabilizzazione dei precari nell’art. 20 della legge Madia sta morendo?

Se stai leggendo questo approfondimento probabilmente ti stai chiedendo se hai tutti i requisiti per la stabilizzazione e vuoi sapere quali strumenti di tutela hai a disposizione per far valere i tuoi diritti e conseguire l’agognato posto a tempo indeterminato, dopo anni e anni di precariato.

Attualmente la stabilizzazione “classica”, quella cioè basata sulla legge Madia, sembra stia vivendo una fase di ristagno: ciò è dovuto al fatto che le riforme più recenti, come ad esempio l’ultimo decreto mille-proroghe, non ha ulteriormente prorogato il termine entro il quale occorre aver conseguito i 36 mesi per la stabilizzazione, che rimane irragionevolmente fissato al 31 dicembre 2023 (e salva la possibilità, comunque, di pubblicare l’avviso entro il 31 dicembre 2024).

Quanto sopra per la stabilizzazione che noi chiamiamo “diretta” (ossia, senza concorso e sulla base della semplice partecipazione all’avviso): discorso diverso, invece, per la stabilizzazione “con concorso”, disciplinata dal comma 2 dell’art. 20 del Decreto Madia, per la quale invece il termine per il conseguimento dei 36 mesi (ed anche per la pubblicazione del bando di concorso) è fermo al 31 dicembre 2024.

Sembrerebbe dunque, alla luce delle ultimissime riforme, che vi sia un lento e graduale ritorno alla regola del concorso pubblico, con tre principali eccezioni, rappresentate:

  • dalla “stabilizzazione Covid” per il comparto sanità, di cui abbiamo parlato a lungo in questo approfondimento, per la quale anzi, con la recente pubblicazione del Decreto PNRR n. 19 del 2024 (c.d. Decreto PNRR 4), è stato autorizzato un parziale prolungamento dei termini per il conseguimento dei 18 mesi;
  • dai precari della ricerca, che possono ancora auspicare alla stabilizzazione fino al 31 dicembre 2026 (con dimostrazione del possesso dei requisiti sino a quella data: vedi avanti nell’approfondimento);
  • dalla stabilizzazione dei precari degli enti locali nel decreto n. 44 del 2023 fino al 31 dicembre 2026.

Si può dire allora che la stabilizzazione Madia stia morendo? Naturalmente non è quello che ci auguriamo, ma è indubbio che sono state perse molte occasioni per prolungare l’efficacia delle misura di stabilizzazione dei precari.

Ad ogni modo, più che di “morte” della stabilizzazione, dovremmo parlare meglio di “riorganizzazione” della materia, laddove sembra che la norma generale del Decreto Madia sta cedendo il passo a diverse discipline speciali per la stabilizzazione (sanità – ricerca – dipendenti degli enti locali – addetti alle missioni PNRR). Ciò detto, prima di procedere oltre con la lettura dell’articolo, in ogni caso, ti segnalo altri approfondimenti che potrebbero interessarti:

Le ultime novità normative apportate al Decreto Madia

Le ultime novità in materia sono “ferme” ai decreti mille-proroghe per il 2022 e per il 2023, ai cosiddetti “decreti PNRR” ed infine al c.d. decreto assunzioni.

Se il decreto mille-proroghe del 2022 (ossia, il decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021), aveva prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine massimo di indizione delle iniziative di stabilizzazione diretta, fermo restando il possesso del requisito dei tre anni di servizio al 31 dicembre 2022, il secondo decreto PNRR (decreto legge n. 36 del 2022) ha esteso fino al 31 dicembre 2024 il termine massimo per la pubblicazione dei bandi per la stabilizzazione mediante concorso, fermo restando il possesso dei requisiti dei tre anni alla medesima data.

Riassumiamo allora le novità apportate all’art. 20 del Decreto Madia:

  • Il decreto mille proroghe del 2022 ha esteso il termine per la pubblicazione degli avvisi di stabilizzazione diretta (fino al 31 dicembre 2023) ma non anche quello per la maturazione del requisito dei tre anni di servizio con contratti a tempo determinato, che rimane irragionevolmente “fermo” al 31 dicembre 2022, come abbiamo detto in apertura;
  • il decreto PNRR n. 2 del 2022 ha esteso fino al 31 dicembre 2024 la possibilità di pubblicare i bandi per la stabilizzazione tramite concorso (quella cioè prevista dal comma 2 dell’art. 20 del Decreto Madia), con il requisito dei tre anni di servizio da maturare entro la medesima data;
  • il decreto mille proroghe del 2023 (decreto legge n. 198 del 29 dicembre 2022), ha introdotto al comma 2 dell’art. 20 Madia un nuovo comma 2-bis, che prevede una proroga generale dei termini fino al 31 dicembre 2026 per i precari arruolati negli enti pubblici di ricerca (e soltanto per essi)
Leggi anche  Come funziona lo scorrimento graduatorie concorsi pubblici?

A quanto sopra deve aggiungersi la recente pubblicazione della legge 21 aprile 2023 n. 41 di conversione del decreto PNRR n. 3 (decreto legge n. 13 del 2023), che ha introdotto una ulteriore forma di stabilizzazione mediante concorso, fino al 31 dicembre 2026, per i dipendenti degli enti territoriali, ma solo per i progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Ed ancora il c.d. “Decreto assunzioni” (decreto legge n. 44 del 2023) ha previsto, all’art. 3 comma 5, una più generale previsione di stabilizzazione per i dipendenti di regioni, province, comuni e città metropolitane: la puoi vedere al penultimo paragrafo del nostro approfondimento.

Cosa si intende con il termine “stabilizzazione” dei precari?

La “stabilizzazione” rappresenta la definitiva assunzione a tempo indeterminato presso l’ente con il quale il “precario” ha maturato una più o meno lunga esperienza lavorativa mediante contratti “flessibili” o “a termine”, la quale può essere conseguita sia mediante un nuovo concorso pubblico (riservato in parte ai precari in possesso di determinati requisiti, come vedremo), sia mediante una assunzione diretta e senza concorso.

Alla apparente semplicità della descrizione dell’istituto, tuttavia, non corrisponde una altrettanto semplicità “applicativa” della stabilizzazione, dal momento che i dubbi posti dal Decreto Madia (chiamato anche, impropriamente, “legge Madia”), ossia dal d.lgs. n. 75 del 2017, sono ancora oggi innumerevoli.

Prima di comprendere, però, i problemi operativi posti dalla normativa, facciamo una rapida disamina delle due modalità di stabilizzazione previste dal Decreto Madia, ossia la stabilizzazione diretta (o senza concorso) e la stabilizzazione indiretta (o mediante concorso).

Prima di farlo, vi dico anche che alcune perplessità sono parzialmente risolte dalle circolari intervenute in materia, che di seguito vi indico con un link dal quale potete anche scaricarle:

  • Circolare “D’Alia” n. 5 del 2013, adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, che offre indicazioni utili anche in merito alle assunzioni basate sullo scorrimento di graduatorie vigenti
  • Circolare n. 3 del 2017, adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In aggiunta alle richiamate circolari e al Decreto Madia, normalmente potremo trovare ulteriori “fonti” del diritto che disciplinano la stabilizzazione.

Così, ad esempio, attraverso delibere di Giunta Regionale o di Giunta Comunale che vengono frequentemente adottate a complemento del Decreto Madia: tengo a precisare, però, che tali atti normativi dovranno in ogni caso essere conformi alla normativa primaria (ossia, ancora una volta, al Decreto n. 75/2017) e dunque non possono introdurre regole “nuove” o “diverse”.

In moltissimi casi, ad esempio, le Regioni adottano delle linee guida o Protocolli per indirizzare le procedure di stabilizzazione delle Aziende Sanitarie: qui un esempio di Protocollo Madia adottato dalla Regione Sardegna.

La stabilizzazione “diretta” o senza concorso

La prima modalità di stabilizzazione “diretta” dei precari è disciplinata al comma 1 dell’art. 20 del decreto Madia, il quale prevede che il candidato che voglia aspirare alla definitiva assunzione a tempo indeterminato debba possedere cumulativamente i seguenti requisiti:

  • Il dipendente risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
  • sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
  • abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

È importante sottolineare che tale forma di stabilizzazione risponde ai principi delineati dal citato comma 1, e che sono rappresentati dalla finalità di “superare il precariato”, di “ridurre il ricorso dei contratti a termine” e di “valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato”.

Che tipo di procedimento è previsto per la stabilizzazione diretta?

Le Pubbliche Amministrazioni, ove decidano di procedere con la stabilizzazione diretta, normalmente pubblicano un “Avviso di Ricognizione” del personale precario in possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 dell’art. 20 del Decreto Madia: di seguito un link dal quale potete trovare un esempio di Avviso di ricognizione.

Si tratta di una procedura molto semplice in realtà: l’Avviso normalmente ripete il contenuto del comma 1 o del comma 2 dell’art. 20, senza aggiungere nulla di diverso (come è ovvio!), limitandosi a precisare (in genere) che i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

In tal caso, dunque, il candidato deve compilare l’apposita domanda ed inoltrarla all’ente (mediante PEC o raccomandata A/R).

Devo precisare che l’Avviso di Ricognizione non rappresenta assolutamente un bando di concorso, dal momento che non è prevista l’assegnazione di punteggi ai candidati che presentano la domanda; né è prevista la predisposizione di una “graduatoria”: i candidati sono infatti dichiarati idonei o non idonei e dunque sono chiamati a stipulare il contratto a tempo indeterminato solo nel primo caso.

Leggi anche  L'istanza di accesso agli atti della legge 241/1990: istruzioni per la corretta formulazione.

I problemi che pone spesso questa forma di stabilizzazione sono i seguenti:

  • Cosa accade se l’Amministrazione prende tempo e non conclude il procedimento avviato con l’Avviso di Ricognizione?
  • Cosa accade se l’Amministrazione non indice un Avviso di Ricognizione? Posso avanzare di mia iniziativa una domanda per la stabilizzazione diretta, dichiarando di avere tutti i requisiti?
  • Cosa accade se il termine entro il quale conseguire il requisito dei 36 mesi di servizio (alla data di scadenza della domanda) è inferiore a quello previsto dal Decreto Madia (31 dicembre 2022)?
  • Cosa posso fare per impugnare il provvedimento che mi dichiara “non idoneo” o che mi esclude senz’altro dalla stabilizzazione?

Se vi trovate in una delle condizioni sopra descritte contattateci per avere maggiori informazioni su come tutelarvi nel migliore dei modi.

Vi anticipo, in ogni caso, che è sempre possibile formulare una istanza diretta ad ottenere la stabilizzazione, anche al di fuori di un procedimento avviato con un Avviso di Ricognizione.

Ad ogni modo, occorre tener ben presente che nella stabilizzazione diretta il ruolo centrale è rivestito dai contratti a termine: solo infatti chi ha maturato un periodo di servizio di 3 anni con questa specifica tipologia contrattuale (e non altra) maturerà un vero e proprio diritto alla stabilizzazione. Ciò in quanto solo i contratti a termine creano un rapporto di subordinazione nei confronti dell’ente.

La stabilizzazione mediante concorso

In alternativa, ai sensi del comma 2 dell’art. 20 della legge Madia, l’amministrazione sino al 31 dicembre 2024 (termine ultimamente prorogato dal Decreto PNRR 2) potrà bandire un concorso pubblico, il quale deve essere riservato però, sino ad un massimo del 50% dei posti disponibili al personale precario che abbia maturato i seguenti requisiti:

  • Risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
  • Abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso

Vi faccio notare, peraltro, che in entrambi i casi la scelta della stabilizzazione diretta o di quella indiretta, mediante concorso pubblico, deve essere coerente con il piano triennale del fabbisogno del personale (PTFP), sicché è illegittima la delibera che bandisce il concorso o dispone l’assunzione a tempo indeterminato del personale precario senza la previa stesura e pubblicazione del PTFP. Egualmente illegittima è la delibera ove le previsioni di assunzione del personale non sono coerenti con il menzionato Piano.

In questo caso, a differenza di quanto visto per il comma 1, la stabilizzazione mediante concorso ruota tutta intorno al concetto di “contratto flessibile“: ed infatti, soltanto chi ha maturato 3 anni di lavoro con contratti di questo tipo può partecipare al concorso riservato agli stabilizzandi.

La motivazione della scelta di indire il concorso

La scelta della Amministrazione di assumere il personale a tempo indeterminato ricorrendo alla stabilizzazione (diretta o indiretta) è “discrezionale”, risponde cioè ad una facoltà (e non ad un obbligo) dell’ente.

L’art. 20 del decreto Madia chiarisce infatti che le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinati, “possono assumere a tempo indeterminato” (comma 1).

Ed ancora, nel comma 2, è previsto che le stesse amministrazioni nello stesso triennio “possono bandire procedure concorsuali riservate al personale non dirigenziale” (comma 2).

Per tale ragione le sentenze dei Giudici Amministrativi rimarcano che “in ogni caso, si tratterà di scelte discrezionali dell’Amministrazione, come ben si evince dalla locuzione ‘le Amministrazioni possono…’, utilizzata sia nel primo che nel secondo comma art. 20 sopracitato”(T.A.R. Molise, Campobasso, Sez. I, 7 giugno 2018, n. 335).

Ovviamente, però, la discrezionalità dell’ente di scegliere se stabilizzare il personale, e di farlo in una delle due modalità previste dal Decreto Madia, non significa che l’Amministrazione sia totalmente libera: essa infatti deve motivare le proprie scelte, essendo a ciò obbligata dalla legge n. 241/1990.

Il problema si pone dal momento che, come abbiamo già scritto in un nostro precedente approfondimento, sono previste diverse modalità di assunzione nel pubblico impiego (scorrimento, mobilità, stabilizzazione, e via discorrendo).

Iniziamo col dire, ad esempio, che la stabilizzazione “diretta” debba tendenzialmente essere preferita a quella “indiretta” del comma 2 dell’art. 20, che si basa sul concorso pubblico,  e ciò secondo le indicazioni emanate dallo stesso Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

Nella richiamata circolare n. 3/2017 si afferma che “in presenza di soli soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 20, nel caso in cui le amministrazioni si siano determinate all’avvio delle procedure di reclutamento speciale e abbiano disponibilità finanziarie adeguate, sarebbe opportuno che le stesse ricorressero alle modalità di cui al comma 1 dell’articolo 20”.

La stabilizzazione speciale prevista per gli enti locali fino al 31 dicembre 2026

Una delle novità più rilevanti è prevista nel decreto assunzioni, ossia dall’art. 3 comma 5 del decreto legge 22 aprile 2023 n. 44.

Leggi anche  Il ricorso per l'esame avvocato 2020/2021: tutelati con noi.

La norma prevede che le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere (nei limiti ovviamente dei posti disponibili in pianta organica), alla stabilizzazione del personale non dirigenziale nella qualifica ricoperta. Vi elenco per comodità i requisiti che gli aspiranti alla stabilizzazione devono possedere:

  • Assunzione con contratto a tempo determinato all’esito di apposita procedura concorsuale conforme ai principi dell’articolo 35 del Testo Unico del Pubblico Impiego
  • Maturazione di 36 mesi di servizio con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione
  • Il termine massimo per considerare i 36 mesi di servizio è stabilito al 31 dicembre 2026
  • E’ infine previsto che la stabilizzazione deve essere preceduta da un “colloquio selettivo” e dalla “valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta”

Quali sono le differenze, dunque, di questa stabilizzazione rispetto a quella generale del comma 1 art. 20 Decreto Madia?

La prima differenza è ovviamente nei termini: la stabilizzazione diretta della Madia sembra destinata a scomparire, dato che il termine massimo per il requisito dei 36 mesi di servizio è stato mantenuto fermo al 31 dicembre 2023 (come detto), laddove nella stabilizzazione “speciale” del decreto assunzioni detto termine è esteso fino al 31 dicembre 2026.

Ma soprattutto sono le modalità della stabilizzazione che cambiano decisamente.

Ora infatti non sarà più possibile la stabilizzazione diretta senza concorso, dato che la norma richiede comunque la sottoposizione dei candidati ad un “colloquio selettivo”: la quale espressione non rimanda necessariamente ad un “concorso”, ma quantomeno ad una prova orale che prevede l’attribuzione di un punteggio e la formulazione di una graduatoria (in ciò sostanziandosi la “selettività” del colloquio).

Del tutto ambigua e pericolosa è, infine, la previsione della “valutazione positiva dell’attività svolta”, che attribuisce all’ente che intende procedere con la stabilizzazione una discrezionalità elevatissima. Ed infatti: chi dovrà fare la valutazione positiva? Quali strumenti di tutela potranno attivarsi nel caso in cui, pur avendo tutti i requisiti per la stabilizzazione, il candidato viene escluso per una valutazione “insufficiente” in ordine all’attività svolta?

La stabilizzazione speciale prevista dal decreto legge n. 13 del 24 febbraio 2023 (Decreto Pnrr 3)

Con la recente pubblicazione della legge di conversione del decreto chiamato “PNRR 3” (decreto legge 24 febbraio 2023 n. 13), sono state introdotte infine ulteriori tipologie speciali di stabilizzazione che adesso andremo ad analizzare.

La particolarità di queste stabilizzazioni è che prevedono termini sensibilmente più brevi (rispetto a quelli previsti dal Decreto Madia) per la maturazione del diritto alla stabilizzazione; ed inoltre che esse non sono mai “dirette”, ma devono essere sempre precedute da una fase di valutazione a carattere concorsuale.

Una prima tipologia di stabilizzazione è rivolta al personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di Missione PNRR ed è stata inserita dal decreto PNRR 3 all’art. 35-bis comma 1 del decreto legge n. 115 del 2022 (cosiddetto “Decreto Aiuti bis“).

In questo caso è previsto che le Amministrazioni assegnatarie del personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2023, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all’esito della valutazione positiva dell’attività svolta.

Una seconda tipologia di stabilizzazione è quella prevista dall’art. 50 comma 17 del decreto PNRR 3, che disciplina una stabilizzazione con le stesse modalità previste sopra, ma riservata a quanti hanno maturato (questa volta) almeno ventiquattro mesi di servizio con contratti a tempo determinato: tale stabilizzazione è riservata però al personale dell’art. 1 comma 179 legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), ossia al personale non dirigenziale delle Amministrazioni centrali (ad esclusione dunque di quelle periferiche) impiegato per l’attuazione degli interventi previsti dalle politiche di coesione a valere sulle annualità 2014-2020 e 2021-2027.

Una terza ed ultima stabilizzazione è stata introdotta nel decreto PNRR 3 in sede di approvazione della legge di conversione ed è disciplinata dal nuovo comma 17-bis dell’art. 50 del decreto PNRR 3.

La disposizione ci dice che, per le stesse finalità del comma 17 che abbiamo visto poc’anzi, le regioni, le province, le città metropolitane e gli enti locali assegnatari del personale assunto con contratti subordinati a tempo determinato per l’attuazione dei progetti legati alle Politiche di Coesione, possono procedere alla stabilizzazione del personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all’esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta.

Una novità interessante, in merito a tale ultima stabilizzazione, è che il personale interessato potrà anche dichiarare, nella domanda di partecipazione alla procedura di stabilizzazione, di aver svolto il servizio anche presso Amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione: possibilità ad oggi riservata soltanto al personale sanitario, nell’ambito della stabilizzazione del Decreto Madia, e non anche al personale degli enti diversi dalle Aziende sanitarie.

Bene, siamo giunti al termine del nostro approfondimento.

Se hai necessità di una consulenza specialistica e personalizzata sulla tua stabilizzazione contattaci compilando il form che trovi nella pagina contatti, oppure chiamaci al numero di telefono che trovi nella stessa pagina: sapremo senz’altro come indirizzarti per la tua miglior tutela.

Articoli simili

261 Commenti

  1. Avendo tutti i requisito della madia, si può partecipare ad una stabilizzazione bandita da una asl diversa da quella in cui si lavora al momento del bando, ma nella quale si é prestato servizio negli anni precedenti? Grazie

    1. La risposta alla domanda dipende essenzialmente dall’Amministrazione presso la quale si avanza la richiesta di stabilizzazione. Per gli enti pubblici locali, infatti, l’art. 20 comma 1 lett. a) del decreto Madia richiede che il precario risulti in servizio, alla data della pubblicazione dell’avviso di stabilizzazione, con contratti a termine “presso l’amministrazione che procede all’assunzione”. Diverso invece il discorso per le Aziende sanitarie, per le quali il comma 11 assegna rilevanza anche al servizio prestato, negli ultimi otto anni, “presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale”.

      1. Buongiorno avvocato,
        come funziona negli enti locali? I 36mesi devono essere espletati nel comune in cui si chiede la stabilizzazione o valgono anche gli altri enti locali

        1. Per gli enti locali la regola è quella del servizio prestato tutto presso il medesimo ente. In ciò una differenza fondamentale rispetto al servizio prestato presso le aziende sanitarie (che può essere “misto”). Si “salva” solo il servizio svolto presso i comuni che esercitano le funzioni in forma aggregata, ad esempio su convenzionamento.

      2. Salve volevo un informazione se in corso ho una stabilizzazione ma vincessi un concorso in un altra ASp posso rinunciare alla stabilizzazione? Il mio contratto scaduto il 31 agosto è stato prorogato al 31 marzo e adesso vorrebbero prorogarlo ancora . La mia domanda è, se lo prorogassero fino al 1 maggio e io ad aprile vincessi un altro concorso posso non firmare la stabilizzazione?

        1. Non credo di aver ben compreso il quesito. Ad ogni modo, si: se vince un concorso in una ASP differente da quella attuale potrebbe rinunciare alla stabilizzazione. Nel senso che può dimettersi dall’incarico o non attendere il completamento dell’iter procedurale.

      3. Buonasera, lavoro attualmente presso ASL ho maturato i 18 mesi Covid al 31/12/2022 posso presentare domanda di stabilizzazione presso lo stesso ente dove lavoro ancora a determinato e anche presso altri nella Regione dove risiedo così ho la possibiilita’ di avvicinarmi? Grazie.

        1. può fare una istanza di stabilizzazione in qualunque tempo e presso tutti gli enti nei quali ha maturato i requisiti per la stabilizzazione. Non sono però obbligati a risponderle.

  2. al fine della maturazione dei 3 anni di servizio anche non continuativi e presso anche altra struttura pubblica con contratto tramite cooperativa è compreso il tempo parziale o vengono conteggiati esclusivamente i tempi pieni? Se sì in che modo avviene il conteggio? 3 anni di part time risultano equivalenti a 3 anni di full time in quanto ugualmente contratti a tempo determinato?
    Grazie anticipatamente

    1. Lo svolgimento del tempo parziale, se previsto da un regolare contratto di lavoro subordinato a termine, darebbe titolo alla stabilizzazione (in presenza degli altri requisiti previsti dall’art. 20 della L. Madia) di un lavoro a tempo parziale: non c’è dunque un effetto di automatica trasformazione del lavoro a tempo pieno. In ogni caso, lei mi parla di contratti “tramite cooperativa”: trattandosi allora di somministrazione di lavoro, temo che essi non possano essere utili per la maturazione dei requisiti della stabilizzazione.

      1. Non ho compreso bene.io ho insegnato per tre anni dal 1992/93 1993/94 1995/96 incarichi annuali tutti solo un anno è con una scuola parificata. L’anno scorso sono rientrata nel GPS con esami CFU dati e avevo crediti scolastici che per motivi si Covid non arrivavano e per questo ho dato tutti gli esami.io avevo 24CFU più i 12 crediti della scuola ma che non mi hanno fatto inserire. Ora ho insegnato come supplente per due anni una cattedra completa si 18 ore questo anno e 12 ore l’anno precedente. Ora dal momento che non comprendo quando è scritto per essere preso a tempo indeterminato nell’arco degli 8 anni .avrei piacere si sapere ma io ci rientro o no?
        Grazie per l’informazione
        Cordiali saluti Cecilia Martinelli

        1. La normativa speciale sulla stabilizzazione non si applica al personale scolastico, purtroppo. Lo prescrive l’art. 20 comma 9 del d.lgs. n. 75 del 2017 (decreto Madia).

  3. buongiorno, ho da poco sottoscritto un contratto a tempo determinato per la durate di 12 mesi presso una asp in sicilia. ovviamente spero che possano prorogarmi il rapporto di lavoro fino al massimo consentito dalla legge.
    A quel punto, ci sono possibilità che possa essere stabilizzato oppure è escluso che proroghino gli effetti della madia?

    1. Al momento il servizio valutabile di 36 mesi presso la aziende sanitarie, ai fini della stabilizzazione, è quello maturato fino al 31 dicembre 2021. Non è escluso, naturalmente, che possa esserci una ulteriore proroga alla luce del prossimo decreto “Milleproroghe”. Allo stato, però, non è dato saperlo.

      1. Buongiorno Avvocato, è possibile avere maggiori informazioni sulla imminente legge di bilancio a proposito della stabilizzazione dei precari con termine ridotto a 18 mesi? ho letto la bozza (art. 92) e da quanto ho capito la stabilizzazione è prevista per i soli sanitari escludendo tutti gli altri. Secondo la Sua esperienza, qualora la legge passasse, è possibile estendere il beneficio anche ai ruoli amministrativi, magari estendendo la madia al 2024 (termine in cui maturerei i 36 mesi)? grazie

        1. Non sono in grado di dirle se la stab. semplificata o ridotta prevista per il personale sanitario verrà estesa anche agli amministrativi. Sarebbe auspicabile; o quantomeno sarebbe auspicabile che la Magistratura autorizzi una interpretazione estensiva del dato normativo (ove possibile) in modo da abbracciare tutto il personale impiegato presso gli enti sanitari (amministrativo o medico). D’altra parte si parla di “personale del ruolo sanitario”…

  4. Nel momento in cui si scrive il requisito dei 36 mesi in ambito sanitario deve essere posseduto, al più tardi, al 31 dicembre 2021. Non siamo in grado di dirle se il legislatore autorizzerà – come si spera – una ulteriore proroga.

    1. Alla luce della imminente legge di bilancio 2022 e secondo la sua esperienza è possibile che estendano gli effetti della stabilizzazione breve anche agli amministrativi del ssn?

      1. Ne parlavamo in un altro post. Non saprei dirle, ma temo che questa estensione purtroppo non ci sarà.

  5. Il requisito dei 36 mesi al 31.12.2021 vale solo per l’ambito sanitario e solo con rapporto di lavoro da dipendente o vale anche per un’agenzia regionale con la quale si è avuto sì il rapporto di lavoro da 36 mesi ma con partita iva?

    1. Il suo quesito introduce un tema piuttosto dibattuto. La partita IVA, come noto, non determina la nascita di un vincolo di subordinazione con l’ente. Quindi non sarebbe configurato il primo dei requisiti per la stabilizz., ossia la stipula di un contratto a termine (o anche di un contratto “flessibile”). Vi sono però alcune aperture timide della giurisprudenza tese a dare rilevanza anche alle partite IVA, laddove si dimostri che tale figura nasconda, in realtà, un vero e proprio vincolo di subordinazione (che poi è quello che accade in moltissime situazioni).

  6. Si sa niente se la maturazione dei 36 mesi degli enti pubblici viene equiparata al31 dicembre 2021 come per il comparto sanitario co un emendamento al decreto mille proroghe?

    1. Si, è in itinere la discussione su un emendamento per avvantaggiare dell’estensione temporale anche il personale degli altri enti pubblici. Al momento in cui si scrive, però, non vi è una proposta legislativa approvata.

  7. Buonasera,
    sono stato dipendente di una ASL in qualità di dirigente per 36 mesi. Il contratto è scaduto da poco, non è stata possibile una ulteriore proroga perchè il nuovo CCNL prevede che i contratti a tempo determinato per la dirigenza sanitaria non possano superare appunto i 36 mesi. Mi chiedevo se, pur non essendo in servizio in questo momento, io possa comunque beneficiare della stabilizzazione senza concorso perchè gli altri requisiti ci sono (sono stato assunto per scorrimento graduatoria approvata dopo concorso espletato nel 2017 e i 3 anni di servizio li ho maturati a 2021 già iniziato ma, essendo stato prorogato il termine per la maturazione dei 36 mesi di servizio al 31 dicembre 2021, anche questo requisito è in mio possesso). In sintesi vorrei sapere se è necessario essere ancora in servizio oppure no per poter accedere alla stabilizzazione senza concorso.

    1. L’art. 20 comma 1 Decreto Madia non prevede che lo stabilizzando debba essere attualmente in servizio presso l’Amministrazione dinanzi alla quale ha maturato i 36 mesi. Non deve trarre in inganno la formulazione della lett. a) del comma 1 citato.

      1. Buonasera, volevo sapere se lo stesso discorso vale anche per il comma 2. Sono stato in servizio dal 2010 al 2018 presso una ASL. Posso accedere alla stabilizzazione secondo il comma 2 della legge Madia anche se attualmente non sono più in servizio?…se si, dove posso trovare la “legge” che specifica questa cosa?. Grazie

        1. Salve, a quale “stesso discorso” fa riferimento, non capisco. Ad ogni modo, il comma 2 dell’art. 20 richiede il possesso di un “contratto flessibile” presso l’Amministrazione che bandisce il concorso per la stabilizzazione.

          1. Salve, mi scusi volevo solo sapere se anche il comma 2 prevede il non-obbligo di “essere in servizio attualmente” per essere stabilizzato. Cosa si intende per “possesso”?…ossia, se ho terminato i 3 anni di anzianità di contratto a dicembre 2021 e poi non mi hanno più rinnovato, posso essere stabilizzato nel 2023?…grazie mille.

          2. Certamente si. Il comma 2 dell’art. 20 richiede infatti l’aver maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, NEGLI ULTIMI OTTO ANNI.

  8. Salve
    Sono un operatore informatico. Io e miei colleghi siamo stati assunti in una azienda sanitaria nel 2019 e i nostri tre anni verranno completati nel giugno 2022. Volevo sapere se con la proroga della stabilizzazione al dicembre 2022, rientriamo anche noi in questo procedimento? Oppure vale sempre il termine del 31/12/2021 ?
    Grazie e cordiali saluti

    1. Il quesito implica la soluzione di due problemi: 1. Se gli operatori informatici impiegati in una azienda sanitaria siano attratti nella disciplina di favore prevista per il personale sanitario in generale; 2. Se, dunque, per essi vale la maturazione dei 36 mesi al 31-12-2020 (personale precario delle amministrazioni) ovvero al 31-12-2021 (personale precario della sanità). Anche a voler concedere che la domanda al primo quesito sia affermativa – ma occorrerebbe approfondirla alla luce del comma 11-bis del decreto Madia (che tale conclusione sembrerebbe impedire)- in ogni caso non potrebbe essere ritenuto valido, ai fini della stabilizzazione, il requisito maturato oltre la data del 31-12-2021: fatta salva, naturalmente, la previsione di ulteriori proroghe legislative eventualmente disposte nel frattempo.

  9. Buongiorno, sono un responsabile di settore in un ente locale ( comune), sono precario da circa 8 anni con due differenti amministrazioni ex art 110 , ho diritto alla stabilizzazione?

    1. Gli incarichi a contratto ex art. 110, in quanto previsti da contratti a termine, potrebbero teoricamente rientrare nella previsione del comma 1 dell’art. 20 Madia. Sennonché si tratta di figure contrattuali assai peculiari, per l’assunzione di personale con qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, che sono indissolubilmente legate al mandato elettivo del Sindaco o del Presidente della Provincia in carica. In tal senso tali incarichi potrebbero esulare dalla ratio dell’art. 20. Ci contatti per un approfondimento.

      1. salve, sono un tecnico, art.110, presso un ente comunale, da oltre 6 anni.
        La mia assunzione a tempo determinato e’ avvenuta mediante selezione di un’avviso pubblico e successivamente con nomina di una commissione per la prova orale.
        Dopo aver espletato la prova orale, e quindi verbalizzato le prove dei partecipanti.
        successivamente si è proceduto all’assunzione.

    2. Buonasera, sono una psicologa che dal 2012 lavora presso il servizio sociale di un comune con un contratto di collaborazione, emetto regolarmente fattura, posso accedere alla stabilizzazione?

      1. Potrebbe accedere alla stabilizzazione per concorso (art. 20 c. 2) oppure alla stab. diretta, previo riconoscimento della natura subordinata del suo rapporto di lavoro.

  10. Buongiorno sono un medico che lavora presso un asp siciliana ed a dicembre 2020 ho maturato i tre anni per la stabilizzazione. L’ASP dove lavoro ha fatto una delibera per attingere alle graduatorie di altre asp contenenti candidati idonei dopo concorso a tempo indeterminato e che attualmente sono in servizio presso l’asp dove lavoro io con contratto tempo determinato, in modo tale da poterli inserire a tempo indeterminato nella mia asp di appartenenza, previa istanza degli interesssati. Ciò porterebbe alla saturazione dei posti disponibili per la stabilizzazione (legge MADIA), per la quale io ho già maturato il requisito ed ero in attesa del bando di ricognizione per il passaggio al tempo indetederminato.
    E’ corretto e mandatorio fare questa procedura prima di indire la stabilizzazione ?
    Che posso fare?

    1. Mi sento di poter dire che tale delibera presenti forti dubbi di legittimità, e potrebbe/dovrebbe essere impugnata dinanzi al Tribunale Amministrativo nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione sull’albo pretorio. Le procedure di stabilizzazione devono infatti essere considerate con priorità rispetto ad altri metodi assunzionali: ivi compreso quello basato sulla utilizzazione di graduatorie di altre Aziende. Ci contatti, se ne ha piacere.

  11. Buonasera sono un’infermiera che il 16 gennaio 2022 compio tre anni in un azienda pubblica come spiega la legge madia io non rientrero nella stabilizzazione per 16 giorni….siccome io ho vinto due avvisi nella stessa azienda il primo lo ho firmato il 16 gennaio 2019 fino al 16 ottobre 2020 dopodiché ho cambiato contatto firmando il 16 ottobre 2020 fino al 16 ottobre 2021…la mia domanda è questa firmando il contratto ad ottobre 2021 e possibile che rientri nella legge madia anche se non ho maturato i tre anni ?grazie spero si caposca ….

    1. Se ho ben capito quello che mi scrive, la risposta alla sua domanda è negativa: come lei stessa dice, il servizio dei 36 mesi utile per la stabilizzazione maturerà il 16.01.2022. Il problema è che, allo stato, il servizio riconoscibile è soltanto quello espletato sino al 31.12.2021. Ma con tutta probabilità verrà disposta una proroga ulteriore.

  12. Buongiorno,
    1.anche un ente pubblico non economico (ordine professionale)può avvalersi della legge Madia per la stabilizzazione (della sua segretaria)?
    2.se il contratto è stato fatto con prestatore in partita iva è assimilabile?
    3. Chi potrebbe invalidare l’assunzione senza concorso nei due casi?
    Ringrazio per l’utilissimo blog.
    Chiara

    1. Temo che un ordine professionale non possa avvalersi degli effetti della Legge Madia. La partita IVA è un contratto che non genera un vincolo di subordinazione e dunque, in astratto, non potrebbe valere ai fini della stabilizzazione cd. diretta del primo o del secondo comma art. 20: ci sono, però, alcune limitate aperture nel senso della loro ammissibilità nella giurisprudenza amministrativa. Il soggetto titolare di un interesse ad “invalidare” l’assunzione senza concorso potrebbe essere – senza pretese di completezza – chi avrebbe titolo ad essere assunto in base allo scorrimento di una graduatoria ancora valida ed efficace.

  13. Buonasera,
    in merito all’articolo pubblicato vorrei porLe alcune questioni:
    – il 31 Dicembre 2018, con altre persone – seppur con qualifiche diverse, sono stato assunto a tempo determinato presso un’enoteca locale;
    – il 31 Dicembre 2019 tutto il gruppo lavoro, compreso me, ha ricevuto la prima proroga del contratto;
    – il 31 Dicembre 2020 tutto il gruppo lavoro, compreso me, ha ricevuto la seconda proroga de contratto.
    Nel corso dell’anno 2020 l’Amministrazione ha bandito concorso a tempo indeterminato (concorso poi terminato nel 2021 e dalla cui graduatoria si “attingerà” fino si prossimi tre anni) per una delle categorie di cui fanno parte alcune unità assunte a tempo determinato il 31-12-2018.
    L’Amministrazione a oggi, attraverso un suo portavoce, anticipa che non ci sarà alcuna stabilizzazione ma, tuttalpiù, un’ulteriore proroga (quindi nel 2022 4 anno a tempo determinato).
    Secondo Lei, è un comportamento corretto quello che adotterà il datore di lavoro? In caso contrario è possibile procedere in qualche modo?

    1. Si, è possibile procedere. Occorrerà valutare la possibilità di impugnare, dinanzi al Giudice Amministrativo (T.A.R.), le ulteriori delibere di scorrimento, assumendo la priorità – in accordo con una parte della giurisprudenza – delle procedure di stabilizzazione rispetto al metodo dello scorrimento. Abbiamo pubblicato un approfondimento sul punto (https://www.gdlex.it/stabilizzazione-precari-scorrimento-graduatorie/#Il_rapporto_tra_lo_scorrimento_graduatoria_e_la_stabilizzazione_precari). Scrivetemi alla mail che trovate sulla pagina Contatti del sito e possiamo organizzare un incontro telematico. Cordialità

  14. Buongiorno, a giugno 2021 maturero’ 36 mesi tra contratto a tempo determinato 15 octies prima part time e poi full time, credo cmq di potere rientrare nella legge madia. Mi da delucidazioni. grazie

    1. Si, i contratti ex art. 15 octies della legge n. 502 del 1992 sono generalmente validi ai fini della stabilizzazione ai sensi del comma 1 art. 20 Madia. Per ulteriori approfondimenti dovrebbe scriverci e illustrarci la sua posizione lavorativa. Cordialità

      1. Buongiorno,

        io pure ho avuto un contratto d i 3 anni a t.d. post selezione 15 octies D.Lgs. 502. Nella selezione non essendoci stata graduatoria, ma solo un elenco di coloro che hanno superato la prova, dal quale sono stato attinto, mi è stato detto che non rientra nella stabilizzazione senza concorso. Me lo conferma? Grazie. MB

        1. Se non c’è la graduatoria e non sono previste assegnazioni di punteggi, allora è vero che non si è trattato di una procedura concorsuale. Quindi non sarebbe configurabile uno dei requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 20 Madia. Il confine tra ciò che è concorso e ciò che non lo è, in ogni caso, in molte situazioni è davvero labile.

          1. Gentile Avvocato,

            in riferimento al commento appena sopra, gradirei chiederle se sono pienamente applicabili i requisiti del comma 1 – art. 20 Madia nella seguente situazione:

            – 2014: assunzione con contratto a tempo determinato ente pubblico a controllo Regionale (contratto Enti Locali). La selezione prevedeva prova preselettiva scritta + titoli + colloquio con pubblicazione graduatoria finale degli idonei sulla base del punteggio titoli + colloquio;

            – 2018: passaggio dell’ente al controllo ministeriale (contratto EPNE funzioni centrali) con trasferimento del personale, subentro nei rapporti giuridici in essere e acquisizione dello status di “ente di nuova istituzione” che permetteva maglie più larghe nell’assunzione/stabilizzazione del personale per i 5 anni seguenti;

            – 2019: ultimo rinnovo contrattuale con proroga fino a stabilizzazione, nelle more della sussistenza della “Madia”;

            – 2022: dichiarazione dell’ente di indisponibilità economica per procedere alle stabilizzazioni nell’anno corrente.

            Ringraziandola sin da ora per la risposta, saluto cordialmente.

          2. Richiesta troppo articolata cui non è possibile rispondere in questa sede. Se desidera un parere ci contatti, grazie.

  15. Gent.le Avvocato le chiedo consiglio in materia di stabilizzazione: nella stessa azienda ASL ho maturato:
    22 mesi a tempo determinato in categoria D ; contratto a tempo indeterminato in categoria D, attualmente contratto a tempo determinato di 12 mesi in qualità di dirigente con ulteriore proroga di mesi 6. Non ho diritto a nessuna stabilizzazione ed a nessuna progressione verticale? Grazie

    1. La risposta è: dipende. Dovrei approfondire la sua posizione lavorativa; nessun professionista legale potrebbe darle una risposta secca alla sua domanda senza aver visto prima le “carte”. Se ritiene ci scriva alla mail che trova nella Sezione “contatti”.

  16. Salve, ho avuto diversi contratti con l’amministrazione per cui lavoro tuttora.
    Il primo contratto aveva decorrenza da novembre 2013 a dicembre 2015 contratto part time a 18 ore settimanali. Dal 2016 al 2018 ho avuto il contratto con l’agenzia di somministrazione. Dal 10 gennaio 2019 al 31/12/21 ho nuovamente un contratto con la stessa amministrazione contratto full time 36 ore settimanali.
    Ho già i requisiti al 31/12/20 per richiedere la stabilizzazione ai sensi dell’art. 20 c1 del Dlgs 75/2017? Se si posso richiedere una stabilizzazione parte time o full time?
    Anche altre due colleghe hanno presentato richiesta di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20 c1 del Dlgs 75/2017 l’amministrazione a fronte di queste richieste che “vincoli” ha rispetto alla pubblicazione di un avviso di stabilizzazione?
    Cordiali saluti
    Grazie

    1. Gentilissima, i suoi quesiti sono articolati ed esorbitano dai limiti del commento all’articolo. Ci inoltri una richiesta tramite e-mail per avere una completa disamina del tema che ci espone. Grazie

  17. Buonasera, volevo chiederle un quesito: l’ente pubblico per cui sto lavorando è intenzionata a stabilizzarmi in quanto il 30 di aprile 2021 dovrei maturare 36 mesi di servizio (art. 20 Dlgs 75/2017). Dal primo maggio 2017 ad oggi sono stata sempre assunta con contratti di lavoro a tempo determinato. Il calcolo dei 36 mesi va computato a mesi oppure a giorni? Le dico questo perchè alcuni mesi il mio contratto è partito non da inizio mese ma dal 9.
    La ringrazio molto.

    1. L’art. 20 del D. Madia parla genericamente di “36 mesi”, ai fini della dell’anzianità di servizio. I due criteri relativi del computo dei termini, nel diritto del lavoro, sono a “mesi” oppure a giorni di servizio “effettivamente prestati”. Nel nostro caso, sembrerebbe che il legislatore abbia ritenuto di accordare validità ad un criterio di computo basato sul calcolo dei mesi da calendario.

      1. Buongiorno Avvocato, mi ricollego a questa sua risposta per una delucidazione. Sono un dirigente medico assunto in un’azienda ospedaliera il 16/07/2022 (prima ero un lavoratore autonomo che esplicava la sua attività anche in strutture convenzionate con il SSN), tramite concorso. La mia azienda ha attivato le procedure di stabilizzazione per i dipendente con contratto a tempo determinato che hanno raggiungeranno almeno 18 mesi di servizio sino al 31/12/2024, di cui almeno sei mesi nel periodo 31/01/2020 al 31/12/2022. Non viene precisato se il conteggio dei mesi venga fatto a giorni (in questo caso non rintrerei per pochi giorni) o per mesi (in questo caso rientrerei). Mi conferma come detto sopra che il conteggio è a mesi e quindi che rientrerei nella stabilizzazione?

          1. Buongiorno avvocato, posso chiedere se esiste una norma che stabilisce quanti giorni minimi di contratto in un mese devono essere presi in esame affinché possa essere considerato un “mese lavorativo”? La ringrazio in anticipo.

  18. Buonasera, vorrei chiedere una precisazione su uno dei requisiti per la stabilizzazione nelle Asl, se possibile. Oltre ai 36 mesi di servizio,  è da considerare una procedura concorsuale anche una selezione pubblica per soli titoli che ha portato poi alla formazione di una graduatoria per il conferimento di un incarico a tempo determinato? Grazie mille.

  19. Buongiorno, sono un tecnico di radiologia con contratto di un anno a tempo determinato iniziato a ottobre 2020 in una struttura pubblica.
    in questi mesi ho partecipato ad un concorso risultando idoneo in graduatoria e spero di essere chiamato a breve per il passaggio all’indeterminato.
    la mia domanda è la seguente : poiché nel Lazio la graduatoria ha valenza regionale e viene gestita da una “cabina di regia” centrale, le cui chiamate di assunzione possono essere fatte ovunque, nel momento in cui riceverò la richiesta posso chiedere di far valere l’opzione di stabilizzazione nell’azienda attuale in cui lavoro? dove peraltro mi trovo benissimo.
    grazie fin da ora per la vostra risposta, cordialmente.

    1. Temo che la scelta della allocazione del personale sia frutto di discrezionalità organizzativa e risponda ad un interesse superiore rispetto alla preferenza espressa dal singolo candidato.

  20. BUONASERA AVVOCATO , IO HO LAVORATO COME VIGILE DEL FUOCO DISCONTINUO PRECARIO PER CIRCA 10 ANNI FINO AL 2017 E DA MARZO 2019 AD OGGI LAVORO PRESSO UNA STRUTTURA PUBBLICA MA CON DIVERSO INQUADRAMENTO E A TEMPO DETERMINATO
    ( A DICEMBRE CON L’ ATTUALE CONTRATTO MATURERO’ 36 MESI )
    LE VOLEVO CHIEDERE SE, AI FINI DELLA STABILIZZAZIONE, AVENDO LAVORATO SEMPRE PRESSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE , MINISTERO DELL’ INTERNO E COMPARTO SANITA’ POTREI CUMULARE I PERIODI LAVORATI COME REQUISITO AI FINI DELL RAGGIUNGIMENTO DEI DEI 36 MESI ANCHE SE CATEGORIE E RUOLO DIVERSO ?

    GRAZIE PER L’ ATTENZIONE.

    1. La risposta alla sua domanda temo sia negativa, per due ragioni. La prima è che la valutazione del servizio presso altri enti – ai fini della maturazione del periodo di 36 mesi – è possibile solo per i rapporti di impiego in ambito sanitario (art. 20 co. 11 D. Madia). La seconda è che, in ogni caso, come precisato dalla circolare n. 3/2017 Min. Semplificazione, il servizio deve riguardare “attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale”.

  21. buona sera, ai fini della stabilizzazione ex legge madia in un ente locale per il computo dei 36 mesi di lavoro effettuato è strettamente necessario computare i contratti di lavoro effettuati presso l’amministrazione che intenda stabilizzare oppure è possibile conteggiare anche le durate di contratti precedenti presso altra amministrazione considerato che il profilo e mansioni effettuate sono identiche(polizia locale) e l’Amministazione che intende stabilizzare ha attinto dalla gradutoria di un concorso effettuato dall’alta amministrazione?grazie della cortesia.

    1. Per tutte le amministrazioni diverse dagli enti del sistema sanitario nazionale si richiede espressamente che il servizio sia prestato presso la medesima amministrazione. Tale conclusione vale sia per la stabilizzazione “diretta” (comma 1 art. 20), sia per la stabilizzazione “indiretta” o “mediata” dal concorso pubblico (comma 2).

  22. Buonasera, avrei una domanda se possibile.
    Io sono un infermiere che lavora da 35 mesi in un’azienda del SSN con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, avendo vinto un concorso pubblico. Se volessi accettare un contratto a tempo determinato tramite vincita di avviso pubblico in un’azienda ospedaliera della mia città d’origine, il mio servizio svolto a tempo indeterminato potrebbe essere conteggiato ai fini di una stabilizzazione?
    Chiedo ciò perché visto alcuni bandi di stabilizzazione degli anni precedenti in cui il requisito di aver svolto almeno 36 mesi con rapporti di lavoro flessibili in aziende del SSN non viene specificato, anzi recitano così:
    “c) aver maturato, al 31 dicembre 2020, almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, anche presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale per il personale medico, “dirigenziale e no….omississ”. Ai fini del compiuto dei 36 mesi negli ultimi 8 anni, valgono anche i periodi riferiti a contratti diversi, anche come tipologia di rapporto, ma devono riguardare la stessa attività e lo stesso inquadramento professionale.”

    Ecco che questo requisito si riferisce a contratti “diversi, anche come tipologia di rapporto”; quindi, in base a cosa gli anni di lavoro con contratto a tempo indeterminato non dovrebbero essere considerati ai fini di una stabilizzazione?
    La ringrazio in anticipo per la risposta,
    cordiali saluti.

    1. Molto difficilmente il suo contratto a tempo indeterminato potrebbe essere considerato ai fini della valutazione del servizio pregresso nell’ambito della stabilizzazione. Per una pluralità di ragioni, e cioè sia per la ratio stessa del decreto Madia (che si rivolge appunto ai precari), sia perchè il suo contratto non sarebbe flessibile, nè tantomeno ” a termine”.

  23. Salve,
    sono una psicologa e lavoro con contratti di lavoro flessibile (in regime libero professionale con P.IVA) da 4 anni presso lo stesso ente. Sulla carta avrei quindi i requisiti per la stabilizzazione indiretta giusto? (dovrei perciò sperare che l’ente indica un concorso e non posso fare richiesta diretta se non ho capito male..). Attualmente però, e questa è la mia domanda, sono state pubblicate le graduatorie (una già uscita, l’altra a breve) di concorsi ASL a tempo indeterminato a cui io purtroppo non ho potuto partecipare; È possibile che l’ente presso cui lavoro non mi faccia accedere a eventuali concorsi per la stabilizzazione (o non me la conceda in caso in cui potesse essere diretta) perché deve attingere alle graduatorie ASL per l’assunzione di psicologi?
    Grazie

  24. Salve,
    sono un Tecnico di Radiologia Medica, attualmente con un contratto a tempo determinato dal 01/07/2019 ad oggi, mentre in precedenza avevo un contratto co.co.co dal 23/02/2017 al 30/06/2019, sempre presso la stessa Azienda sanitaria.
    La mia azienda ha indetto un AVVISO PER LA STABILIZZAZIONE EX ART. 20 COMMA 1 DEL D. LGS. 75/2017 e s.m.i. per la mia figura, ma all’interno della domanda da inviare, con riferimento ai contratti felssibili (co.co.co e libero professionali) c’è scritto “Tali periodi di lavoro costituiranno elemento valutativo utile ai fini dell’assegnazione del punteggio al candidato ma non costituiranno periodo di lavoro utile ai fini della maturazione del diritto alla stabilizzazione dovendo considerarsi utile solo il periodo di lavoro svolto, con contratto a tempo determinato, nel profilo e/o disciplina oggetto della richiesta di stabilizzazione.”
    Nel 2018 la stessa azienda ha indetto la stessa stabilizzazione includendo anche i co.co.co, ed anche altre P.A nell’aprile 2021 hanno indetto avvisi di stabilizzazione che comprendo tali contratti flessibili.
    C’è la possibilità di fare ricorso per far parte ugualmente della graduatoria per essere stabilizzato?
    La ringrazio anticipatamente.
    Cordiali saluti.

    1. Se non ricordo male ci ha scritto già una e-mail segnalando tale circostanza. Le abbiamo risposto, grazie.

  25. Buonasera, vorrei sapere se avendo lavorato dal 2010 al 2012 presso un’Azienda sanitaria nel pubblico con contratto a tempo determinato e raggiungendo i 36 mesi a Novembre 2021, posso avvalermi della procedura di stabilizzazione con la Legge Madia

    1. L’art. 20 del Decreto Madia richiede di aver maturato, alla data del 31.12.2021 (secondo le ultime modifiche), almeno tre anni di servizio negli ultimi otto anni. Se lei raggiunge i 36 mesi a novembre 2021, potrà prendere in considerazione il servizio maturato retroattivamente solo sino al mese di novembre 2013. Quindi gli anni 2010/2012 non potrebbero essere conteggiati.

  26. Salve sono dipendente a tempo determinato ( art 20 coma 1 ENTRATO CON AVVISO- CON SCRITTO E COLLOQUIO) come assistente amministrativo presso una asl, io farò i tre anni per la stabilizzazione il 25/2/2022, quindi devo aspettare una eventuale proroga dei requisiti… leggevo che per la Sanità le procedure di stabilizzazione si potranno fare sino al 31/12/2022, il personale amministrativo delle asl dovrebbe rientrare nel comma 11 bis in quanto riferito al coma 10 in cui dice personale dirigente e non… me lo conferma ?

    1. Si, confermo l’applicabilità anche al personale dirigente. Dovrà attendere una proroga dei requisiti di un ulteriore anno, si: cosa probabile, sebbene ancora non certa.

      1. Si grazie ma io sono assistente amministrativo ad una asl non sono dirigente , pertanto vale anche per noi dipendenti amministrativi

        Ma maturati i tre anni dovrò fare domanda o aspettare che la asl faccia un bando ?

        Grazie

        1. Maturati i tre anni saranno possibili entrambe le strade: potrà cioè aspettare che l’ASL dia avvio alla procedura, oppure potrà fare una apposita istanza di stabilizzazione rappresentando di avere tutti i requisiti per l’assunzione a tempo indeterminato. Se vuole possiamo aiutarla nel redigere l’istanza. Grazie

          1. Ok grazie nella speranza che la legge venga prorogata al 2022 in quanto io farò 3 anni a fine febbraio …poi se può fornirmi i contatti al fine di fare insieme l’istanza…magari appena vi è la proroga se potete informare così mi metto in contatto grazie …ci sono speranze per la proroga ?

          2. Credo che la proroga sia quasi certa. O almeno lo spero vivamente, altrimenti saremmo di fronte ad una ingiustizia clamorosa. Per quanto, a mio avviso, tutta la normativa dovrebbe essere radicalmente rivisitata.

        2. Salve…sto partecipando ad un concorso per la stabilizzazione presso un’asl.ma chi ha maturato in criteri in un’altra Azienda ma nn ha mai lavorato x l’Azienda che bandisce il concorso,è equiparato a ki ha maturato tale requisiti nella Azienda banditrice?

          1. La risposta al quesito è affermativa. Salvo che l’azienda che bandisce non preveda espressamente la maturazione di almeno una parte del servizio presso la stessa o di essere attualmente in servizio presso la medesima azienda.

  27. Buonasera, ho lavorato 4 anni fino al 2019 come tempo determinato presso un’università ed ora lavoro in un ente pubblico di ricerca da un anno e mezzo. Posso presentare domanda di stabilizzazione all’ente oppure devo procedere con l’università nonostante non abbia più un contratto attivo?
    Grazie,
    Cordiali saluti

    1. La domanda di stabilizzazione va inoltrata all’ente presso il quale il dipendente presta attualmente servizio. Nel caso specifico, occorre valutare la possibilità di ricongiungere il periodo da lei svolto presso l’ente di ricerca con il servizio maturato presso l’Università.

  28. Buonasera avvocato, i servizi svolti presso le strutture accreditate con le SSN, possono essere conteggiati per un eventuale stabilizazzione?

    1. Il problema è stato più volte affrontato. La risposta è tendenzialmente positiva, ove tali strutture – che pure sono private – siano considerate (come è indubbio che sia) parte del Sistema Sanitario nazionale.

  29. Salve leggo con interesse il suo articolo. Mi trovo nella situazione per cui l’azienda presso cui lavoro (ASP PALERMO) ha con una delibera di dicembre 2021, prorogato il mio contratto già oltre i tre anni. Per cui alla scadenza dell’attuale mi ritroverei con 3 anni e 8 mesi di servizio continuativo presso la suddetta. Nell’articolo si parla della possibilità che l’azienda proceda all’assunzione, tramite concorso piuttosto che con una stabilizzazione diretta. Esiste invece la possibilità che non assuma, né faccia il concorso? Pare surreale in piena pandemia, ma si sta al momento discutendo di un grosso ridimensionamento delle piante organiche.

    Nel frattempo in merito alla procedura di stabilizzazione del 2020, la mia richiesta pare tendenzialmente rifiutata, perché non mi verrebbero conteggiati gli anni svolti presso ISMETT IRCCS, struttura accreditata, che tuttavia non ha allora chiesto l’equiparazione. Scrivo pare perché sempre nell’ambito della stessa delibera di cui sopra è stata sospesa la procedura di stabilizzazione anche per il 2020. Allo stato in fatti l’azienda non ha stabilizzato né per il 2021, né per il 2020.

    Chiedo, tenuto conto del plateale ritardo, conviene che impugni l’eventuale delibera del 2020 che non tiene conto del servizio svolto presso ISMETT o aspettare di capire come si conclude la procedura di stabilizzazione del 2021, che comunque mi darebbe un diritto più chiaro e inequivocabile alla stabilizzazione

    1. Come lei ben sa, l’uso indiscriminato dei contratti a termine – oltre il periodo dei 36 mesi – espone l’Azienda al rischio di una sua eventuale azione di risarcimento dei danni. Detto questo, esiste senz’altro la possibilità che l’Azienda non assuma o faccia concorsi, dato che essa non è tecnicamente “obbligata” alle assunzioni. In merito alla procedura di stabilizzazione del 2020, occorre comunque attendere la sua conclusione per verificare la possibilità di impugnazione della sua “probabile” (ma affatto sicura) esclusione. Prima di allora si può solo sollecitare l’ASP a concludere il concorso.

  30. Buongiorno avvocato, lavoravo a tempo determinato presso l azienda sanitaria A poi sono stata vincitrice di concorso presso L azienda sanitaria B, a quel punto L azienda sanitaria A ha attivato il comando e attualmente mi trovo a lavorare nell azienda A. potrei secondo lei partecipare alla stabilizzazione pur essendo a tempo indeterminato presso altro ente?
    Altra domanda: se accetto un nuovo posto di lavoro presso l azienda A, a tempo determinato, mi licenzio dalla azienda B potrei poi accedere alla stabilizzazione in futuro?

    1. La risposta alla prima domanda è tendenzialmente negativa; alla seconda domanda, invece, non è possibile rispondere (nè tantomeno è consigliabile farlo qui, vista la delicatezza degli interessi in gioco).

  31. Buongiorno, si può stabilizzare in un ente locale personale non in servizio che abbia fatto richiesta nel 2019 di essere stabilizzato perché ha maturato 36 mesi di lavoro a tempo determinato nell’amministrazione pubblica negli ultimi otto anni, ma non tutti presso la medesima amministrazione?

    1. La possibilità di conteggiare il periodo svolto presso Amministrazioni diverse è previsto solo per il comparto sanitario. Quindi la risposta è affermativa se con “ente locale” intende “azienda sanitaria locale”. Ma ho motivo di credere che lei si riferisca ai Comuni, quindi no.

  32. Salve, una curiosità: dipendente di ruolo in una azienda sanitaria, attualmente in aspettativa per incarico a tempo determinato presso altra azienda. Se l’azienda dove si sta svolgendo l’incarico a tempo determinato procede con la stabilizzazione e ci si licenzia dal tempo indeterminato presso l’altro ente, è possibile partecipare alla stabilizzazione e, se si, come credo, possono essere riconosciuti, ai fini del conteggio dei 36 mesi, i periodi svolti a tempo indeterminato presso l’ente in cui si era a tempo indeterminato?

    1. Quello che ci prospetta è un problema piuttosto comune. A rigor di logica, il periodo svolto presso la prima Azienda sanitaria non potrebbe essere computato in quanto non regolato da un “contratto a termine” (come richiede il comma 1 dell’art. 20). Ad ogni modo, tenga presente che l’operazione che prospetta presenta grossi rischi.

  33. quindi se ho ben capito, i candidati devono aver maturato il diritto di 36 mesi presso l’ente locale (comune) che voglia procedere alla stabilizzazione negli ultimi otto anni. Se hanno questo requisito e nel frattempo hanno fatto richiesta che risulta agli atti dell’ente interessato e nel contempo l’ente necessita di tali figure, si può procedere alla stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, anche senza un eventuale avviso ricognitivo, giusto?

  34. Buonasera,
    Ho superato i 36 presso un Comune e sono ancora in servizio per effetto di un contratto assistito di ulteriori 12 mesi.
    Il comune dove lavoro ritiene che la mia stabilizzazione, non possa avvenire in maniera diretta, a differenza di colleghi a t. Determinato che provengono da graduatorie di concorsi a t.indeterminato, ma io continuo a non trovare nella legge e nelle sue preziose specifiche un distinguo tra me e loro.
    C’è qualcosa che mi sfugge?
    Grazie della disponibilità

    1. Salvo necessari approfondimenti, ritengo che i contratti in deroga assistita siano pur sempre da qualificare come contratti a tempo determinato, utili dunque – nella sussistenza degli altri requisiti dedotti nel comma 1 dell’art. 20 – a far maturare il diritto alla stabilizzazione diretta.

  35. Buongiorno,
    dal 2007 al 2015 sono stato dipendente comunale come educatore presso un asilo nido con un contratto a tempo determinato, poi dal 2015 ad oggi, sto lavorando come somministrato esattamente presso la stessa struttura.
    Quali possibilità e/o strade potrei seguire per arrivare a chiedere, anche individualmente, la stabilizzazione ?
    Grazie in anticipo per la sua cortese risposta.
    Cordialmente.

    1. La somministrazione, come ben sa, formalmente la escluderebbe dalle operazioni di stabilizzazione. E tuttavia la normativa attuale prevede limiti stringenti all’utilizzazione di questa tipologia contrattuale, che potrebbero aprire la strada anche alla riconduzione del rapporto nell’ambito del lavoro a tempo determinato (e dunque alla stabilizzazione).

  36. Buongiorno, sono un Tecnico di Radiologia Medica, in servizio dal gennaio 2019 con contratto a tempo determinato presso la stessa Amministrazione per la quale, precedentemente e senza soluzione di continuità, avevo già svolto lo stesso incarico con contratto di somministrazione lavoro.
    L’Azienda ha adesso indetto una avviso di stabilizzazione ex art. 20 , comma 1, del D.gs. 25/05/2017, n. 75 e ss.mm.ii.
    All’interno della domanda si precisa che “L’anzianità di servizio può essere stata maturata anche…con diverse forme di lavoro flessibile”.
    Nel mio caso, la possibilità di aderire all’avviso, si gioca tutta attorno alla valenza che si vuole discrezionalmente attribuire alla locuzione “lavoro flessibile”.
    Il sito istituzionale del Ministero per la Pubblica Amministrazione, illustrando le forme di lavoro flessibile cui possono accedere i datori di lavoro pubblici, cita espressamente i contratti di somministrazione lavoro.
    Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2738 del 22.05.2020, ha riconosciuto la possibilità di “considerare favorevolmente, tra le forme di lavoro flessibile, ai fini della stabilizzazione del personale precario in possesso di determinati requisiti di servizio mediante procedure concorsuali riservate, anche il lavoro prestato mediante contratti di somministrazione”.
    Ciononostante l’Amministrazione interessata, informalmente sondata in merito, ha anticipato l’intenzione di non ritenere valido il periodo si somministrazione lavoro ai fini del raggiungimento del requisito di anzianità, per quanto prostrato continuativamente, con la stessa qualifica professionale e presso la stessa identica Amministrazione della quale sono attualmente dipendente a tempo determinato.
    Alla luce di quanto sopra, le sarei grato se volesse darmi un parere preliminare sulla correttezza della posizione anticipata dall’Amministrazione.

  37. Buongiorno
    Ho partecipato alla ricognizione per la stabilizzazione nel 2020 presso l’azienda sanitaria 1 essendo in possesso dei requisiti. Avendo tale azienda ritardato la stabilizzazione mi sono dimesso per svolgere un’incarico presso l’azienda sanitaria 2, sede molto vicina al domicilio, nel 2021 e ho partecipato alla ricognizione anche presso l’azienda sanitaria 2 che ancora non ha completato la procedura di stabilizzazione. Successivamente ho ottenuto la stabilizzazione con l’azienda 1. Qualora l’azienda 2 completasse la procedura di stabilizzazione potrei essere stabilizzato presso l’azienda 2 avendo partecipato alla ricognizione quando ancora ero a tempo determinato? Nel bando di ricognizione non è specificato nulla al riguardo.
    Grazie perla vostra competenza e professionalità

    1. Situazione piuttosto articolata. Ad ogni modo, se la azienda n. 2 completasse la procedura di stabilizzazione, lei a quel punto sarebbe già impiegato a tempo indeterminato presso l’azienda n. 1. La normativa non prevede espressamente che lei debba essere escluso dalla procedura della az. 2 (e tantomeno tale possibilità è prevista dall’avviso di ricognizione, da quanto mi dice). Una parte della giurisprudenza, tuttavia, interpreta l’art. 20 Madia nel senso di escludere la stabilizzazione di quanti siano assunti medio tempore a tempo indeterminato. Occorre dunque attendere e vedere come intende determinarsi l’azienda 2.

  38. Salve le risulta ?

    AS 2272 MAXI EMENDAMENTO decreto legge 80 del 9 giugno 2021

    All’articolo 1
    Al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
    «I bandi di concorso per il reclutamento del personale a tempo indeterminato sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento di cui all’articolo 3, comma
    7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.».
    Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
    «3-
    n. 75, ovunque ricorrano, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022.»

  39. Salve avvocato, ho letto il suo articolo, volevo porle una domanda. attualmente insieme ad altri colleghi lavoro con contratto a t. determinato per 36 ore settimanali. I 36 mesi saranno raggiunti il 31/12/2022. L’azienda potrà procedere alla stabilizzazione avendo maturato i 36 mesi al 31/12/2022?

    1. Al momento no, poiché l’art. 20 prevede che la maturazione avvenga al massimo entro il 31.12.2021. Ma è molto probabile che vi sia una proroga del termine con la prossima legge di bilancio.

      1. Salve in base alla conversione in legge del decreto reclutamento i termini sono stati spostati al 31/12/2022…le risulta ? Legge 113 de 6 agosto 2021 comma 3 bis

        Grazie attendo conferma al fine di sapere se è valido per il personale sanitario comparto amministrativo in quanto il maturerò i quesiti il 25 febbraio 2022

  40. Salve, sono stata assunta nel 2018 all’università come personale amministrativo con contratto a tempo determinato e part-time. Il mio contratto si concluderà esattamente alle conclusione del terzo anno di impiego (completo), ma ad oggi non ho notizie in merito a procedimenti di stabilizzazione successivi a quelli che l’istituzione ha avviato in passato a seguito dell’uscita della legge Madia. Come dovrei procedere per richiedere la stabilizzazione? Grazie

  41. Buongiorno,
    per poter partecipare alla stabilizzazione prevista dal decreto , avendo maturato tutti i requisiti ,è necessario essere in forza dell’amministrazione che procede alla stabilizzazione alla data della pubblicazione del bando?
    oppure posso partecipare anche se attualmente non lavoro presso l’amministrazione ma ho un contratto a tempo indeterminato presso un’azienda privata?
    Il bando annovera tra i requisiti l’articolo 20 comma 1 lettera A previsti dal Decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.
    Grazie in anticipo per la sua gentile risposta.
    Cordialmente

    1. Molte amministrazioni chiedono effettivamente che il dipendente sia attualmente in servizio presso l’ente che bandisce la stabilizzazione. Tale interpretazione sembrerebbe avere un riscontro normativo all’art. 20, ma non si tratta di un risultato pacifico secondo la stessa giurisprudenza.

  42. Salve vorrei conferma per i requisiti per la stabilizzazione sono stati spostati al 2022( maturazione 3 anni) anxhe per il comparto amministrativo sanità.

    Grazie

  43. Salve
    lavoro come commesso presso un’azienda di elettronica. Ho vinto un avviso pubblico per soli titoli e colloquio presso un’azienda sanitaria come Assistente amministrativo cat C.

    Mi hanno proposto un contratto a tempo determinato di un anno.

    Attualmente ho un contratto di apprendistato che se tutto andrà bene e Dio vorrà si trasformerà a tempo intederminato. Mi riferisco ovviamente al lavoro nel negozio di elettronica.

    Non so se accettare o meno il lavoro presso l’azienda sanitaria perchè a Maggio 2022 mi scadrà il contratto come commesso.

    Ho possibilità dopo di avere un rinnovo presso l’azienda sanitaria come Assistente Amministrativo Cat C?

    E in più possono anche stabilizzarmi senza un altro concorso pubblico?

    Attendo una sua risposta e un consiglio da parte sua.

    1. Non saprei cosa consigliarle; entrambe le strade presentano rischi ed effetti positivi. La possibilità del rinnovo presso l?Azienda Sanitaria, comunque, non le è garantita. Ma neppure l’apprendistato presso l’azienda elettronica si trasforma necessariamente in tempo indeterminato.

  44. Salve in linea di massima un dipendente attualmente assunto a tempo indeterminato da un ente, può essere stabilizzato avendo maturato i 3 anni a tempo determinato precedentemente da un altro ente?
    Grazie

    1. In linea di massima si, con delle differenze tra impiego presso le Aziende del sistema sanitario nazionale e le altre pubbliche amministrazioni (primariamente enti locali), presso le quali questa possibilità deve ritenersi esclusa.

  45. Salve mi trovo nella piena condizione da lei descritta con possibilità di stabilizzazione diretta (ho anzianità già maturata di 3 anni con profilo di dirigente amministrativo presso un’Azienda Sanitaria).
    Purtroppo una Delibera di Giunta Regionale del Veneto vincola la procedura alla autorizzazione regionale (cosa che trovo paradossale, e spero lei possa confermare questa cosa!!!!).
    Quindi ora l’azienda in attesa di una autorizzazione che non arriverà promuove un concorso per tempo determinato.
    Che strumenti ho per contestare questa cosa? si può indire concorso per tempo determinato in presenza di procedura e bando già avviato per stabilizzazione?
    Potrei aver titolo per chiedere all’amministrazione di non aspettare autorizzazione regionale?
    grazie infinite
    Giordano

    1. La circostanza della “autorizzazione regionale” effettivamente andrebbe approfondita. Non è detto, comunque, che sia una “anomalia”. L’Azienda nel mentre può avviare una procedura di concorso a tempo determinato, in linea di massima, in attesa di tale autorizzazione.

  46. Buongiorno Avvocato,
    sono una precaria di un Ente locale (Comune) con un contratto a tempo determinato da oltre tre anni, assunta con una procedura per soli titoli, che ha prodotto una graduatoria in cui sono arrivata prima. Questa procedura è assimilabile al concorso? Ho i requisiti per la stabilizzazione secondo il comma 1) DELLA lEGGE mADìA?

    1. Da quello che mi dice sembrerebbe che lei abbia i requisiti per la stabilizzazione. La sua situazione lavorativa dovrebbe comunque essere approfondita.

  47. Avv. De Gregoriis, secondo lei quando si procede alla stabilizzazione di precari che da molti anni hanno partecipato alle progresioni economiche orizzontali con l’avanzamento economico nella categoria, devono essere inquadrati tenendo conto del possesso della sottocategoria economica in possesso o devono essere inquadrati nelle categorie giuridiche iniziali.
    Ad esempio se vi sono precari in C2 o D2, gli stessi hanno diritto alla conservazione della categoria economica posseduta?
    Nel ringraziarla le porgo cordiali saluti.

    1. Ho già risposto. Preciso ancora che il problema presenta degli aspetti di novità e non ha ricevuto una adeguata trattazione in giurisprudenza: ma sarebbe interessante approfondire il tema.

  48. Scusate, ma avevo inserito una richiesta che non vedo più.
    Si trattava di sapere se dei precari che a seguito delle progressioni economiche orizzontali erano inquadrati in categorie economiche dopol quelle iniziali.
    Ad esempio in C2 o in D2.
    Devono conservare tale posizione giuridica economica al momento della loro stabilizzazione?
    Grazie per la risposta.

    1. La stabilizzazione presuppone che il precario abbia prestato servizio nella medesima categoria e qualifica professionale. Non rileva tanto l’inquadramento economico sulla base del CCNL, quanto la declaratoria delle mansioni svolte con la medesima qualifica.

      1. Quindi se un precario dopo aver raggiunto un trattamento economico superiore relativo all’assegnazione di posizioni economiche superiori nell’ambito della stessa categoria giuridica, nel momento in cui viene stabilizzato vedrà ridotto il suo trattamento economico poichè dovrà ricominciare dalla categoria giuridica economica iniziale.
        Ad esempio se negli anni un precario, partecipando alle progressioni economiche orizzontali dovesse arrivare alla sottocategoria economica di C4, al momento della stabilizzazione, il trattamento economico viene ridotto alla C1.
        Ritengo che almeno venga mantenuto il trattamento economico superiore assorbibile con i futuri miglioramenti economici.
        che ne pensa?

          1. salve,
            la asl presso la quale lavoro come dirigente con contratto a tempo determinato ha appena fatto un avviso per stabilizzazione comma1.
            nella domanda che ho presentato ho evidenziato più di 10 anni di lavoro nel medesimo profilo presso un centro accreditato, peraltro nella stessa asl.
            sono stato escluso dalla graduatoria di aventi diritto alla stabilizzazione con la motivazione di assenza degli anni necessari.
            ho fatto presente informalmente il raggiungimento degli anni con il servizio prestato presso il centro accreditato ma al momento non ho ricevuto risposta.
            1) mi suggerisce di fare ricorso?
            2) quali i tempi ed i costi eventuali?
            3) potreste seguirlo voi?

          2. Si, occorre fare ricorso. Entro il termine massimo di 60 giorni dall’atto di esclusione. I tempi sono rapidi. Sui costi dobbiamo sentirci. Certamente possiamo seguire noi il ricorso: siamo specializzati proprio su questa disciplina.

  49. Salve, faccio l’infermiere a tempo indeterminato e volevo chiederle se ora io mi dimetto per accettare un incarico a tempo determinato presso un’altra azienda posso unire il tempo indeterminato con quello a tempo determinato per raggiungere i 36 mesi e quindi ambire alla stabilizzazione? Grazie

    1. E’ una delle questioni attuali più dibattute, con giurisprudenza contrastante. A nostro avviso, tuttavia, tale possibilità sussiste: per quanto ogni caso presenti delle peculiarità che devono essere attentamente analizzate. Ci contatti se vuole una analisi personalizzata del Suo caso.

  50. Buongiorno
    sono un collaboratore amministrativo a tempo determinato presso un azienda sanitaria e sto per maturare 36 mesi (limite per la stipula dei contratti a tempo determinato e requisito minimo per la stabilizzazione).
    Per stipulare un contratto a tempo determinato ho dovuto chiedere l’aspettativa all’azienda con la quale ho in corso un rapporto di lavoro a tempo determinato ma con un profilo inferiore (sono assistente amministrativo).
    Il mio quesito è questo: posso accedere alla stabilizzazione per il profilo di collaboratore amministrativo?
    Il fatto che abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ma con profilo inferiore mi pregiudica la possibilità di essere stabilizzata?
    La ringazio .

    1. Si, il fatto che lei sia già assunta a tempo indeterminato presso altra Amministrazione (seppure con un profilo diverso ed inferiore) potrebbe pregiudicarle la stabilizzazione presso l’ente con il quale ha in essere un tempo determinato.

  51. Buongiorno, maturerò 3 anni di servizio il 31/12/2022 presso un Ente territoriale. Sono entrato con concorso a tempo determinato, in base agli ultimi aggiornamenti c’è quindi possibilità di stabilizzazione? Non ho ben capito il riferimento normativo che sposta il termine al 2022, potrebbe indicarmelo? Grazie

    1. Si, può essere stabilizzato direttamente: a patto che raggiunga i 36 mesi di servizio con contratti a termine entro il 31/12/2022.

      1. Buongiorno, anche io maturero’ i 3 anni a tempo determinato al 31/12/2022 come dirigente amministrativo presso una ASST ospedale del SSN.
        L’amministrazione deve concludere l’iter di stabilizzazione tassativamente entro il 31/12/2022?
        Lo dico perche’ l’Amministrazione deve emettere un bando e poi deliberare la stabilizzazione e, pur avendo maturato i requisisti al 31/12/2022, la delibera slitterebbe a gennaio 2023.

        Se mi puo’ dare un riscontro con le specifiche normative che avallano la casistica.

        Grazie

        1. L’Amministrazione può concludere l’iter di stabilizzazione anche oltre il 31/12/2022, purché abbia accertato il possesso del requisito dei 36 mesi e abbia altresì indetto la procedura al massimo entro quella data.

  52. Salve Avvocato
    Sono un operatore informatico assunto in una Asl con contratto a tempo determinato e con partita Iva.
    Con la proroga della Madia al 31/12/2022, maturo i 36 mesi a Giugno 2022.
    Noi operatori rientriamo nella stabilizzazione prevista dalla legge ?

    La ringrazio Cordiali Saluti

  53. Buongiorno, ho lavorato presso il Comune di Torino con contratto di somministrazione per 36 mesi ed esattamente:
    – dal 8 ottobre 2018 al 31 dicembre 2019 tramite agenzia interinale GiGroup
    – dal 1 gennaio 2020 al 26 aprile 2021 (eccetto mese di aprile 2020) tramite agenzia interinale Tempor
    posso usufruire della stabilizzazione tramite il decreto Madia (art. 20 comma 2)?

    Grazie

    1. Ci ha anche scritto per WhatsApp. Vi invitiamo cortesemente a non duplicare le richieste (sezione commenti – WhatsApp). Grazie

  54. Salve vorrei conferma che i requisiti di stabilizzazione di precari da oltre 36 mesi, con stesse mansioni in stesso ente, riguardano pure questa tipologia di personale presso Enti di Diritto Pubblico non economico o di natura associativa (con proprio statuto).

    Grazie

  55. Salve, avrei necessità di sapere se, in riferimento alle assunzioni a dempo indeterminato presso una pubblica amministrazione, prevalga lo scorrimento di graduatoria vigente di idonei a concorco pubblico detenuta dalla stessa pubblica amministrazione procedente rispetto alla stabilizzazione di personale con i requisiti previsti dalla normativa.
    Grazie

    1. Le due forme di reclutamento sono tendenzialmente equipollenti, ed è pertanto difficile dire quale delle due prevalga. Le graduatorie sono soggette a scadenza nel termine di 2 anni, e dunque sembrerebbe che questa forma di reclutamento debba essere preferita alla stabilizzazione in prossimità della scadenza.

  56. Salve, mi chiedevo se per inviare un’istanza per la richiesta di stabilizzazione in assenza dell’avviso di ricognizione è necessario attendere il raggiungimento dei 36 mesi o può essere fatta anche un mese prima magari?
    Grazie!

  57. Salve.
    Dovrei iniziare un rapporto a tempo determinato a gennaio 2022.
    Si parla già di future proroghe proprio al fine di far attivare in futuro il meccanismo Madia, ma, in ogni caso, a dicembre 2022 avrò ovviamente maturato soltanto 12 mesi, e non 36.
    Pensa che la stabilizzazione possa essere possibile? Nel caso, anche quella tramite concorso? Oppure questa possibilità della legge Madia può essere prorogata oltre il 2022?
    Grazie mille.

    1. Dovrà aspettare comunque i fatidici 36 mesi. Circa le proroghe, immagino che il termine sarà ulteriormente prorogato anche oltre il 31 12 2022. Ma non sappiamo se il Governo abbia idea di riformare completamente la disciplina (cosa che sarebbe altamente auspicabile…).

  58. Buonasera, ho iniziato una collaborazione presso un ente pubblico di ricerca a gennaio 2017 collaborazione conclusa a marzo 2018. Dal primo aprile presso lo stesso ente tempo determinato fino al 31/12/2020. Dal 1 gennaio 2021 altro contratto a tempo determinato fino a dicembre 2021. L’ente ha avviato una procedura per la costituzione di elenchi ai sensi dei comma 1 e 2. Sono stato inserito come comma 2. E’ corretta l’interpretazione dell’Ente?.
    Grazie

    1. Occorrerebbe ripercorrere l’iter seguito dall’ente per valutarne la correttezza, ad esempio leggendo i contratti che lei ha firmato. Non posso risponderle altrimenti.

  59. Buongiorno,
    per la PA (ente di ricerca nel mio caso) è obbligatorio, vista la richiesta di almeno tre anni alla data stabilita, tenere conto dell’anzianità? Mi spiego meglio: se è stata fatta una ricognizione dei dipendenti a tempo determinato possono decidere liberamente di assumere personale precario di un settore (es. ricercatori) saltando precari (amministrativi) che hanno iò doppio dell’anzianità o comunque maggiore anzianità di servizio?
    Grazie per la risposta che mi verrà fornita
    Saluti
    Barbara

    1. La risposta è tendenzialmente affermativa: la scelta del personale da stabilizzare, salvo macroscopiche incongruenze o illogicità, risponde ad una precisa necessità dell’ente ed è insindacabile. Le figure dei ricercatori e degli amministrativi, benché entrambe precarie, assolvono a finalità completamente diverse all’interno dell’ente. L’unica margine di tutela, ripeto, è insita nella eventuale dimostrazione della illogicità o irragionevolezza della scelta di pretermettere dalla stab. il personale amministrativo precario.

  60. salve , ho maturato 39 (2016-2019) mesi di servizio presso un ente regionale , con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a seguito di selezione pubblica e approvazione di graduatoria.
    L’ente in questione, nel 2021, ha provveduto alla ricognizione del personale da stabilizzare, ma ha incluso solo chi è attualmente in servizio presso l’ente;
    io sono attualmente in servizio presso altra PA, a tempo indeterminato per chiamata da una vecchia graduatoria.
    A me interesserebbe pero rientrare nell’ente regionale, date le migliori condizioni contrattuali.
    Posso comunque rientrare nelle procedure di stabilizzazione?
    grazie

    1. Temo che la risposta alla sua domanda sia negativa; salvo ulteriori e necessari approfondimenti. L’importante è che lei abbia partecipato alla ricognizione e che abbia ottenuto un provvedimento dall’ente regionale di espressa sua esclusione, la quale potrà dunque essere eventualmente impugnata.

  61. Buon giorno mi scusi volevo sapere, poiche io sono stato assunto in una Asp ( A ) regione sicilia in data 04-09-2018 concontratto a tempo determinato tramite concorso pubblico per titoli e quindi graduatoria pubblica emesso nel 2015 con fine lavoro in data 03-04-2020 e in segutio assunto in data 04-04-2020 sempre con contratto a tempo determinato tramite avviso pubblico ( emergenza covid 19 ) presso un’ altra Asp ( B ) sempre in regione Sicilia e a tuttoggi in servizio, ho i requisti per potere partcipare alla eventuale stabilizzazione sia nella Asp ( A ) e/o nella Asp ( B ) non appena uscira la ricognizione ???

    Grazie

    1. Sembrerebbe di si, salvo approfondimenti. In ogni caso il consiglio che do in questi casi è di fare comunque SEMPRE la domanda, rispondendo all’avviso. Poi eventualmente si studiano le possibilità di ricorrere avverso il provvedimento che ci nega la stabilizzazione.

  62. Salve,

    Sono un operatore socio sanitario, lavoro con contratto a tempo determinato presso ATS (comparto sanità) da 12 mesi e dal 1 gennaio 2022 ho una proroga per altri 12 mesi;
    In precedenza ho lavorato 18 mesi tra 2018/19 per un altro ente pubblico in Veneto Ipab. Volevo sapere se qualora l’azienda pubblicasse un bando di stabilizzazione possano riconoscerli il servizio prestato presso l IPAB in quanto altro ente pubblico?

    Grazie per l’attenzione

  63. Gentile Avvocato

    Leggo dalle sue risposte ad alcuni post precedenti che. per via della proroga della legge Madia al 31/12/2022, anche chi maturerà i 36 mesi nel giugno 2022 rientrerà nei requisiti necessari per fare domanda di stabilizzazione.
    Le volevo chiedere se anche il mio caso vi potesse rientrare: medico p.iva con contratto presso un’azienda ospedaliera, con maturità di 36 mesi a metà dicembre 2022.
    Cordiali saluti
    GM

    1. La partita Iva è un contratto flessibile, quindi utile per il comma 2 dell’art. 20. Non utile, invece, per il comma 1 che fa riferimento alla stabilizzazione “diretta”. Tale ultimo risultato potrebbe comunque conseguirsi con la dimostrazione del vincolo di subordinazione con l’ente, dinanzi ad un Giudice del lavoro o dinanzi all’Ispettorato del Lavoro con procedura conciliativa. Ne abbiamo parlato altre volte.

  64. Salve sono attualmente, a seguito di concorso pubblico per esami, dipendente a tempo determinato come collaboratore amministrativo presso una asl ed al 31.12.2022 maturerò maturero’ 36 mesi tra contratto a tempo determinato e altri incarichi libero professionali con partita iva ai sensi del D.Lgs 502/92 art.15 octies come “Esperto amministrativo”. Posso avere diritto alla stabilizzazione?

    1. Si, nei limiti in cui riesce a dimostrare che tali incarichi libero professionali possano in realtà rientrare nella categoria dei contratti a termine. Operazione che potrebbe essere agevolata dal fatto che il citato art. 15-octies fa appunto riferimento a “contratti di diritto privato a tempo determinato”, sia pure per l’attuazione di progetti finalizzati e “non sostitutivi dell’attività ordinaria”.

  65. Buongiorno Avvocato,
    io attualmente sono assunta con contratto di somministrazione presso un ente locale, il mio contratto di 36mesi scade a fine Agosto 2022. Posso entrare anche io nei requisiti per la stabilizzazione interna all’ente? ho letto sul sito del Ministero della Pubblica Amministrazione che il contratto di somministrazione rientra nel lavoro “fessibile”. cordialmente

    contratti di lavoro flessibile che i datori di lavoro pubblici possono stipulare in base all’articolo 36 del d.lgs. 165/2001 sono contratti di:

    lavoro a tempo determinato;
    formazione e lavoro;
    somministrazione di lavoro;
    lavoro accessorio.
    Alle tipologie flessibili richiamate si aggiungono gli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa dis

    1. Il contratto di somministrazione di lavoro per scelta legislativa è stato escluso dal novero dei contratti utili per la maturazione dei 36 mesi ai fini della stabilizzazione. E’ lo stesso articolo 20 del Decreto Madia che lo dice. La Corte Costituzionale è stata recentemente investita del problema e ha purtroppo confermato la legittimità costituzionale di tale discutibilissima scelta legislativa.

  66. Buongiorno Avv.,

    il 1° Dicembre 2022 maturerò 36 mesi di lavoro a tempo pieno e determinato presso un ente locale, volevo sapere se rientrò nelle possibilità di stabilizzazione e in caso dovrò effettuare richiesta io o sarà l’Ente a fare la ricognizione.

    Grazie per l’attenzione.

    1. Se l’ente non fa la ricognizione di sua iniziativa potrà lei stesso procedere con una istanza volta alla stabilizzazione, purché adeguatamente motivata e documentata.

  67. Salve,
    cosa potrebbe succedere se, dopo aver effettuato la ricognizione, la PA ravvisa un numero di aventi diritto superiore al numero di posizioni lavorative indicate nel Piano del fabbisogno?

    1. Nulla, dovrà limitarsi ad assumere il numero degli aventi diritto previsti nel Piano. Proprio per scongiurare problemi di “selezione” degli aventi diritto, in tutti i casi in cui il numero degli stessi possa ragionevolmente apparire elevato, le amministrazioni, negli avvisi di ricognizione, introducono comunque criteri preferenziali per la scelta dei candidati. Avvicinando in tal modo tale procedura (che NON è un concorso) ad una procedura selettiva di natura simil-concorsuale.

  68. Buongiorno Avvocato
    nella conversione del milleproroghe 2022 con legge 15 del 2022 è stato aggiunto
    MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE
    2021, N. 228
    All’articolo 1:
    dopo il comma 3 è inserito il seguente:
    «3 -bis . All’articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”»;
    questo significa che si ha tempo fino al 2023 per maturare i 36 mesi?

    1. Siamo a conoscenza del decreto ma non abbiamo ancora aggiornato il sito sul punto (provvederemo a stretto giro). La risposta alla sua domanda è negativa: al momento, la maturazione dei 36 mesi deve avvenire entro il 31/12/2022. Il 31/12/2023, invece, è la data (prorogata) entro la quale le amministrazioni potranno procedere con la stabilizzazione cd.diretta. Incredibilmente, tuttavia, il decreto milleproroghe non ha previsto analogo termine per la stabilizzazione indiretta o tramite concorso (art- 20 comma 2), che le amministrazioni potranno effettuare entro il 31/12/2022.

  69. Buongiorno,
    Avvocato, io Dipendete dal 19.06.2019 al 31.07.2020 a tempo determinato presso ASL Rossi, dal 01.08.2020 al 30.06.2021 a tempo Indeterminato presso stessa ASL Rossi. Dal 01.07.2021 ad oggi a tempo indeterminato presso altra ASL Verdi. Ho ricevuto proposta di assunzione a tempo Determinato per un anno presso ulteriore altra ASL Gialli. Se mi licenzio dal tempo Indeterminato dalla ASL Verdi attuale per essere assunto dalla ASL Gialli, alla maturazione dei 36 mesi di servizio in data 19.06.2022 (tra contratto a tempo determinato e contratti indeterminato “continuativi senza interruzioni”), la ASL Gialli è tenuta a stabilizzarmi anche senza bando, con richiesta fatta da me oppure non rientrano i miei contratti di lavoro nella legge Madia e pertanto non posso essere stabilizzato, e in tal caso conviene chiedere Aspettativa senza licenziarsi?
    Grazie anticipatamente della risposta
    Saluti

    1. La sua situazione lavorativa presenta evidenti elementi complessità e non possiamo risponderle in questa sezione, dedicata a quesiti di pronta risposta. Ad ogni modo, tenga presente che chi ha in essere un rapporto di lavoro a t. indeterminato non può avanzare richiesta di stabilizzazione presso altro ente; così come, in via generale, il pregresso rapporto a tempo indeterminato presso un ente non vale come servizio utile ai fini della stabilizzazione, difettando il requisito della “precaritetà”.

  70. Buongiorno Avvocato,
    sono stata assunta al Comune tramite concorso per soli titoli a tempo determinato e part time (progetto finanziato con fondi Pon). Il 10 aprile saranno 36 mesi di servizio. Parlando della stabilizzazione, l’amministrazione si è dimostrata molto ben disposta.
    Il problema però è che la mia figura non è inserita in pianta organica e mi è stato detto che per inserire una nuova figura in organigramma si devono necessariamente inserire 2 unità (50% posti destinati al personale interno, cioè io con la stabilizzazione, e il 50% concorso per esterni). Leggendo però la legge Madia il comma 1 stabilisce che si può fare la “stabilizzazione diretta”, mentre il comma 2 stabilisce la stabilizzazione indiretta tramite concorso pubblico riservato al 50% ai precari attualmente in servizio presso l’amministrazione.
    Non si può semplicemente inserire una sola figura in pianta organica e procedere alla stabilizzazione tramite il comma 1, ovvero in forma diretta?

  71. Gentilissimo Avvocato,
    i miei tre anni scadono ad aprile. Alcuni colleghi hanno ricevuto una proroga del contratto “fino ad avvenuto completamento della procedura di stabilizzazione”.
    Le chiedo se queste proroghe siano discrezionali o, avendo maturato i requisiti e avendo anche ricevuto la richiesta di interesse a partecipare alla procedura di stabilizzazione, è inevitabile che abbia anch’io la proroga del contratto.
    Potrei comunque essere stabilizzata a fine dicembre anche con un’eventuale interruzione contrattuale?

    Grazie, Rossella C.

    1. La possibilità di una proroga dei contratti precari, per quanti partecipino alle procedure di stab., rappresenta una possibilità prevista dallo stesso Decreto Madia.

  72. Salve Avvocato, un ente pubblico non economico può utilizzare la procedura della stabilizzazione ex art. 20 comma 2 della legge Madia?

    Grazie anticipatamente della risposta.

    Saluti

    1. Quesito interessante: dipende, come noto, dalla qualificazione giuridica dell’ente pubblico non economico. Temo che la risposta sia comunque positiva, ove siano riscontrabili tutti gli indici che permettano di ricondurre l’ente al genus delle Pubbliche Amministrazioni.

  73. Buonasera Avv. De Gregoriis,
    sono un dipendente a tempo determinato presso una ASL da circa 36 mesi. In questi mesi il mio rapporto di lavoro con l’Azienda è cambiato passando da una categoria professionale (con la quale sono entrato in azienda per un periodo di circa 24 mesi) sino a presentare, per la stessa Azienda, successiva domanda (sempre a tempo determinato) per una categoria professionale superiore a quella di primo accesso. Mi piacerebbe sapere se il cambio di categoria, per un’eventuale stabilizzazione, può generare problemi ed inoltre se l’Azienda potrà assumermi con una categoria inferiore di quella posseduta ad oggi. Inoltre i 36 mesi decorrono dall’incarico della categoria professionale inferiore o superiore?
    In attesa di un suo Cortese riscontro
    Cordiali Saluti

    1. Dunque, la stabilizzazione presuppone che il dipendente abbia maturato i 36 mesi di servizio nella medesima qualifica di appartenenza, svolgendo le medesime mansioni. La stab. non può dunque rappresentare l’occasione per il dipendente per fare, mi lasci usare questa espressione colorita, il “salto di specie”.

  74. salve io ho un contratto a tempo Indeterminato come operatore socio sanitario ( da circa 12anni).
    durante il mio percorso lavorativo come O.S.S. mi sono Laureato in Scienze infermieristiche, e da Maggio 2021 mi sono messo in aspettativa come O.S.S. e sto svolgendo un incarico a tempo Determinato come Infermiere nella stessa azienda, contratto che ha scadenza il 31.12.2022.

    la mia domanda :
    Visto che ho già un contratto a tempo indeterminato come Oss posso essere stabilizzato come Infermiere.

  75. Gentile Avvocato, qual è il margine di discrezionalità per la P.A. nella scelta tra stabilizzazione diretta e indiretta? Nel caso di specie, ho i requisiti per la stabilizzazione ai sensi del comma 1, ma l’amministrazione mi ha proposto solo la stabilizzazione mediante concorso ai sensi del comma 2. Questa scelta è sindacabile? Grazie mille

    1. Si, la scelta è assolutamente sindacabile. Andrebbe attentamente valutato un ricorso avverso la delibera di indizione del concorso (che tale rimane, anche se riservato in parte agli aventi diritto alla stabilizzazione), entro il termine di 60 gg. dalla pubblicazione dell’atto (o del bando). Ci faccia sapere, dovrebbe muoversi in ogni caso con una certa urgenza.

  76. Buongiorno, ho partecipato alla stabilizzazione della mia figura professionale nel comparto sanità avendo maturato i periodi previsti per legge. Nel frattempo ho vinto un concorso e firmato un contratto a tempo indeterminato stessa figura professionale. Posso adesso dimettermi e accettare la stabilizzazione?
    Grazie

    1. La sua è una situazione abbastanza tipica. Il problema è che con l’assunzione a t. indeterminato lei ha formalmente perso lo “status” di precario, sicchè dall’altra parte potrebbero non accettare la stabilizzazione proprio per tale ragione (anche qualora si dimetta). Va fatta però una verifica caso per caso.

  77. MA LA STABILIZZAZIONE CON COMMA 2 DELLA LEGGE MADIA L’ANZIANITA’ DI SERVIZIO DOVREBBE ESSERE RICONOSCIUTA?

  78. Buongiorno avvocato, spero mi possa rispondere.
    Alcuni cpi in alcune regioni vogliono stabilizzare i propri dipendenti a tempo determinato anche in presenza di una successiva graduatoria di idonei a tempo indeterminato (procedura conclusa pochi mesi dopo a quella a tempo determinato).
    Esiste una qualsiasi normativa che permetta di stabilizzare queste persone prima dei canonici 36 della Madia (tipo stabilizzarli con solo 12 mesi di servizio e anche meno)?

    In quel caso sarebbe opportuno impugnare le stabilizzazioni?

    Attendo con impazienza una sua risposta

    1. Non vi sono stabilizzazione con solo 12 mesi di servizio; il minimo è di 18 (covid) o 36 mesi (stab. ordinaria). L’assunzione sulla base della graduatoria nel caso specifico dovrebbe prevalere rispetto ad altre modalità di reclutamento.

  79. Egregio Avvocato,
    In caso di più personale avente diritto alla stabilizzazione, quale criterio dovrebbe utilizzare l’azienda per completare i posti in organico?
    Tempo di servizio totale con contratto flessibile? Tempo di servizio presso l’azienda che stabilizza? Posizione in graduatoria (se nella stessa graduatoria)? Altro?

    Grazie!
    Cordiali saluti

    1. In casi come questi le Aziende dispongono, in via generale, di una discrezionalità piuttosto ampia nella individuazione dei criteri di preferenza per le selezioni. Tra i criteri più impiegati, vi è ad esempio il maggior tempo di servizio impiegato presso l’ente che stabilizza.

  80. Buonasera, vorrei un chiarimento, ai fini della stabilizzazione con legge madia sia dei 36 mesi che quella covid a 18, un co.co.co. mediante avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di borsa di studio, indetto da asl, viene fatto valere oppure no? Grazie

    1. I contratti remunerati con borsa di studio rientrano nell’ambito dei “contratti flessibili”, di cui al comma 2 dell’art. 20 (stabilizzazione mediante concorso), non rilevano invece ai fini della stabilizzazione diretta o della stabilizzazione covid.

  81. Buongiorno
    il primo settembre del 2019 sono stato assunto a tempo determinato come assistente amministrativo da un ospedale pubblico dopo un regolare concorso.
    Mi è stato rinnovato il contratto per il secondo anno per un anno e per il terzo ho firmato due contratti dei 6 mesi. Ad agosto mi scade il terzo anno, vorrei saper se un successivo contratto sono obbligati a farlo a tempo indeterminato o se possono continuare a farmi contratti semestyrali a tempo determinato.
    Grazie mille

  82. Buongiorno Avvocato. Sono un’Operatrice Socio Sanitaria e sono stata stabilizzata da un’ASL a seguito dell’applicazione dell’art. 1 comma 268 lettera b) l. 234/2021. Nel frattempo sono rientrata in un’altra graduatoria di un altro Ente Ospedaliero per cui avevo presentato domanda di stabilizzazione ancor prima di essere stabilizzata. Posso essere assunta da quest’ultimo ente ospedaliero essendo già nel frattempo stata assunta a tempo indeterminato da altro ente ?

    1. La risposta al quesito è, in linea di massima, negativa. L’assunzione a tempo indeterminato “consuma” lo status di precario. Dovrebbe ipoteticamente dimettersi e, anche in tal caso, rischiare un esito negativo della stabilizzazione, per poi fare ricorso.

  83. Buongiorno Avvocato,
    Ma il Concorso per il Comma 2 prevede su posti disponibili in pianta organica che venga espletata prima la mobilità da altre province?

  84. E’ lo stesso articolo 20 comma 1 ad enunciarlo, quando fa riferimento al servizio maturato con contratti a tempo determinato. Una parte della giurisprudenza conferma peraltro quanto detto.

    1. La ringrazio per la risposta. Quindi se ho ben capito se in azienda viene bandito il concorso per il comma 2, non deve essere preceduto dalle procedure di mobilità del personale a tempo indeterminato di altre province (previste per altri concorsi) in presenza di posti in pianta organica

  85. Buongiorno Avvocato,
    A decorrere dal 1 luglio 2020 ho un contratto a tempo determinato come dirigente presso un libero consorzio comunale, a seguito di vincita concorsuale ex art 110.
    Maturerò i 36 mesi continuativi il 30 giugno 2023.
    È prevista la stabilizzazione nel mio caso?

    1. Da quello che mi dice sembrerebbe di si. Al solito, però, occorrerebbe visualizzare la documentazione di supporto.

  86. Buona sera avvocato, ho superato una selezione per N° 1 UNITÀ DI PERSONALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE DI PROFILO TECNICO (FT) CUI CONFERIRE UN INCARICO PROFESSIONALE PER TRENTASEI MESI A VALERE INTERAMENTE SULLE RISORSE DEL FONDO COESIONE presso un comune e ho firmato un contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art.1 della legge 30 dicembre 2020, n°178, comma n.179-bis, come introdotto dall’art.11, comma 2 del DL 30 aprile 2022, n°36 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR”.
    Posso sperare in una stabilizzazione secondo i nuovi decreti o altra normativa di riferimento come la legge Madia? Grazie

    1. Non depone bene il fatto di aver firmato un contratto di lavoro autonomo, purtroppo. L’art. 50 comma 17 del decreto PNRR 3 consente la stabilizzazione di quanti assunti con progetti dei fondi di coesione ma solo con contratti a tempo determinato. Possiamo proporle una consulenza specifica, che credo sia necessaria per la sua tutela.

  87. Buongiorno avvocato, nella stabilizzazione Madia vengono conteggiati anche gli anni di lavoro prestati all’estero( possiedo il decreto di equipollenza) oppure valgono solo per concorsi pubblici?

    1. Quesito interessante. Da un lato l’Unione Europea promuove i principi di libera di circolazione dei lavoratori, dall’altro lato – però – le misure di stabilizzazione approvate dallo Stato italiano derogano al principio del concorso pubblico (laddove ciò accade) e quindi devono essere interpretate in misura strettamente letterale, senza cioè poter dare rilievo all’esperienza maturata all’estero. In ogni caso, non troverà alcuna amministrazione italiana disponibile a riconoscerle il servizio prestato all’estero: la sua tutela, con ogni buona probabilità, deve passare necessariamente attraverso il vaglio giudiziale.

  88. Buona sera avvocato sono un autista forestale da più di trent’anni, la mia amministrazione tramite interpello ha richiesto personale profilo B mediante mobilità volontaria interna. Posso io da dipendente a tempo determinato partecipare a questa mobilità interna e magari sfruttando la legge madia passare a tempo indeterminato ? La mia amministrazione non mi ha preso in considerazione come precario storico. Un dipendente a tempo determinato può aderire alla mobilità volontaria interna visto anche i tanti anni di anzianità di servizio. Grazie in anticipo per la sua risposta.

    1. Tutto La mobilità volontaria di norma è riservata al personale assunto con contratto a tempo indeterminato. Ad ogni modo, non vorrei semplificare troppo il problema ma occorre semplicemente leggere i requisiti di partecipazione previsti dal bando.

  89. Buonasera, vorrei cortesemente un chiarimento in merito alla mia attuale situazione. Sono un’infermiera assunta per emergenza covid19 con contratto a tempo determinato presso l’asl in cui attualmente sto lavorando. Ad oggi ho maturato 27 mesi di servizio. Il mio quesito è: se non dovessero più rinnovare il mio contratto, e io conseguentemente decidessi di spostarmi in un’altra Asl/Ast con tipologia di assunzione sempre a tempo determinato, perderei i 27 mesi (o anche più) già maturati ai fini della domanda di stabilizzazione con 36 mesi? O posso comunque cumularli e partecipare alla domanda anche in un’altra asl? Grazie

    1. Non perderebbe assolutamente il requisito dei 27 mesi: lo cumulerebbe con il servizio prestato, sempre a tempo determinato, presso il nuovo ente

  90. Buongiorno avvocato, sono un operaio a tempo determinato del comparto forestale, avendo superato i 1095 giorni anche non consecutivi, ossia i 36 mesi di servizio presso l’ Ente datore di lavoro negli ultimi 8 anni, posso chiedere ex art.20 comma 2 del d.lgs 75/2017 e partecipare ad una procedura di mobilità interna indetta dalla mia amministrazione per coprire una carenza di organico. Penso che nè la legge nè i ccnl restringono il ricorso alla mobilità volontaria ai soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Lei che ne pensa ?

  91. Buongiorno avvocato. Può gentilmente chiarirmi se con l’introduzione del comma 11 bis all’art.20 del D.Lgs n.75/2017 (legge Madia) che testualmente afferma …”Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nella erogazione dei livelli essenziali di assisrtenza, per il personale medico, infermieristico, dirigenziale e non del SSN, le disposizioni di cui al comma 1 e 2 si applicano fino al 31.12.2022. Ai fini del presente comma (comma 11 bis) il termine per il requisito di cui al c.1, lettera c)e comma 2, lettera b) è stabilito al 31.12.19”, per il requisito dell’anzianità di servizio valevole per i concorsi riservati ex comma 2 dell’art 20 del D.Lgs n.75/2017 , può essere considerato ancora il servizio prestato dal 2011 al 2015 , vale a dire l’anzianità vantata alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo ?

    1. L’anzianità di servizio che può essere considerata rimane sempre la stessa, ossia quella maturata negli otto anni precedenti alla pubblicazione dell’avviso di stabilizzazione o alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

      1. Egregio Avvocato, è legittimo un bando di stabilizzazione di cui all’art.20 comma 1 legge Madia in cui viene specificato che anche i contratti flessibili (p.iva, co.co.co, etc) sono validi alla maturazione dei 3 anni di servizio?

        1. No, non è legittimo. Il Comma 1 dell’art. 20 legittima soltanto i contratti a tempo determinato, non i contratti flessibili.

  92. Buon pomeriggio avvocato in riferimento a quanto le avevo detto nel messaggio del 17 Maggio 2023 a proposito di mobilità per i dipendenti a tempo determinato l’art 54 e 55 del ccnl 2016/2018 che disciplinano il rapporto di lavoro a tempo determinato non contemplano in alcun modo l’esclusione del lavoratore a tempo determinato dagli istituti della mobilità. mi può chiarire meglio questa cosa ? Saluti e grazie sempre.

  93. Salve,
    Sono un farmacista assunto nel 2020 da Asl con avviso pubblico per titoli e colloquio, incarico 15 octies.
    Pur rientrando nei contratti “flessibili” ma avendo gia’ espeltato prova concorsuale come detto poc’anzi( titoli e colloquio con annessa graduatoria).
    Ora l’azienda ha espletato ricognizione precari, ho diritto a stabilizzazione diretta??
    Grazie

    1. Gli incarichi ex art. 15 octies danno vita ad un rapporto di lavoro subordinato a termine, sicuramente valutabile nell’ambito della stabilizzazione diretta ex art. 20 comma 1 Madia

  94. Buongiorno avvocato. è legittimo per una ASL bandire due stabilizzazioni consecutive, una comma 1 art.20 legge Madia e subito dopo una stabilizzazione precari covid (quella dei 18 mesi)?
    Due stabilizzazioni consecutive andrebbero a saturare tutti i posti disponibili, cancellando ogni speranza di vedere bandire un concorso o una mobilità presso tale ente.

    1. In linea di massima non vi sono preclusioni sui tempi e le modalità di pubblicazione degli avvisi di stabilizzazione.

  95. Salve avvocato leggendo i suoi articoli che trovo abbastanza interessanti non individuo al momento forme di stabilizzazione per i precari della sanità che hanno contratti a tempo determinato da meno di un anno e che quindi non maturano i 36 mesi entro il 31/12/2024 e che non hanno i requisiti per la stabilizzazione Covid

    1. Questo perché, purtroppo, al momento il legislatore non ha ritenuto di poter prorogare il termine ultimo per la maturazione dei 36 mesi oltre la data del 31.12.2014 (per la stabilizzazione con concorso) e la data del 31.12.2022 (per la stabilizzazione diretta o senza concorso).

  96. Buongiorno Avvocato. Il requisito dei tre anni di servizio parla di servizio in modo generico. è valido alla maturazione dei 3 anni anche servizio prestato in passato con contratto a tempo indeterminato?

    1. Tendenzialmente no. Molte sentenze ormai depongono in tal senso. Per quanto, in alcuni casi, è stato ammessa l’utilizzabilità del servizio prestato a tempo indeterminato (ad es. in caso di dimissioni).

      1. Cosa intende con in caso di dimissioni? Se il lavoratore si dimette da un tempo indeterminato appositamente per partecipare al bando di stabilizzazione allora il servizio appena interrotto può valere al fine della maturazione dei 36 mesi?

  97. Può un bando per la stabilizzazione emanato da una struttura sanitaria accettare solo i precari covid che hanno lavorato presso quella struttura?

    1. Sì, un bando per la stabilizzazione emanato da una struttura sanitaria può specificare criteri di ammissibilità che limitano la partecipazione ai soli lavoratori precari che hanno prestato servizio presso quella specifica struttura, compresi i cosiddetti “precari COVID”. Questo approccio è spesso adottato per riconoscere e valorizzare il contributo specifico dei lavoratori temporanei impiegati durante periodi di emergenza o di particolare necessità, come l’emergenza sanitaria legata al COVID-19. Tuttavia, tali criteri devono essere chiaramente definiti nel bando e conformarsi alla normativa vigente, ai principi di non discriminazione e di trasparenza. In caso di dubbi o per ulteriori chiarimenti, si consiglia di rivolgersi al nostro Studio Legale per una assistenza qualificata.

  98. Se a seguito di un contratto a tempo determina presso una PA si partecipa ad una stabilizzazione, il nuovo contratto a tempo indeterminato è da ritenersi come un contratto ex novo? a cui quindi andrò applicata la nuova contrattazione di secondo livello (che nel mentre è stata approvata). Grazie.

    1. Sì, il nuovo contratto a tempo indeterminato risultante da un processo di stabilizzazione può essere considerato come un contratto ex novo, al quale potrebbe applicarsi la nuova contrattazione di secondo livello se approvata nel frattempo. Per ulteriori chiarimenti o situazioni specifiche, si consiglia di rivolgersi al nostro Studio Legale per una assistenza qualificata.

  99. Buonasera Avv.,
    vorrei esporre la mia situazione. Assunzione tramite “Selezione pubblica per soli titoli per Isruttore tecnico – categoria C, avvenuta a luglio 2021.
    Successive 3 proroghe con termine del contratto a luglio 2024 (totale 36 mesi).
    In una prima analisi, l’ufficio personale riferisce che la stabilizzazione non è possibile in quanto risultava necessario aver maturato i 36 mesi di servizio entro il 31.12.2023 ed inoltre che per la modalità con la quale sono stato assunto (selezione per soli titoli) non è prevista la la stabilizzazione.
    Chiedo se il mio caso rientrerebbe tra quelli previsti per la stabilizzazione, oppure devo attenermi quanto riferito dall’ufficio.
    Grazie in anticipo per la disponibilità.
    Saluti
    Fabio P.

    1. Sebbene l’ufficio personale abbia indicato che non è possibile la stabilizzazione per il mancato raggiungimento dei 36 mesi di servizio entro il 31.12.2023 e per la modalità di assunzione (selezione per soli titoli), è importante valutare attentamente le normative applicabili, comprese eventuali disposizioni contenute nella legge Madia, nella legge di Bilancio o in altre normative specifiche che potrebbero influenzare la tua situazione.Ti consigliamo di rivolgerti al nostro Studio Legale per una valutazione dettagliata della tua situazione specifica.

  100. In funzione dell’ultima legge n. 44 del 2023 i precari che si trovano nella posizione di essere stati selezionati tramite concorso per soli titoli dall’ente locale possono avanzare domanda di stabilizzazione a tempo indeterminato? SE l’amministrazione comunale temporeggia per tale stabilizzazione, esistono gli estremi per richiedere il danno economico visto che le norme che prevedevano la stabilizzazione in tal senso esistono sin dal 2007? può cortesemente dirmi come avanzare simile domanda ? Grazie.

    1. Sulla base delle informazioni generali e senza accesso a documenti specifici, la legge n. 44 del 2023 potrebbe prevedere la possibilità per i lavoratori precari, selezionati tramite concorso per soli titoli da enti locali, di richiedere la stabilizzazione. Se l’amministrazione comunale ritarda tale processo, potrebbe esserci la base per una richiesta di risarcimento danni, considerando l’esistenza di normative sulla stabilizzazione dal 2007.

  101. Salve, qualora vi siano delle persone da stabilizzare all’interno di una asl e nel contempo sia attiva una graduatoria di idonei per la stessa posizione, l’ente è tenuto a procedere con le stabilizzazioni oppure è tenuto ad assumere attingendo dalla graduatoria di idonei?

    1. Diciamo che le due procedure sono in larga parte equipollenti. la scelta dell’una o dell’altra modalità di assunzione, tuttavia, deve essere adeguatamente motivata.

  102. Buongiorno
    per essere ammesso alla concorso riservato comma 2 art. 20 è necessario essere in servizio
    oppure se ho maturato i 36 mesi, ma attualmente non sono più in servizio posso partecipare comunque

  103. Buongiorno avvocato,
    sono un medico neurologo attualmente assunto a tempo determinato presso un ospedale pubblico dopo aver vinto un avviso pubblico (graduatoria pubblica). Nel mese di aprile 2024 raggiungo i 18 mesi continuativi lavorati come dirigente medico in questo ospedale (data assunzione ottobre 2022). Nel periodo covid indicato dal decreto milleproroghe ero specializzando e sono stato assunto con contratto di lavoro flessibile (parasubordinato) come medico vaccinatore per una durata superiore a 6 mesi. Mi chiedevo se rientro nella stabilizzazione covid 18 mesi visto che le mansioni di neurologo e medico vaccinatore sono diverse così come l’inquadramento(lavoro parasubordinato per il primo e dirigente medico per il secondo). Grazie per il suo tempo.

  104. Buonasera avvocato, io ho ad oggi 37 mesi di servizio e sono ancora in servizio presso la stessa ASL con contratto a tempo determinato ma la mia ASL non ha indetto il bando di stabilizzazione dei 36 mesi, posso richiederlo io senza aspettare che la mia ASL lo faccia uscire?

  105. salve, ho letto l’articolo ma cè una cosa che non mi è chiara:
    nella stabilizzazione diretta tra i requisiti lei parla di un periodo di 36 mesi di servizio tutti a tempo determinato. tuttavia la circolare n1 del 2018 del ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione al punto 2 Chiarisce che: “Resta confermato che il rinvio al servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni di cui alla lettera a), come richiamato dalla lettera c) dell’articolo 20, comma 1, è da intendere in senso ampio ovvero comprensivo delle diverse tipologie di contratto flessibile poste in essere dall’amministrazione, come chiarito al § 3.2.1 della circolare n. 3 del 2017 che valorizza la portata sostanziale della formulazione normativa che, difatti, non circoscrive il servizio prestato alla tipologia del contratto a tempo determinato”. quindi se non sbaglio seguendo questa logica se uno è stato assunto a tempo determinato tramite concorso e ha tutti i requisiti di cui al comma 1 dell’art 20 ma ha fatto un anno con contratto a tempo detrminato e due anni con altri contratti di lavoro flessibile fino a raggiungere i 36 mesi necessari dovrebbe poter essere assunto con stabilizzazione diretta… sbaglio?

  106. Buongiorno Avvocato,
    lavoro presso un’università pubblica come tecnologo, categoria EP da luglio 2020 (vincitrice di concorso pubblico) e prima ancora come assegnista di ricerca (per 3 anni e 4 mesi) e contratto di collaborazione coordinata e continuativa (2 anni e mezzo) sempre per lo stesso ente universitario.
    La mia amministrazione non ha proceduto a nessuna ricognizione.
    Vorrei presentare istanza di stabilizzazione diretta.
    Volevo chiederle se secondo lei – considerata la normativa vigente – rientro nelle fattispecie della stabilizzazione diretta senza concorso e se c’è ancora la stabilizzazione diretta.

    Grazie del suo tempo

    1. Si, l’unica forma di stabilizzazione madia ancora a disposizione è quella “indiretta” o tramite concorso: e tuttavia, nel caso suo, andrebbe attentamente scandagliata la successione dei contratti di lavoro per l’inquadramento nella qualifica di tecnologo.

  107. Per la stabilizzazione nella sanità di cui al comma 2, i 36 mesi devono essere cumulati nella stessa amministrazione che indice il concorco o valgono anche i periodi lavorati presso altre amministrazioni publiche oltre quella che indice il concorso?

    1. Valgono anche i periodi lavorati presso altre Amministrazioni della rete sanitaria pubblica. Il principio è pacifico e peraltro scritto nello stesso articolo 20 del d.lgs. 75/2017.

  108. Buonasera avvocato, sono una dipendente di un azienda pubblica di servizi alla persona. Sono stata assunta tramite selezione pubblica ad ottobre 2022 per tre anni.
    Ai fini della stabilizzazione sarebbe possibile usufruire del decreto assunzioni ( decreto legge 44 del 2023 art 3 comma 5?
    nello specifico chiedo, fermo restando che ci siano i requisiti, l’ amministrazione per cui lavoro ( asp) rientra negli enti locali? e quindi potrebbe stabilizzare sulla base di questa legge?
    La ringrazio

    1. No, l’ASP non rientra negli enti locali ma nelle Aziende sanitarie. La norma del decreto 44 del 2023 sembrerebbe pertanto inapplicabile al suo caso.

  109. Salve avrei bisogno di sapere se una volta maturati i 36 mesi di servizio si potrebbe essere stabilizzati anche presso un ente diverso?
    Grazie

  110. Sono stato assunto con contratto a tempo determinato per 36 mesi ai sensi dell’art. 1 comma 179 legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), ossia personale non dirigenziale in un Ente Locale impiegato per l’attuazione degli interventi previsti dalle politiche di coesione a valere sulle annualità 2014-2020 e 2021-2027,
    Il mio Ente non può procedere alla stabilizzazione ai sensi del comma 17-bis dell’art. 50 del decreto PNRR 3 in quanto in dissesto e senza bilancio stabilmente riequilibrato.
    Poiché il contratto scadrà a breve (31/10/2024), si chiede se l’Ente potrà comunque procedere alla stabilizzazione entro il 31/12/2026, quindi anche se non più in servizio?
    Grazie

    1. La stabilizzazione entro il 31 dicembre 2026 è teoricamente possibile anche se il tuo rapporto di lavoro è cessato, ma sarà praticabile solo se il bilancio dell’ente sarà riequilibrato entro tale data.

  111. Buongiorno Avvocato,
    sono vincitore del concorso Coesione 2 e attualmente impegnato presso un ente comunale a tempo determinato. Il mio contratto termina il 30 giugno 2025. Volevo chiedervi se è possibile essere stabilizzati , con le diverse disposizioni legislative (Madia compresa), presso un altro ente dopo soli 8 mesi, dopo aver cambiato già due enti.
    Grazie.

    1. Con soli 8 mesi di servizio, non ci sono attualmente disposizioni che consentano una stabilizzazione immediata presso un altro ente. Tuttavia, il prolungamento del tuo periodo di lavoro presso l’ente attuale o un prossimo ente potrebbe permetterti di accumulare il servizio necessario per rientrare nei requisiti di stabilizzazione, salvo eventuali norme future che possano agevolare il tuo caso.

  112. Buonasera Avvocato,
    attualmente sto svolgendo il mio terzo anno lavorativo come assegnista in un ente pubblico di ricerca. Non avendo ancora compiuto i 36 mesi necessari, non potrei chiedere la stabilizzazione. Compiendo i 36 mesi a luglio 2025 però potrei avvalermi del comma 2-bis. E’ corretto?
    La ringrazio per il suo tempo
    Saluti

    1. Se hai già accumulato un periodo di lavoro come assegnista presso un ente pubblico di ricerca e completerai i 36 mesi necessari a luglio 2025, dovresti poter beneficiare del comma 2-bis dell’articolo 20 del decreto legislativo 75/2017 (la cosiddetta “Legge Madia”), salvo modifiche legislative future.

      1. La ringrazio! Ne approfitto per chiedere un ulteriore precisazione. Nel caso di maternità, quei mesi di assenza rientrano nei 36 mesi? O dovrei svolgere un peridio lavorativo di 36 mesi + i mesi di assenza della maternità?
        La ringrazio ancora

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

quattordici − tre =