La stabilizzazione dei precari della sanità dopo la riforma del PNRR
Che cos’è la stabilizzazione dei precari?
Con il termine “stabilizzazione dei precari” (come abbiamo già visto in un nostro precedente approfondimento) si fa riferimento a tutti quei meccanismi, previsti dall’ordinamento italiano, attraverso i quali i “precari”, ossia i lavoratori che prestano la propria attività professionale con un contratto “a termine” (o comunque “flessibile”), acquisiscono la posizione di lavoratori a tempo indeterminato presso l’ente per il quale essi prestano servizio.
Essi dunque, a partire da quel momento, non saranno più sottoposti al rischio di non vedersi più riconfermato il proprio incarico lavorativo presso l’Amministrazione, una volta scaduto il contratto.
Forti della esperienza professionale maturata sul campo, abbiamo dedicato numerosi altri approfondimenti sul tema, trattando nello specifico i ricorsi per conseguire la stabilizzazione; la stabilizzazione nei Comuni e negli altri enti locali; lo scorrimento delle graduatorie; le tipologie contrattuali utili per conseguire la stabilizzazione; la stabilizzazione “abbreviata” Covid, e molto altro ancora.
Quali sono le ultimissime novità normative in materia di stabilizzazione del personale sanitario?
La disciplina della stabilizzazione del precariato è interessata da importanti novità legislative, che hanno sostanzialmente autorizzato la proroga dei limiti temporali per conseguire la conversione del rapporto a tempo indeterminato.
Si fa riferimento, in particolare, ai Decreti PNRR, al Decreto Assunzioni e ai Decreti Mille-proroghe del 2022 e del 2023.
Cosa comportano in buona sostanza queste modifiche? Ecco in sintesi le novità apportate, con riferimento al personale sanitario, dirigenziale e non dirigenziale:
- Come previsto dal nuovo comma 11 bis dell’art. 20 del Decreto Madia, le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 dell’art. 20 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ciò significa che, fino a quella data, le Aziende Sanitarie potranno indire concorsi riservati per la stabilizzazione del personale precario medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e non, del SSN, oppure procedere direttamente con la stabilizzazione cosiddetta “diretta” degli stessi, ai sensi del comma 1;
- Sia nel caso di stabilizzazione diretta ex comma 1 dell’art. 20, che nel caso di stabilizzazione con concorso ex comma 2, il requisito del possesso dei 36 mesi di servizio, negli ultimi otto anni, deve essere maturato al 31 dicembre 2022
Alla luce del recente decreto mille-proroghe, quindi, per il personale sanitario la maturazione del periodo dei 36 mesi utile ai fini della stabilizzazione “diretta” (comma 1 dell’art. 20 Madia) o “indiretta” (o mediante concorso, comma 2 dell’art. 20 Madia), potrà avvenire entro il 31 dicembre 2022; laddove le procedure per la stabilizzazione potranno continuare ad essere attivate, da parte delle Amministrazioni Sanitarie (AUSL, ASP, ASST e via discorrendo), sino al 31 dicembre 2022.
Quanti e quali tipi di stabilizzazione esistono?
Nel nostro ordinamento sono previsti diversi meccanismi di stabilizzazione. Quelli principali, che andiamo ad adesso ad indagare, sono due e sono basati sul possesso di requisiti stringenti da parte del personale precario.
La norma di riferimento è rappresentata dall’art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 (c.d. Decreto Madia), che non a caso è intitolata “superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”.
I due percorsi di stabilizzazione sono, in modo particolare, disciplinati dal comma 1 e dal comma 2. Entrambi richiedono tre requisiti che il lavoratore deve soddisfare: vediamoli, non prima di aver precisato che detti requisiti devono concorrere tutti insieme.La sola mancanza di uno di essi impedisce infatti la stabilizzazione, e dunque, l’assunzione a tempo indeterminato e definitivo del precario.
Nell’ambito sanitario, peraltro, oltre alla stabilizzazione del comma 1 e del comma 2 dell’art. 20 Madia, esiste anche una “nuova” forma di stabilizzazione “abbreviata Covid“, per quanti hanno prestato servizio durante la massima diffusione della pandemia da Covid-19: ne abbiamo parlato in questo approfondimento che vi invitiamo a leggere.
Il comma 1 dell’art. 20: la stabilizzazione “diretta” o immediata
Il comma 1 dell’art. 20 rappresenta la situazione ideale per il lavoratore precario, dal momento che i requisiti sono ad esso più favorevoli. Ai sensi di tale norma, il lavoratore:
- Come prima cosa, esso deve aver prestato servizio, con un contratto a termine, presso l’Amministrazione che intende stabilizzarlo. Tale speciale tutela vale per tutti i contratti sottoscritti a partire dal al 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della Legge n. 124 del 2015);
- La norma non richiede anche che il precario sia attualmente in servizio presso l’Amministrazione che avvia la procedura di stabilizzazione;
- Inoltre, esso deve aver iniziato a lavorare presso l’Azienda che intende assumerlo, oppure presso un’Azienda diversa, con un contratto a termine che è stato firmato a seguito del superamento di un concorso e dell’inserimento in una graduatoria pubblica. In pratica, deve risultare in maniera chiara che il precario è stato assunto (a tempo determinato) dall’Amministrazione che intende stabilizzarlo (o, in passato, da un’Amministrazione anche diversa) proprio in quanto il suo nome figurava in una graduatoria pubblica.
Se manca il collegamento tra il contratto a termine (non di ogni contratto firmato di volta in volta, ma quantomeno del primo della sequenza) e la graduatoria pubblica, non sarà possibile usufruire di questa speciale forma di stabilizzazione.
Ovviamente, non serve puntualizzarlo, le mansioni (o la categoria professionale di appartenenza) previste nel contratto stipulato all’esito dell’inserimento nella graduatoria e le mansioni (o la categoria professionale di appartenenza) richieste dall’Amministrazione che intende procedere con la stabilizzazione devono essere omogenee (la norma parla di “medesime attività svolte”).
- Infine, il precario deve aver maturato, al 31 dicembre 2022, almeno tre anni di servizio presso l’Amministrazione che intende procedere alla stabilizzazione. Per il computo di tale periodo di servizio si possono considerare anche piccoli periodi discontinui (ad esempio di uno o due mesi, o anche di qualche settimana), purché la sommatoria di tali periodi conduca, all’interno di un orizzonte temporale massimo di 8 anni, alla maturazione dei tre anni di servizio
- Discorso diverso per il precario sanitario che ha prestato servizio durante il Covid, il quale deve vantare almeno 18 mesi di servizio da maturare al 31 dicembre 2023 (stabilizzazione abbreviata Covid)
Il comma 2 dell’art. 20: la stabilizzazione “indiretta” o tramite concorso.
Vediamo adesso ad esaminare l’altro percorso di stabilizzazione.
La differenza principale di questa stabilizzazione rispetto a quella prevista dal comma 1 è dato da ciò che, in tal caso, il precario dovrà sottoporsi ad un nuovo concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato. La notizia positiva è tuttavia che (al massimo) il 50% dei posti sono riservati appunto al personale precario.
La norma prevede, in tal caso, che il precario risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile, presso l’Amministrazione che bandisce il concorso. Anche in tal caso, tale speciale tutela vale per tutti i contratti sottoscritti a partire dal al 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della Legge n. 124 del 2015).
Come si vede, in questo caso, a differenza di quanto esaminato nel comma 1, si richiede la stipula di un contratto “flessibile”, che dunque non potrà coincidere con il contratto a termine (o, come anche si dice, “a tempo determinato”).
Ma allora la domanda è: come fare a distinguere i contratti a termine dai contratti flessibili?
Ti premetto che abbiamo dedicato uno specifico approfondimento sul tema dei contratti validi per la stabilizzazione, ma se non intendi perdere tempo continua con la lettura dell’articolo.
Tornando a noi, se è vero che il contratto a termine può essere inteso, in una accezione ampia, come un contratto “flessibile” , è evidente che il comma 2 faccia riferimento soprattutto ad altre tipologie contrattuali.
La norma intende dunque riferirsi ai contratti “part-time” (o “lavoro parziale”), di tipo orizzontale o verticale o misto; ai contratti di co.co.co. (“collaborazione coordinate e continuative”); ed infine, pur con qualche dubbio, ai contratti “libero-professionali” con partita IVA.
Sono invece esclusi, per espressa previsione normativa, i contratti di “somministrazione” sulla base dell’intermediazione di una agenzia di lavoro, ove il precario stipula il contratto di lavoro con l’agenzia e quest’ultima stipula un contratto di fornitura con l’Amministrazione: fatto salvo quanto però riconosciuto dai Tribunali in alcune sentenze, laddove hanno consentito una “apertura” anche a tali forme contrattuali al fine della stabilizzazione (si veda, ad esempio, l’Ordinanza ex art. 700 cpc del Tribunale di Napoli n. 16958 del 5 luglio 2019).
Il precario deve inoltre aver prestato, questa volta in maniera non dissimile da quanto previsto dal comma 1 lett. c), almeno tre anni di lavoro presso l’Amministrazione che bandisce il concorso, anche per periodi discontinui. Il tutto comunque entro il termine degli ultimi otto anni.
Come abbiamo visto, la differenza fondamentale tra i due percorsi di stabilizzazione (che abbiamo chiamato “diretta” ed “indiretta”), risiede nei requisiti che i precari devono possedere e che sono in parte diversi.
Un’altra importante differenza attiene al tipo di verifica che l’Amministrazione deve effettuare per l’esame del possesso dei richiamati requisiti.
Normalmente, infatti, solo la procedura relativa al comma 2 dell’art. 20 presuppone l’attivazione di un vero e proprio concorso pubblico, con la previsione di prove scritte e orali, la valutazione dei titoli e la redazione di una graduatoria finale con l’attribuzione del relativo punteggio.
Nulla di ciò accade (o dovrebbe accadere) con la procedura di cui al comma 1 dell’art. 20.
In tal caso infatti, come confermato anche dalla circolare n. 3 del 23 novembre 2017 adottata dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, l’Amministrazione dovrebbe anzitutto verificare la presenza, nel proprio organico, del personale che gode dei requisiti per la stabilizzazione “diretta”: normalmente lo farà mediante la pubblicazione di un Avviso di Ricognizione, con il quale i candidati potenzialmente interessati sono invitati a dichiarare la propria disponibilità all’assunzione diretta entro un termine prestabilito.
Quindi, in un momento successivo, l’Amministrazione adotta il vero e proprio Avviso di stabilizzazione che, dopo aver richiamato i tre requisiti del comma 1 dell’art. 20, stabilisce un termine perentorio entro il quale i candidati devono presentare la domanda.
Normalmente tale procedura non si sostanzierà in un concorso pubblico, ma potrebbe però accadere – a seconda delle circostanze, in base alla discrezionalità dell’Amministrazione che bandisce la selezione – che alcuni profili soggettivi dei candidati siano valutati discrezionalmente da una Commissione all’uopo nominata. E potrebbe ancora accadere, per le stesse ragioni, che la procedura termini con una vera e propria graduatoria, magari con la previsione di punteggi in relazione alla posizione dei singoli candidati.
Quanto sopra ha dei riflessi sul tipo di giurisdizione (e dunque, sul tipo di tutela) in caso di controversie sugli esiti delle procedure.
Infatti, nella maggioranza dei casi, le controversie che attengono alla stabilizzazione realizzata ai sensi del comma 1 dell’art. 20, in quanto tale procedimento è rivolto “semplicemente” a verificare la sussistenza, in capo al lavoratore precario, dei requisiti ivi previsti, saranno devolute alla competenza del Giudice del Tribunale Ordinario (lo ha affermato da ultimo, tra le tante in materia, la sentenza T.A.R. Lazio Roma n. 2189 del 2019).
Il che significa, molto concretamente, la scelta di “fare causa” non è sottoposta al termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria (o dalla conoscenza del provvedimento che ha escluso ingiustamente il lavoratore precario dalla procedura), come invece previsto per le azioni giudiziarie devolute al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.).
Quando invece l’Amministrazione ha inserito nella procedura di cui al comma 1 dell’art. 20 degli elementi “valutativi” della capacità dei candidati, ed a maggior ragione se è prevista una graduatoria finale con attribuzione dei punteggi, allora – in tal caso – dovrà parlarsi di una vera e propria procedura concorsuale pubblica.
In tale ultimo caso, quindi, bisognerà rivolgersi al competente T.A.R., come confermato, di recente, dalla sentenza T.A.R. Catania n. 1342 del 26 giugno 2018 (ma ancora prima, sulla stessa scia, si veda la sentenza Cass. Civ., Sezioni Unite, del 13.12.2017 n. 29915).
La stabilizzazione del personale sanitario nel dettaglio
Il personale sanitario che presta il proprio servizio alle dipendenze degli enti sanitari rientra a pieno titolo nelle procedure di stabilizzazione previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 20, ove in possesso dei requisiti ivi descritti.
Per essi, tuttavia, vale anche quanto stabilito al comma 11 e 11-bis dell’articolo 20.
In virtù di questo rinvio, per il personale sanitario valgono dunque le seguenti regole:
Prima possibilità – Il personale sanitario precario può essere stabilizzato direttamente, ai sensi del comma 1 dell’art. 20, attraverso la pubblicazione di corrispondenti Avvisi Pubblici da parte degli enti sanitari. Tali Avvisi pubblici nella maggioranza delle ipotesi non sono Bandi di un concorso pubblico, in quanto non prevedono – o non dovrebbero prevedere – delle fasi di valutazione della preparazione dei candidati (ad es. una prova orale).
In tal caso, ai fini del calcolo della verifica del periodo dei tre anni di lavoro (svolto, anche in maniera discontinua, negli ultimi otto anni), si potrà considerare anche l’esperienza lavorativa maturata “presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca”. In ciò una significativa differenza rispetto a quanto in generale previsto per i precari dei Comuni e degli altri enti locali.
Seconda possibilità – Il precario può essere sottoposto ad un concorso pubblico per la stabilizzazione, con la riserva, in questo caso, del 50% dei posti disponibili per tutti coloro che hanno maturato, alla data di pubblicazione del bando, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti (così infatti dice l’art. 1 comma 543 citato).
L’Amministrazione è libera di scegliere se indire un nuovo concorso pubblico o stabilizzare direttamente i precari?
L’Amministrazione non è totalmente libera di scegliere tra l’indizione di un nuovo concorso pubblico e la stabilizzazione dei precari, ai fini dell’arruolamento del personale: ne abbiamo già parlato in un altro nostro approfondimento.
Anzitutto, come già detto, l’ente potrebbe comunque decidere di utilizzare la stabilizzazione “indiretta”, disciplinata dal comma 2 dell’art. 20, che comporta l’indizione di un nuovo concorso con obbligo però – in tal caso – di riservare fino al 50% dei posti disponibili al personale precario.
Quanto alla scelta tra la stabilizzazione “diretta”, senza concorso pubblico, e la scelta di bandire un concorso pubblico, i Giudici Amministrativi hanno affermato, in una pluralità di sentenze anche recenti, che l’Amministrazione debba adeguatamente motivare la scelta di bandire una nuova procedura concorsuale, laddove disponga già del personale precario da sottoporre ad un processo di stabilizzazione “diretta”.
Così a partire dalla “storica” sentenza del Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, n. 14 del 28 luglio 2011, che ha appunto chiarito come l’Amministrazione debba sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell’indizione del nuovo concorso.
E tenendo presente, come osserva ancora il Consiglio di Stato, che l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono comunque essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso.
Ed ancora nel medesimo senso, la Circolare n. 3/2017 del Ministero della Semplificazione, ha chiarito che in presenza “in presenza di soli soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 20, nel caso in cui le amministrazioni si siano determinate all’avvio delle procedure di reclutamento speciale e abbiano disponibilità finanziarie adeguate, sarebbe opportuno che le stesse ricorressero alle modalità di cui al comma 1 dell’articolo 20”
A ciò si aggiunga che la stabilizzazione è una procedura che comporta una minor aggravio per le casse pubbliche.
I Giudici Amministrativi riconoscono infatti che detta procedura, nel trasformare rapporti di lavoro precario in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, recuperando stabilmente alle Amministrazioni le esperienze lavorative del relativo personale, è suscettibile anche di realizzare obiettivi di contenimento della spesa del personale dipendente come previsto dall’art. 1, comma 565, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, atteso che il personale già grava sul bilancio degli enti interessati e in generale sul bilancio nazionale e regionale (lo dice il Consiglio di Stato, sez. III, 28/11/2014, n. 5903).
I ricorsi per conseguire la stabilizzazione
Per conseguire la stabilizzazione in alcuni può essere necessario proporre un ricorso dinanzi alla Autorità giudiziaria competente, che di volta in volta può coincidere con il Giudice Civile (Tribunale Ordinario) o con il Giudice Amministrativo (T.A.R. o Tribunale Amministrativo Regionale o Giudice Amministrativo): se volete maggiori delucidazioni vi invito a leggere il nostro approfondimento qui.
Vi ricordo che, nel caso del Giudice Amministrativo, il ricorso deve essere proposto nel termine improrogabile di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento che lede i tuoi diritti (ad esempio, il provvedimento che ti esclude dalla procedura di stabilizzazione per la presunta mancanza dei requisiti); nel primo caso, invece, non ci sono termini di decadenza: ma se la questione è urgente occorre proporre il ricorso nel più breve tempo possibile.
In alcuni casi il ricorso è rivolto ad ottenere l’annullamento della delibera con cui l’Amministrazione sanitaria bandisce un nuovo concorso pubblico senza motivare in dettaglio la scelta, laddove sarebbe stato più agevole procedere con la stabilizzazione dei precari operanti con contratti a termine presso il medesimo ente.
In altri casi, ad essere impugnata sarà la determina (o la comunicazione individuale) con la quale l’ASL ti esclude dalla procedura di stabilizzazione (indetti ai sensi del comma 1 o del comma 2 dell’art. 20, senza palesare i motivi di ciò, oppure con una motivazione assolutamente insufficiente o contraddittoria.
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Il nostro Studio Legale si occupa da anni della tutela del Precariato e delle Procedure di stabilizzazione previste nell’art. 20 decreto madia.
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Mia moglie, psicologa in ASL con contratto flessibile (co/co/co e poi partita iva) opera ininterrottamente dal 2007 in Ambulatorio specialistico Asl di Roma.
Ha fatto domanda per il concorso bandito dalla ASL Rm1 per la stabilizzazione dei precari art 20 comma 2 ma non è stata ammessa perchè mancante della specializzazione (in psicoterapia).
Si può fare qualcosa?
Certamente è possibile ipotizzare una impugnazione del provvedimento di esclusione dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.). Occorre però tener conto che la scelta dei profili da stabilizzare, con la previsione dei requisiti di specializzazione, è tendenzialmente rimessa alla discrezionalità dell’ente.
Salve, vorrei sottoporle la mia situazione… Lavoro da due anni in una pubblica amministrazione, non ambito sanitario, raggiungo i 36 mesi di anzianità nel 2022, l’amministrazione procede alla stabilizzazione dei colleghi assunti nell’ambito dello stessa procedura concorsuale ma che hanno I requisiti Madia (36 mesi al 12.21) non posso appellarmi a nulla? È stato un unico concorso con assunzioni scaglionate.
Grazie
Temo che ci sia poco da fare, purtroppo: nel senso che dovrà comunque attendere la maturazione dei suoi 36 mesi.
Salve sono un operatore socio sanitario presso un ospedale contratto determinato x titoli e colloquio dal 18 gennaio 2021 al 17 gennaio 2022 non mi anno prorogato il contratto. Nuovo contratto in un altra azienda sanitaria pubblica con avviso pubblico x soli titoli, ho iniziato il 1 febbraio 2022 fino 31 gennaio 2023, rientro nella stabilizzazione x i 18 mesi al 30 giugno 2022 grazie mille
Sembrerebbe che la risposta alla sua domanda sia positiva. Il suo fascicolo lavorativo in ogni caso andrebbe indagato attentamente, per una risposta certa.
Buonasera, ho un quesito da proporvi.
Premettendo che la proposta del governo per la stabilizzazione dei precari assunti con “contratti covid” è allo stadio di bozza, volevo esporvi quanto segue:
Sono un infermiere più di recente impiegato nell’emergenza covid nel SSN in seguito ai problemi avuti con l’accreditamento di una nota clinica calabrese sede di eccellenza della cardiochirurgia, costretto perciò ad accettare un contratto Flessibile, parasubordianto come il Co.Co.Co. In H. Pubblico, per n. 7 mesi e 24 giorni. (Si vuole precisare che la natura del rapporto è mascherata in quanto siamo stati provvisti di vaste, abbiamo avuto uan turnistica rigida e non flessibile, vincolata dalla formazione dei turni del coordinatore infermieristico, approvati dalla direzione, cedolino, e impossibilità di decidere gli orari di lavoro. Il contratto e di fatti da considerare come subordinato).
Con uno stacco di n.14 giorni, cambio azienda sanitaria pubblica dove lavoro per 6mesi con contratto subordinato a tempo pieno determinat ci scadenza al 15 gennaio 2021. Con un ipotetico rinnovo fino a giugno dovrei raggiungere i 18 mesi espressi dalla bozza.
La mia domanda è? Sono cumulativi i mesi cococo e tempo determinato senza necessità di induzione di un concorso pubblico con n. di posti dedicati? Se si, i 24 giorni cumulati assieme ai 7mesi cococo vengono conteggiati? Se si come un mese intero?
quesito troppo lungo e articolato nell’economia di questo servizio, mi dispiace.
Buona sera!!!
Una domanda… io sono un infermiera e lavoro da più di 36 mesi presso una pubblica amministrazione! Sono stata esclusa dalla stabilizzazione perché ho un ruolo sotto un altro profilo (Oss) presso in altra pubblica amministrazione dove sono in aspettativa non retribuita con conservazione del posto! C è qualcosa che posso fare riuscire a prendere il ruolo come infermiera? Se mi licenziassi dall altro profilo, posso essere stabilizzata?
Grazie mille
Dovrebbe seriamente valutare l’impugnazione del provvedimento di esclusione.
Io ho lavorato in AUSL a Reggio Emilia da Giugno 2016 a Ottobre 2017 come Magazziniere Poi sono a lavorare in AUSL a Parma sempre come Magazziniere da Settembre 2021 a Marzo 2022 quindi altri 6 mesi con contratti determinati sperando in un ulteriore proroga chiedo se posso rientrare nella Stabilizzazione grazie e buin lavoro
Deve accumulare 36 mesi di servizio, non rilevando il fatto di aver lavorato presso diverse Aziende sanitarie. Quindi si, potrebbe essere stabilizzato.
E’ STATO PUBBLICATO DAL COMUNE ,AVVISO PUBBLICO STABILIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART.20 DLGS n. 75/2017 COMMA 2.
ESSENDO UN LAVORATORE SOMMISTRATO CON STESSO ENTE COMUNALE DAL 1/09/2015 AD OGGI POSSO PARTECIPARE AL SUDDETTO AVVISO?
Buongiorno. Avrei bisogno di una delucidazione. Attualmente sto svolgendo lavoro presso una P.A. a tempo determinato e a Luglio del 2022 raggiungerò 3 anni di servizio. A questo punto potrò fare richiesta di stabilizzazione?
Se invece decidessi di cambiare ente prima del raggiungimento dei 3 anni poi dovrò ricominciare da capo? Oppure la stabilizzazione può essere richiesta anche se lavorato presso enti differenti? Grazie
Potrà fare richiesta di stabilizzazione alla maturazione dei 36 mesi, si. Il lavoro presso enti differenti è apprezzabile ai fini della stabilizzazione in ambito sanitario. Non negli enti locali (salvo che per i Comuni che svolgono funzioni aggregate).
Lei può certamente partecipare; il problema è che l’art. 20 comma 9 del d.lgs. n. 75 del 2017 (decreto Madia) impedisce di conteggiare il rapporto di lavoro svolto mediante contratti di somministrazione di lavoro ai fini della maturazione del servizio di 36 mesi, utile per la stabilizzazione. Vi sono però dei pronunciamenti in giurisprudenza che cercano di superare tale divieto, alla luce di interpretazioni di tipo sistematico. Tale orientamento però, allo stato, deve considerarsi minoritario. Una via potrebbe essere allora di inoltrare comunque la domanda di partecipare, di attendere l’esclusione dalla procedura e di impugnare tale provvedimento dinanzi al T.A.R. (tribunale amministrativo regionale) nel termine di 60 giorni, avendo però ben presente i rischi connessi a tale operazione.
Buongiorno mia meglio è un medico che ha maturato i 36 mesi (nel mese di Agosto2020) presso l’asp di….. Ha chiesto più volte la stabilizzazione anche per iscritto , però nessuno ha mai risposto, l’unica risposta che ha avuto è quella che l’ azienda non nessun obbligo con i precari. Inoltre il 24/03/2021 verrà licenziata senza nessun obbligo di essere riassunta perchè ha superato i tre anni( lo dice la legge dicono all’ASP).Cosa può fare? ha modo di tutelarsi?
E’ vero che, a stretto rigore l’azienda non ha nessun obbligo verso i precari; e purtuttavia il suo operato può essere sindacato dinanzi ad un Giudice Amministrativo per eccesso di potere, ricorrendone i presupposti – che in questa sede purtroppo non possiamo ripercorrere (ma si veda anche un nostro approfondimento sui ricorsi in materia di stabilizzazione qui: https://www.gdlex.it/ricorso-stabilizzazione-precari-2020/). In situazioni come quella che descrive, comunque, lo Studio può predisporre una articolata diffida da inviare all’ASP per far valere la posizione dell’assistito e al fine di avviare il processo di stabilizzazione. In alternativa, è sempre possibile l’azione per ottenere il risarcimento (o meglio: l’indennizzo) per l’immotivata ed ingiustificata assunzione mediante plurimi contratti a termine.
Vorrei sapere se gli specializzandi, precari presso una ASL, possono partecipare a un concorso di stabilizzazione per dirigente bandito dalla ASL presso cui hanno maturato il precariato.
Grazie
Temo che la risposta alla sua domanda sia negativa. L’art. 20 del decreto Madia richiede infatti il perfezionamento di contratti a termine, con vincolo di subordinazione (1° comma) o di contratti “flessibili” (al 2° comma). La specializzazione, a rigore, non rientra nelle due fattispecie surriferite.
Grazie per la risposta. Tuttavia la riforma Madia veniva formulata in questi termini quando ancora non sussisteva la possibilità per gli specializzandi di partecipare. Infatti la partecipazione degli specializzandi è possibile solo da Luglio 2020. Secondo lei non ci sono margini di intervento?
Si, sarebbe possibile proporre un ricorso ad hoc. Dovremmo però approfondire il caso.
Buongiorno, in questa proroga si fa riferimento solamente al personale sanitario. E’ escluso quindi dalla stabilizzazione il personale amministrativo che è alle dipendenze di un’ Azienda Sanitaria Locale?
Il Legislatore si sta muovendo da questo punto di vista? Cosa potrebbe fare il dipendente amministrativo che entro il 2021 raggiunge i requisiti per la stabilizzazione?
Grazie
Tema spinoso, ne ho parlato in altro commento sopra. Grazie
Buongiorno, siamo un gruppo di amministrativi ASL rimasti esclusi dalle iniziative di stabilizzazione contratti nonostante il nostro contributo in emergenza Covid19. Non trovo indicazioni tra i precedenti commenti. In linea con quanto previsto dal PNRR ci sarebbe non solo spazio, ma necessità, di una PA che faccia tesoro delle competenze acquisite e che sia più “digitalizzata” (l’offerta di percorsi formativi digitali a chi sta andando in pensione non viene molto accolta ed è comunque insufficiente). Grazie
Posso condividere la sua riflessione. La Legge di Bilancio avrebbe potuto prevedere molto di più per favorire i precari che hanno prestato il proprio servizio durante l’emergenza sanitaria.
Salve, può un amministrazione del Servizio sanitario non prorogare i contratti a TD di alcuni dipendenti che nell’anno in corso compiono 36 mesi perdendo così il diritto alla stabilizzazione nello stesso anno? grazie
Si, può farlo. Non vi è alcun diritto alla proroga dei contratti in essere, purtroppo. Anzi, spesso il mancato rinnovo risponde esattamente all’esigenza di evitare che le aziende sanitarie siano esposte a domande di risarcimento (meglio: di indennizzo) dei danni conseguenti all’uso reiterato (e indiscriminato) dei contratti a termine. Sul punto la Commissione EU ha già “regalato” all’Italia delle pesanti sanzioni. A quanto pare i moniti dell’UE non sono serviti al legislatore italiano per introdurre misure finalmente efficaci per il superamento del precariato.
Buongiorno,
La stabilizzazione dei precari della sanità nel 2020/21 dopo il decreto Mille Proroghe fa riferimento solamente al personale sanitario della PA. E’ quindi escluso il personale amministrativo dipendente di un’ASL ? Se si, il legislatore si sta muovendo per far fronte alla stabilizzazione degli amministrativi che nel 2021 raggiungono i requisiti descritti dalla legge Madia? Entro che giorno si saprà se queste modifiche atte a stabilizzate gli amministrativi sono confermate?
Grazie in anticipo
Saluti
Si ritiene che il personale amm.vo dipendente asl non sia assoggettato allo speciale regime di stabilizzazione previsto per i sanitari, ma al regime generale previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 20 Madia. Il quale aspetto, però, meriterebbe un ulteriore approfondimento.
Buona Sera.
lavoro in maniera non continuativa nella sanita come tecnico del soccorso.
Ho un contratto di un anno in scadenza il 31/05/2021 e il 16/05/2021 maturerei i 3 anni di
lavoro come precario anche se due effettuati con ente diverso ma con la stessa mansione.35
Il mio problema è questo:
Il contratto precedente è durato continuativamente dal 15/10/2012 al 31/10/2014 quindi alcuni mesi ricadrebbero negli otto anni alcuni mesi no come vengono conteggiati in questo caso?
un po’ si e un po’ no?
Grazie
Se lei non ha maturato i 36 mesi validi per la stabilizzazione nell’arco degli otto anni – anche se in maniera discontinua o presso enti diversi del sistema sanitario – purtroppo non può vantare un “diritto” alla stabilizzazione. Se dunque alcuni mesi utili per il computo dei 3 anni esulano dal periodo degli otto anni, essi non potranno essere conteggiati. Spero di aver risposto alla sua domanda.
Ok La Ringrazio.
Le faccio Un ultima Domanda.
Supponendo un rinnovo di contratto Di un altro anno al 31/12/2021 Avrei maturato
Un anno e 6 mesi.
Supponendo di levare 8 anni sarebbero validi i periodi dal 31/12/2013 o si può andare
al 01/01/2013?
Grazie
Salve, al momento sono Dirigente Medico specializzato con un contratto covid e vorrei sapere se per la stabilizzazione essendo richiesti i 36 mesi di contratto posso fare valere i 4 anni di specializzazione, (altrimenti non ne avrei a sufficienza). Per i concorsi questi valgono, come specificato nell’Art. 45. del D.Lgs del 17/08/1999 n. 368 O quindi mi chiedo se posso usufruirne anche per le stabilizzazioni, o in questo frangente non mi vengono conteggiati questi anni? Grazie mille in anticipo. Chiara
Ci pone un quesito davvero interessante e nuovo. E’ vero che l’art. 45 del d.lgs. n. 368/1999 parla del “periodo di formazione specialista” quale titolo valutabile come “servizio prestato” nel livello iniziale del profilo professionale. E’ anche vero, però, che l’art. 20 Madia richiede di aver maturato 36 mesi nell’arco degli ultimi otto anni con “contratti a tempo determinato” (primo comma) o con contratti “flessibili” (comma secondo). Orbene, la specializzazione non sembrerebbe rientrare nell’una o nell’altra fattispecie. Per quanto il riferimento ai “tre anni di servizio, anche non continuativi”, di cui alla lett. c) del comma 1 art. 20, potrebbe essere ritenuto idoneo a “coprire” anche il “servizio prestato” in qualità di specializzando. Il problema è aperto e, se vuole, può essere approfondito.
Buonasera, sono un professionisa sanitario e in ASL è uscita la delibera di stabilizzazione legge Madia. é stato scritto che i requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione (entro 15 giorni dall’uscita della delibera).
Io il requisito dei 36 mesi lo raggiungerò a Luglio 2021 e il mio contratto scadrà il 31 maggio 2021 (con possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi). Ciò vuol dire che se mi rinnovano il contratto io a Luglio 21 avrò maturato 36 mesi totali. Dubbio: la domanda va presentata entro 15 giorni.. andando in conflitto con la possibilità di raggiungere i 36 mesi entro la fine del 2021. Si può fare qualcosa?
Grazie
Il requisito dei 36 mesi di servizio deve essere posseduto alla data di scadenza della domanda. Non è possibile inserire nella domanda di partecipazione al bando il servizio “futuro”. Ad ogni modo, se lo desidera ci può inviare il bando per uno studio approfondito.
Grazie per la risposta. Quindi se ho capito bene se la domanda va inoltrata entro 15 giorni dalla pubblicazione (entro il 26 Febbraio 2021), la possibilità di raggiungere i 36 mesi entro il 12-21 (come da proroga) non è più valida – si preclude questa possibilità.
Il bando individua discrezionalmente il termine entro il quale inoltrare la domanda. Non si preclude la possibilità di valutare il servizio maturato oltre la data di partecipazione: semplicemente l’Amministrazione non è tenuta a considerare necessariamente il termine ultimo indicato dalla legge (31.12.2021). Tale termine, infatti, rappresenta il limite temporale massimo entro il quale le amministrazioni potranno considerare valido il servizio maturato dallo stabilizzando. Spero di essere stato chiaro.
Buongiorno avvocato io ho in corso un contratto a sostituzione come infermiere c/o un asp da agosto 2020 ad oggi è uscita una delibera per la stabilizzazione dei precari che hanno maturato negli ultimi 8anni almeno 36 mesi anche non continuativi c/o strutture convenzionate con il ssn io prima di prendere L incarico nella PA lavorarvi in una struttura convenzionata con il ssn dal 2012 con lo stesso profilo chiesto per la stabilizzazione posso partecipare alla manifestazione di interesse c/o L asp che lo ha indetto e che io comunque ho superato un concorso con prova scritta e orale??? Spero di essere stato abbastanza chiaro cordiali saluti andrea
Non è stato chiarissimo (molti aspetti andrebbero comunque approfonditi) ma mi sembra che lei possa comunque partecipare all’avviso di cui mi parla. Sempre che abbia maturato i 36 mesi con contratti di lavoro (rigorosamente) “a termine”.
Salve , io attualmente lavoro come infermiere presso una PA con contratto determinato 12 mesi per emergenza covid e nel contempo potrei risultare idoneo in una graduatoria di un concorso pubblico a tempi indeterminato,che peró è di una regione diversa dalla mia. La mia domanda è posso chiedere la stabilizzazione nell’azienda di appartenenza?
Potrà chiedere la stabilizzazione diretta presso la sua azienda di appartenenza quando avrà maturato i 36 mesi con contratti a tempo determinato. In alternativa, la sua idoneità potrebbe – in ipotesi – esserle utile per una assunzione mediate accordo tra la sua azienda di appartenenza e l’azienda che detiene la graduatoria. La circostanza per cui le aziende si trovino in regioni diverse, per motivi che qui non posso neppure sintetizzare, potrebbe risultare comunque da ostacolo all’operazione riferita.
Buongiorno Avvocato,
dopo l’ultima approvazione del 20/02/2021 degli emendamenti della legge milleproroghe, la quale dovrebbe prorogare il termine al 31/12/2021 per il conseguimento dei requisiti necessari anche per i dipendenti della P.A., oltre che per i dipendenti della Sanità, è quindi possibile la stabilizzazione dei dipendenti amministrativi di un’ Azienda Sanitaria Locale?
Inoltre i dipendenti amm.vi ASL in quale “categoria” di dipendenti possono essere collocati ?
Grazie
Certamente anche i dipendenti amministrativi degli enti sanitari hanno diritto di usufruire dei meccanismi di stabilizzazione delineati dal Decreto Madia. Tuttavia, benché la questione andrebbe ulteriormente approfondita, è relativamente certo che gli amministrativi non possano usufruire della disciplina di favore prevista per i sanitari.
Buonasera, sono una amministrativa del comparto sanità’ dal 2009.
– 3 nov 2009\2 nov 2014 azienda sanitaria di Firenze profilo B
– 16 luglio 2016|15 luglio 2019 AOU senese profilo BS
– 3 febbraio 2020\a tutt’oggi Ausl
Ad oggi non ho 36 mesi presso l’Azienda per la quale lavoro se non sommando il precedente periodo ma erano profili diversi.
La possibilita’ di sommare i periodi lavorati presso amministrazioni diverse e’ sempre valida solo per i sanitari, giusto?
Grazie, Angela
Purtroppo si, vale solo per i sanitari. In ogni caso, non sarebbe comunque possibile sommare il servizio prestato con profili diversi.
Buonasera, sono una logopedista assunta tramite disponibilità in ASL con contratto a tempo determinato da luglio 2018. Il mio contratto scadrà a luglio 2021. La modalità di assunzione mi esclude dalla procedura di stabilizzazione? È legiferata l’impossibilità di una nuova proroga successiva al raggiungimento dei 36 mesi?
Nel caso in cui si debba ricorrere alla stabilizzazione indiretta, mediante concorso interno, questo è richiesto da l dirigente del servizio o dal DG?
La ringrazio anticipatamente per la sua risposta.
I contratti a termine rappresentano il passaggio obbligato per ottenere la stabilizzazione cd. diretta, ossia senza concorso. La proroga che supera i 36 mesi comporta, nel settore privato, l’obbligo della costituzione di un rapporto a tempo indeterminato. Nel settore del pubblico impiego privatizzato – ossia nelle aziende sanitarie (ASL, ASP, ASST etc) – tale obbligo non sussiste: ma il datore di lavoro si espone al rischio di una richiesta di indennizzo da parte del lavoratore. Approfondimenti può trovarli sul nostro articolo, a questo indirizzo: https://www.gdlex.it/ricorso-stabilizzazione-precari-2020/.
Grazie per la sua risposta. Mi conferma, quindi, che con la legge Milleproroghe non vi siano i presupposti per la stabilizzazione diretta?
I presupposti per la stabilizzazione diretta rimangono. E tuttavia, l’art. 20 consente di distinguere tra la stabilizzazione del personale sanitario (per il quale possono essere attivate le procedure sino al 31.12.2022 e servizio maturato sino al 31.12.2021) e la S. del personale delle Amministrazioni pubbliche (per il quale le procedure possono essere attivate sino al 31.12.2021 e servizio maturato sino al 31.12.2020).
Buongiorno sono un medico al terzo rinnovo a tempo determinato dopo selezione pubblica per dirigente medico. Il primo anno l’ho prestato presso un azienda sanitaria diversa da quella dove ho maturato il secondo e sto maturando il terzo. Il problema è che il terzo anno andrà a scadenza il 30 marzo 2022. Sarà possibile chiedere la stabilizzazione avendo prestato servizio in due aziende differenti? E per coprire i 3 mesi restanti posso presentare periodi svolti negli 8 anni precedenti in qualità di medico di continuità assistenziale e di specialista ambulatoriale asl?
E’ possibile chiedere la stabilizzazione pur avendo prestato servizio in due aziende differenti. I requisiti per la stabilizzazione del personale sanitario devono essere posseduti entro il 31.12.2021. Si potrà tener conto, a tal fine, di tutto il servizio prestato con la medesima qualifica professionale negli ultimi otto anni, anche non continuativi.
Gentile Avvocato,
credo abbia già ampiamente risposto alla domanda ma vorrei averne conferma.
Alla luce del mille proroghe il personale amministrativo può accedere alla stabilizzazione solo se ha maturato i requisiti al 31/12/2020 mentre i lavoratori degli altri ruoli tecnico-professionale e infermieristico possono maturare i requisiti sino al 31/12/2021?
Al personale amministrativo si applica quindi l’art. 20 comma 2 del Dlgs 75/2017 (modificato dall’articolo 4 bis, comma 1, lettera a), del DL 34/20 come convertito dalla legge 77/20 25/05/2017) che prorogava la maturazione al 31/12/2020?
La ringrazio.
In realtà, a ben vedere, lo statuto di “favore” previsto per i sanitari (ossia: termine del servizio al 31.12.2021 e possibilità di indire le Stab. sino al 31.12.2022), è applicabile a tutto il “personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio Sanitario nazionale” (arg. ex comma 11 e 11-bis). Quindi potrebbe applicarsi anche al personale amministrativo, salvo ulteriori approfondimenti.
Salve, sono un infermiere, vorrei porre questo quesito: se io sono assunto presso un azienda a tempo determinato posso richiedere la stabilizzazione in tale azienda sanitaria anche se i tre anni gli ho raggiunti presso un’altra azienda del ssn ma a tempo indeterminato da cui mi sono precedentemente licenziato?
La risposta non è agevole. Il tema è inusuale e andrebbe approfondito. Di massima il servizio maturato a t. indeterminato non potrebbe essere fatto valere, in quanto non sorretto da un “contratto a termine”, come specificato dal comma 1 art. 20. Di contro, però, il comma 11 dell’art. 20, nella parte in cui assegna rilevanza anche al lavoro prestato “presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario”, non specifica a quale titolo debba essere stato svolto tale servizio. Ci contatti per ulteriori delucidazioni.
Vorrei sapere se un amministrativo di un ente pubblico che alla data del 31/12/2020 ha maturato 35 mesi e 19 giorni può rientrare nella stabilizzazione del personale amministrativo che l’Ente avvierà a breve.
Grazie
Purtroppo l’interessato alla stabilizzazione deve aver maturato almeno 36 mesi di servizio, alla data di presentazione della domanda.
Buongiorno Avvocato,
sono un medico ad ora in servizio come Dirigente Medico Usl a tempo determinato. Volevo sapere se puo’ essere computato per il raggiungimento dei 36 mesi di servizio un anno prestato come medico co.co.co presso l’Università , per essere piu’ chiara vorrei sapere se L’università , in generale, puo’ essere considerata quale Ente o Istituto di Ricerca.
grazie
Ci ha già scritto un’altra richiesta, con nome e e-mail differenti.
Buongiorno Avvocato,
le scrivo in quanto sono un medico dirigente a tempo determinato presso Usl a cui è stata rifiutata la domanda di stabilizzazione, in quanto sono stati esclusi per il conteggio dei 36 mesi lavorativi e periodi di lavoro prestati con Contratto SISAC , ACN della specialistica ambulatoriale, in quanto mi hanno riferito non essere valutabili come contratti flessibili. Lei concorda con questo?
garzie
Per darle una compiuta risposta dovrei necessariamente leggere il contratto che la USL ha ritenuto di non poter inserire nell’ambito dei “contratti flessibili” di cui al comma 2 dell’art. 20. Ed inoltre dovrei vedere anche il Bando, che immagino sia stato emanato ai sensi del comma 2 dell’art. 20 Madia. Se ritiene, trova il nostro numero e mail alla pagina contatti (https://www.gdlex.it/dove-siamo-contatti/). Faccia attenzione, in ogni caso, perché il termine massimo per un ipotetico ricorso è di 60 giorni dalla conoscenza/pubblicazione del suo provvedimento di esclusione.
Buongiorno , sono un medico di Palermo con un contratto a tempo determinato su posto mancante da Aprile 2018 adesso con scadenza 31/12/2021. Nella mia unita’ operativa hanno bandito un ulteriore concorso a tempo determinato . L’amministrazione dice che devo rifare il concorso per mettermi in una nuova graduatoria , xche’ a gennaio 2022 potrebbero avere problemi a rinnovarmi il contratto. ma se ho i criteri per la stabilizzazione perché’ devo rifare il concorso? e perché’ non dovrebbero continuare a rinnovarmi? potrebbero farlo?
grazie
E’ nella facoltà discrezionale dell’Azienda sanitaria la scelta di non rinnovare i contratti a termine; lo stesso dicasi per la “facoltà” di bandire procedure di stabilizzazione (diretta o mediante concorso). Detto questo, la discrezionalità non è ovviamente senza limiti e, ricorrendo alcune condizioni, può essere sottoposta a controllo giudiziale. Nel caso suo, così come in molte altre situazioni simili, l’Azienda sanitaria intende evitare il superamento dei 36 mesi con contratti a termine, che la esporrebbe al rischio di azioni risarcitorie da parte del dipendente precario. Di qui, ritengo, la “trovata” di farle rifare un nuovo concorso, sia pure a termine. Ci contatti per ulteriori delucidazioni.
Buongiorno, per quanto riguarda le stabilizzazioni del personale infermieristico attualmente lavoratori in ospedale, è possibile far rientrare nei 36 mesi obbligatori anche il periodo di tempo in cui si è lavorato in un’azienda sanitaria privata ma convenzionata con il SSN?
Grazie
Il problema che mi pone è di natura strettamente interpretativa: occorre cioè comprendere – ed in questo le sentenze dei Giudici Amministrativi non sembrano dare risposte univoche – se l’ente “privato” (sia pure convenzionato con il SSN) sia riconducibile nell’ambito delle “diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale” di cui parla il comma 11 dell’art. 20 D. Madia. E’ un classico problema forma/sostanza riscontrabile in numerosi settori del diritto amministrativo.
Buongiorno avvocato,
volevo chiederle se il periodo di maternità vale nel raggiungimento dei 36 mesi di servizio prestato in sanità pubblica.
Grazie e buona giornata
La domanda è interessante. Il Decreto Madia non prevede nulla espressamente al riguardo, e dunque il suo quesito rimanda ad una questione tipicamente interpretativa di “sistema”. Il riferimento operato dall’art. 20 comma 1 (stabilizzazione diretta) ai 36 mesi di “servizio”, lascia presumere che il lavoro debba essere “effettivamente prestato”, con esclusione dunque dei periodi di congedo (anche per maternità). Sarebbe naturalmente una interpretazione che, da altro angolo visuale, si porrebbe come discriminatoria per la donna in maternità. Il comma 2 dell’art. 20, invece, nell’ambito della stabilizz. per concorso parla di “tre anni di contratto”, e dunque sembrerebbe dare possibile rilevanza anche agli eventuali congedi.
Salve,qualche giorno fa è uscito un avviso di stabilizzazione (ex art. 20, comma 1 d.lgs 75/2017) indetta per il mio profilo, con requisiti fino al 31/12/2020, con scadenza dell’avviso il 15/05/2021.
Ho maturato presso la stessa azienda sanitaria ATS Sardegna, servizio dal 23/02/2017 al 30/06/2019 con contratto co.co.co, e dal 01/07/2019 ad oggi con un contratto a tempo determinato.
C’è la possibilità, di far parte della graduatoria, pur non avendo maturato i 36 mesi con contratto/i a tempo determinato?
C’è la possibilità di partecipare ma è verosimile che la escludano per difetto dei requisiti del comma 1 (contratto a termine). Il cococo è infatti espressamente escluso dal computo, salvo alcune limitate aperture in giurisprudenza. Occorrerebbe dunque valutare l’eventualità di un ricorso nel caso di estromissione dalla graduatoria.
Buonasera, ho partecipato al bando di stabilizzazione emanato del mio Ente. Sono in possesso di tutti i requisiti richiesti alla data del 31.12.20 ma la mia domanda pare sarà esclusa in quanto il contratto a tempo di determinato è attivo da marzo 21.
Sostanzialmente l’ente dice di poter stabilizzare gli assunti al 2020.
Non trovo questo requisito esplicitato in nessuno dei decreti di riferimento. Può essermi di aiuto? Grazie
Attendiamo l’esclusione, secondo quanto le hanno detto, e a quel punto valuteremo una eventuale impugnazione del decreto di esclusione. Le ricordo che ha 60 gg. di tempo (al massimo) dalla data di conoscenza o di pubblicazione dell’atto. Occorre infatti leggere la motivazione addotta dall’ente per l’esclusione e contestarla se illegittima.
Buonasera, mi chiamo Paola e sono un Tecnico Biomedico di Laboratorio presso un Ospedale Campano. Sono stata assunta con contratto a termine fino al 31.12.2021 previsto per l’emergenza Covid 19.
Fino alla data del 10.05.2020 ho lavorato con la stessa mansione in un centro diagnostico (privato) convenzionato con il SSN.
Vorrei sapere se, per il conseguimento dei famosi 36 mesi, posso far valere anche l’anzianità ventennale maturata con la precedente esperienza lavorativa nel privato.
Grazie per la Sua cortese risposta.
La domanda è stata posta più volte e, come già detto, implica la soluzione ad un dilemma tipico del sistema giuridico: se cioè si possa dar rilievo alla “sostanza” (= il rapporto di lavoro presso il centro privato convenzionato è, nella sostanza, un rapporto assimilabile a quello di pubblico impiego presso un ente del SSN) o se rilevi solo la “forma” (= il rapporto presso l’ente privato convenzionato non è pubblico e quindi escluso dall’area di applicazione del decreto Madia). Il problema è stato comunque risolto in senso negativo da alcune sentenze dei T.A.R. (quindi: irrilevanza del servizio prestato presso enti privati anche se convenzionati). La soluzione, ineccepibile dal punto di vista formale (come detto), non è altrettanto soddisfacente dal punto di vista della giustizia sostanziale.
Buongiorno avvocato , sono un infermiere assunto in asp il 01/01/2020 , l’azienda per cui lavoro ha bandito una ricognizione del personale che potenzialmente possiede i requisiti per la stabilizzazione al 31/13/2022.
Ora mi chiedo , potrei essere escluso per 1 giorno dato che ho preso servizio al 01/01 o rientro nei termini dei 3 anni solari??
Grazie
Dovrebbe rientrarvi.
Buongiorno,
Esiste possibilità di accedere alla stabilizzazione diretta anche maturando i 36 mesi di servizio con contratti misti?
Ad esempio essendo attualmente dipendente a tempo determinato assunto tramite concorso ma raggiungendo i 36 mesi aggiungendo nel computo totale anche mesi antecendi come Co.co.co o Co. Co. Pro presso lo stesso ente.
Grazie Mille
Tendenzialmente la risposta è negativa. Gli unici contratti che rilevano, ai fini della stabilizzazione diretta ex art. 20 comma 1, sono i “contratti a termine”. La palese ingiustizia di tale stringente interpretazione ha indotto però una parte della giurisprudenza amministrativa a dare rilevanza anche ai servizi resi con contratti “misti”. In tal senso, si dà rilevanza al dato sostanziale del rapporto di lavoro subordinato, attraverso i cd. indici di subordinazione (v. T.A.R. Lazio, sent. n. 2240 del 19/02/2019).
Salve, sono una dipendente AUSL, nel mese di Ottobre a.c. avrò maturato i 36 mesi richiesti per eventuale stabilizzazione. L’azienda si dice intenzionata a stabilizzare, non è ancora stato però pubblicato alcun bando. Ho due quesiti:
1) qualora venisse pubblicato prima di ottobre, immagino, seppur con riserva, di poter partecipare, è corretto? In fin dei conti i 36 mesi andranno ad essere maturati prima del 31/12/2021;
2) è attiva una graduatoria da poco stilata a seguito di concorso pubblico stesso profilo professionale ovviamente (sono all’interno della graduatoria ma oltre il 20esimo posto). La graduatoria rappresenta una priorità per l’assunzione? o concorso e stabilizzazione “viaggiano” separatamente?
Grazie mille.
Salve, sono una dipendente ausl con contratto in scadenza (fine 2021), termine in cui raggiungerei i 36 mesi di servizio. L’Ausl per la quale lavoro ha intenzione di pubblicare a breve avviso pubblico per stabilizzazione personale precario ed avrei tutti i requisiti. Sono stata però chiamata da un ente locale dal quale sarei assunta con contratto indeterminato. Sono combattuta e vorrei capire che forma di tutela avrei qualora decidessi di rifiutare l’indeterminato per una possibile stabilizzazione diretta. Se l’avviso dovesse essere pubblicato prima dell’effettivo raggiungimento dei 36 mesi potrei partecipare con riserva ma quali garanzie ho? Anche se l’azienda fosse intenzionata a tenermi è rischioso rifiutare l’altro contratto? Ci potrebbero essere ricorsi?
Sono domande molto delicate quelle che ci pone. Se lei dovesse essere assunta a tempo indeterminato dall’ente locale è chiaro che perderebbe ogni chance per essere stabilizzata presso l’AUSL. Se rifiuta l’indeterminato, dall’altra parte, lei si espone al rischio naturalmente insito in ogni tipo di stabilizzazione (l’AUSL quando bandirà l’avviso? I suoi contratti sono effettivamente validi allo scopo? etc.). Se l’avviso, inoltre, viene pubblicato prima della maturazione dei 36 mesi non è detto che l’Amministrazione preveda una clausola di salvaguardia per quanti maturino il servizio in epoca successiva.
Salve sono una dipendente con tempo determinato presso Ospedale pubblico, ho già maturato i 36 mesi previsti dalla legge Madia per la stabilizzazione.
Nel computo dei 36 mesi vi sono mesi in cui ho lavorato 24 ore/settimanali come stabilito dal contratto firmato in quei mesi. Mi domandavo, visto che l’incarico per cui dovrei essere stabilizzata prevede 38 ore/settimanali se i mesi in cui ho lavorato 24 ore settimanali vadano conteggiati come mesi interi o no.
Grazie
Temo che la risposta sia affermativa, dal momento che la normativa considera solo le giornate lavorate e non anche le ore effettivamente dedotte nel contratto.
Salve, vorrei avere delucidazione su come viene effettuato il compito dei 36 mesi al fine della stabilizzazione. Se ci sono mesi parziali, in cui non sono stati raggiunti i 30 giorni effettivi, questo è un problema?
Inoltre è vero che per poter accedere al comma 1,oltre ad essere vincitore di concorso e ad avere i 36 mesi di contratto a tempo determinato, è necessario anche essere dipendente al momento della stabilizzazione?
La mia ulss continua ad asserire questo.
Il computo dei giorni segue tendenzialmente il criterio di effettività, sebbene la norma non deponga chiaramente in questo senso. E’ discusso se il dipendente debba essere “attualmente in servizio” presso l’ente al momento dell’adozione del bando di stabilizzazione o della pubblicazione dell’avviso di ricognizione.
Buongiorno, sono una dipendente di un’azienda sanitaria e ho tutti i requisiti previsti dalla Legge Madia per poter essere stabilizzata. Tuttavia l’ azienda non esegue la stabilizzazione del mio profilo dal 2018 (è stata fatta per tanti altri profili sanitari). Inoltre, nella mia regione è stato attivato un concorso da parte di un’altra azienda pubblica, ma da cui prenderanno personale per tutte le aziende della regione. Vorrei sapere se fosse possibile fare ricorso anche non essendoci un bando di stabilizzazione.
La ringrazio.
LA scelta di stabilizzare corrisponde ad una facoltà discrezionale dell’ente sanitario. Tuttavia, l’attivazione di un concorso che non è stata preceduta dalla verifica del personale idoneo alla stabilizzazione presenta profili di illegittimità. Ricorso possibile in astratto, avverso la deliberazione di indizione del concorso. Ma dovremmo “studiare le carte”.
Buonasera, sono un infermiere assunto tramite avviso pubblico presso il policlinico di Bari, ai fini della stabilizzazione chiedo se nel computo totale dei 36 mesi possono rientrare anche i mesi maturati come libero professionista ( concorso per 24 mesi presso struttura Pio Albergo Trivulzio di Milano ) .
ai fini della legge il periodo effettuato come L.P. va considerato e quindi sommato?
grazie.
Il contratto da libero professionista rappresenta un problema, dal momento che sembrerebbe non inquadrarsi nelle categorie contrattuali ammesse dall’art. 20 del decreto Madia. VI sono però alcune possibilità in sede di ricorso.
salve, sono un infermiere che ha compiuto 36 sei mesi da precario e vinto successivamente un concorrso. Mi sono licenziato rinunciando al contratto a tempo indeterminato e attualmente sono assunto presso un azienda sanitaria a tempo determinato. A breve uscira il bando di stabilizzazione, avro i requisiti per partecipare? grazie
Abbiamo trattato recentemente un caso simile: nel momento in cui lei si licenzia, di fatto torna ad essere “precario” e quindi può ambire alla stabilizzazione. Ovviamente computando il periodo pregresso presso l’altra Azienda sanitaria.
buongiorno,
lavoro in Asl con un contratto a tempo determinato e al 31.12.2022, tempo per la proroga Madia avrò realizzato 34 mesi a fronte di 36. Posso far valere per i due mesi mancanti un contratto a tempo determinato che ho avuto con una Associazione Onlus?
Potrebbe, ma occorrerebbe dimostrare che tale associazione faccia parte del Sistema Sanitario nazionale. Le aziende sanitarie, comunque, sono tendenzialmente restie a riconoscere il servizio presso le ONLUS: si tratta di un risultato che, invece, potrebbe essere conseguito in giudizio.
salve sono un dirigente biologo con contratto a tempo determinato . al 31/12/2020 ho maturato 5 mesi presso l’asp che bandisce stabilizzazione, tuttavia ho 36 mesi di servizio con borsa di studio universitaria ma ho prestato servizio presso il policlinico di Palermo. posso fare valere questo tipo di contratto alla stabilizzazione? ho letto che la klegge Madia in realtà non vieta ai borsisti di presentarsi alla stabilizzazione. Cosa dobbiamo fare in merito…..e poi ancora come concorrere comma 1 o comma 2?
in caso di esclusione è possibile fare un ricorso?
Può far valere il servizio remunerato con borsa di studio, a patto di dimostrare – dinanzi al Giudice del lavoro – che tale servizio simulasse un vero e proprio rapporto di lavoro a tempo determinato. Occorre dunque impugnare l’esclusione (che è pressoché certa) e dinanzi al Giudice ricostruire la vicenda lavorativa per far valere il diritto all’assunzione. Può approfondire l’argomento sul nostro sito.
Buongiorno avvocato,
mia moglie è stata appena assunta a tempo indeterminato in una ASL a seguito di una procedura di stabilizzazione tramite concorso. Il suo trattamento economico dovrà tener conto dell’anzianità maturata nella stessa funzione, di circa 14 anni, nella stessa ASL per la quale ha lavorato con contratti Co.Co.Co. a partire dal 2007?
Quesito interessante. Per eminenti ragioni di giustizia sostanziale direi che occorrerebbe tener conto dell’anzianità maturata nella stessa funzione. Di fatto, però, immagino che l’Azienda sanitaria ragionerà in senso contrario: e dunque occorrerà valutare una specifica azione in giudizio. Mi faccia sapere.
Buongiorno, riguardo alla recente notizia di stabilizzazione dei contratti covid in sanità con almeno 6 mesi di lavoro tra gennaio 2020 e giugno 2021, in qualità di dirigente medico, avevo un contratto covid a tempo determinato presso la azienda ospedaliera X. In seguito a superamento di concorso nella azienda Y in altra regione ho dato dimissioni nell’ azienda X per nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell’azienda Y. Sulla scorta delle ultime novità, non avrei più alcuna possibilità di ritornare nell’ azienda X laddove risultavo precario?
quesito complesso, richiede una consulenza ad hoc.
Salve,espongo un problema; per sopperire una carenza in un reparto farmaceutico AUSL si è assunto una persona tramite agenzia del lavoro, ora il contratto scade ma il problema sussiste e anzi nel prossimo anno peggiorerà, perchè due dipendenti andranno in pensione; visto che il dipendente assunto con agenzia si dimostra capace e molto bene inserito nel contesto, cosa si può fare per poterlo assumerlo? concorsi interni o esterni per ora non se ne parla.
Se il dipendente è inserito in una graduatoria, come idoneo, si può pensare ad una convenzione tra le aziende per l’assunzione. Oppure, sempre sulla base di una graduatoria in corso di validità, si può ricorrere ad un contratto a termine.
Sono un medico dipendente a tempo determinato che maturerà i 36 mesi di servizio continuativi al 31/1/2022. I miei responsabili vorrebbero attivare la procedura di stabilizzazione e mi chiedevo, per garantire la continuità del servizio, se fosse possibile per il direttore generale fare uscire l’avviso di ricognizione già a dicembre 2021 (in genere nell’azienda in cui lavoro tengono aperto l’avviso per un mese) specificando che vengono ricercati medici che matureranno i 36 mesi entro il 31/12/2022? Spero di esser stato chiaro, grazie mille
Si, è assolutamente possibile.
Sono un medico con contratto a tempo determinato da marzo 2020, recentemente rinnovato, fino a settembre 2022, e in aspettativa da altra azienda sanitaria.
Qualora dovrebbe essere approvata la legge di Bilancio con possibilità di stabilizzazione dopo 18 mesi di contratto a tempo determinato, è possibile usufruire della stabilizzazione presso l’attuale Azienda senza ricorrere a mobilità o a concorso nonostante io risulti in aspettativa con contratto a tempo indeterminato presso altra azienda?
si, sarebbe in astratto possibile. Il fatto che lei abbia già un contratto a t. indet., però, pone qualche problema.
Salve. Mia moglie ha lavorato 10 anni ossia dal 2010 a febbraio 2021 presso l’ ASL rmf4 con partita IVA dal 2015.. ora la mia domanda è; è stato indetto un avviso pubblico di stabilizzazione per il comma 2. Visto che lei non lavora più per l, asl può partecipare alla stabilizzazione? Grazie
Intanto, comunque, inoltri pure la domanda. Sua moglie potrà partecipare da esterna e – possibilmente – concorrere anche per i posti interni riservati. Se però le contestano quest’ultimo profilo ci sarà modo per prospettare un’azione in giudizio.
Buongiorno,
Le volevo chiedere se i contratti Co. Co. Co. Sono utili alla stabilizzazione dei precari nell ambito sanitario in via di approvazione alla manovra di bilancio 2022, e se la stabilizzazione è valida in una ASL presso il quale si è già prestato servizio con contratto di lavoro subordina per un anno e interrotto volontariante e quindi differente dall attuale ASL di lavoro.
Grazie
Buongiorno, espongo la mia situazione. Sono dirigente medico con contratto a tempo determinato. Al 31/3/2022 completerò i 36 mesi utili alla stabilizzazione, di cui uno presso altra azienda. In questi giorni l’ats in cui lavoro ha bandito concorso per assunzione a tempo indeterminato per due medici nella posizione che attualmente occupo. Al momento non so quando il concorso verrà espletato. Alla scadenza del mio contratto dovrei comunque venir rinnovato per un altro anno.Nella malaugurata ipotesi che non
Riesca a essere assunto tramite concorso potrei comunque chiedere di venir stabilizzato con successo
La risposta sembrerebbe essere affermativa. Ovviamente ricordiamo sempre che la scelta di stabilizzare direttamente il lavoratore corrisponde ad una facoltà dell’ente, e non ad un obbligo. Facoltà che però, in talune circostanze e in presenza di alcune condizioni, di fatto trasmuta in vero e proprio dovere.
Salve,
mio fratello è medico era concluso un contratto a tempo determinato di 36 mesi presso un ospedale pubblico a Giugno 21 e non è stato rinnovato. Attualmente lavora in privato e l’ospedale presso cui ha prestato sevizio ha bandito le stabilizzazioni del comma 1. Anche se attualmente non ha alcun tipo di contratto può comunque partecipare?
grazie
Si, certo: può e deve partecipare. Se poi lo escluderanno si vedrà se è possibile fare ricorso.
salve vorrei un’informazione. sono precaria da 12 anni come psicologa in un ente pubblico, lo stesso probabilmente procederà per una procedura di stabilizzazione. nel frattempo ho vinto un concorso a tempo indeterminato con un altro profilo presso un altro ente, conservo comunque il diritto alla stabilizzazione, considerando che sarei inquadrata nell’amministrazione in cui risulto vincitrice in un altro profilo?
grazie
In linea di massima l’avvenuta assunzione a tempo indeterminato (presso altro ente) comporta l’elisione di un requisito della stabilizzazione, ossia lo status di precario. Quindi la conservazione di tale diritto, nel caso che mi prospetta, appare problematica.
Buonasera Avvocato,
Al 30 Giugno 2022 con tutti i richiesti di legge, maturo i requisiti per la stabilizzazione dei precari Sanitari.
Gradirei sapere se i contratti Co. Co. Co. stipulati ai sensi dell’art.1 comma 1 lettera a del D.L. 18/2020 sono utili per la stabilizzazione. E se la stabilizzazione può essere richiesta in una ASL presso il quale si è già prestato servizio con contratto di lavoro subordina per un anno e interrotto volontariamente e quindi differente dall’ attuale ASL di lavoro, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Grazie
I contratti co.co.co. sono contratti flessibili, e dunque utili per la stabilizzazione ai sensi del comma 2 dell’art. 20. Se ha i requisiti presso la precedente ASL potrebbe ottenere la stabilizzazione: il fatto è che che alcune Aziende, non senza dubbi di legittimità, chiedono di essere ATTUALMENTE in servizio presso le stesse. La qual cosa è oggetto di discussione alla luce della vigente normativa.
Buonasera, io a giugno 2022 maturo 18 mesi esatto, solo che di questi 4 li ho trascorsi presso una pa con contratto semestrale in chiamata diretta e 14 mesi in avviso pubblico, in cui sono inserita in una graduatoria.. Valgono nel complesso i 18 mesi o solo i 14 ai fini della stabilizzazione?
Non mi è possibile risponderle, se non mi specifica la natura dell’ente-datore di lavoro: Azienda sanitaria? Comune?
Salve, espongo la mia situazione.
Ho lavorato come C.P.S. Logopedista presso un’ azienda sanitaria per 3 anni a tempo determinato (dal 2017 al 2020 con vari contratti rinnovati ogni volta). A fine 2020 sono stata stabilizzata presso la medesima ASL.
A Novembre 2021 mi sono dimessa e ho preso servizio presso un’ altra ASL in un’ altra regione con contratto a tempo determinato. A Marzo 2021, mentre ero ancora dipendendente a tempo indeterminato, la ASL per la quale lavoro attulamente ha emesso un bando di stabilizzazione con scadenza al 31/12/2021; avendo già maturato 3 anni di servizio a tempo determinato dal 2017 al 2020 presso altra ASL, ho presentato domanda a fine Novembre 2021. Il fatto che io abbia già usufruito di una stabilizzazione in passato, o che io avessi un contratto a tempo indeterminato alla data di pubblicazione del bando di stabilizzazione, può essere criterio di esclusione?
La circostanza potrebbe rappresentare un motivo di esclusione, si. Per quanto, a nostro avviso – e sulla base della nostra esperienza – il fatto di aver maturato un periodo di servizio a tempo indeterminato (seguito dalle dimissioni volontarie) non dovrebbe influire sulla scelta di stabilizzare o meno.
salve,
ho una condizione un pò particolare, sono sia un’ostetrica che un’infermiera. sono stata assunta a tempo indeterminato come infermiera presso un’azienda in una regione che non è quella mia di origine; a dicembre 2020 sono stata chiamata a ricoprire un incarico COVID a T.det presso un’azienda nella mia regione come ostetrica, ho richiesto aspettativa e ho accettato l’incarico.
dato che nel 2022 raggiungo i requisiti per essere stabilizzata sia con stabilizzazione COVID che con Madia classica, come ostetrica, posso partecipare alla stabilizzazione? dovrei dimettermi?
Il quesito che ci pone è molto delicato e ci riesce difficile risponderle con i limiti della sezione dei commenti. Ci scriva pure per un parere.
Buongiorno,
sono attualmente assunto in un’Azienda Ospedaliero Universitaria come Assistente Amministrativo Cat. C (con un contratto a termine) sono però riuscito ad inserirmi in una graduatoria da Collaboratore Amministrativo Cat. D in un’ASL della stessa regione. Può l’attuale Azienda (dove presto servizio) attingere dalla graduatoria dell’ASL e stabilizzarmi pur avendo una graduatoria da Collaboratore Amministrativo attiva?
Grazie per l’attenzione
Quesito interessante. Il principio di massima è il seguente: l’ente pubblico (azienda sanitaria, Comune etc.) PRIMA di indire una procedura concorsuale DEVE previamente verificare l’esistenza di graduatorie valide ed efficaci dalle quali poter “pescare” idonei da assumere. Orbene, tale verifica deve essere estesa anche ad eventuali graduatorie di aziende della stessa regione. Trattasi di reclutamento in ogni caso disposto su scorrimento di graduatoria ancora valida, propria o di altra azienda regionale. Le consiglio di trovare circolari o regolamenti regionali sul tema. Altrimenti ci contatti e la aiutiamo in questo.
Salve,
sono un operatore sanitario in servizio presso l’ospedale da maggio 2020, ,maturerò i 36 mesi a Maggio 2023. Ho prestato servizio di 10 anni precedentemente in una struttura accreditata ma sotto cooperativa in un profilo professionale avendo le stesse mansioni di quello attuali.
non posso avanzare richiesta di stabilizzazione vero?
Lei è sempre libera di avanzare una istanza di stabilizzazione, in qualunque tempo; il punto è che, con tutta probabilità, non le risponderanno o le risponderanno negativamente. Però vi sarebbero molti altri profili da indagare, per cui non riusciamo a risponderle con la dovuta completezza.
Buongiorno, ho maturato 17 mesi nella ASL di Lecce con contratto a tempo determinato. Attualmente sono in procinto di accettare un contratto a tempo determinato in altra ASL(non in puglia) per raggiungere i 18 mesi per la stabilizzazione (LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234).
La mia domanda è : potrò partecipare ad eventuale stabilizzazione indetta nella ASl di Lecce visto che mi troverò a prestare servizio in altra ASl non pugliese ?
La risposta è tendenzialmente affermativa.
Salve, sono un medico assunto con contratto di dirigente medico presso la Asl. Il mio contratto è scaturito da una manifestazione di interesse per la pandemia.
Maturerò i 18 mesi il 15 luglio 2022.
Volevo capire, visto il termine del 30/06/2022 per la stabilizzazione, ho qualche possibilita’ di avanzare la richiesta di stabilizzazione ed eventualmente ottenerla
Grazie
Se matura i 18 mesi a luglio sembrerebbe essere fuori dalla portata applicativa della stabilizzazione “semplificata”, prevista all’art. 1 comma 268 della Legge di bilancio 2022.
Buongiorno, vorrei porre un quesito sulla stabilizzazione.
Sono un amministrativo/informatico operante nel campo sanitario.
Ho 22 mesi di servizio con contratto libero professionale presso una Azienda Sanitaria Provinciale e da Maggio 2021 lavoro con contratto co.co.co (contratto Covid)presso un’altra Azienda Sanitaria, in totale ad oggi 31 mesi di servizio.
Il primo incarico è avvenuto mediante selezione pubblica mentre il secondo mediante click day.
Fra qualche mese quindi arriverò, salvo un “non rinnovo”, a 36 mesi di servizio.
Ho possibilità di rientrare con la legge Madia?
I mesi di servizio svolti ove ho avuto accesso mediante click day mi valgono?
Grazie mille.
Cordialmente
Il fatto che lei ha partecipato ad un click day non rileva, purché – come si verifica nel suo caso – lei possa comunque vantare una idoneità concorsuale. L’incarico su click day è con contratto co.co.co. e, semmai, sarà problematico riconoscerle il servizio svolto a tale titolo nell’ambito della stabilizzazione diretta (comma 1 art. 20) che fa riferimento solo ai contratti a termine.
Quindi, se ho capito bene, non è tanto la modalita di accesso (click day) il mio problema (perché in passato ho superato selezione pubblica e sono stato inserito in una graduatoria) ma la tipologia di contratto co.co.co. che non figura come contratto a termine.
Se fosse stato sempre contratto libero professionale avrei potuto beneficiare del comma 1 mentre così ho possibilità con il comma 2??
Ho capito bene?
Grazie mille.
Saluti
Ha capito esattamente. Il contratto libero professionale, in generale, rientra nel comma 2, potendo essere considerato un “contratto flessibile” (e non, salvo la dimostrazione della subordinazione, un contratto a tempo determinato).
Ok grazie mille. Anche se con il comma 2 per me è già importante rientrarci e che il servizio con il click day non fosse andato perso ai fini della stabilizzazione.
Io temevo che il requisito di “aver superato una prova selettiva” fosse riferito ad ogni amministrazione presso la quale si è maturato il servizio e non che bastasse almeno una anche in passato e presso un’altra amministrazione.
Grazie ancora Avvocato, saluti.
Buonasera, volevo chiedere a riguardo la legge madia sulle stabilizzazioni. sono un lavoratore interinale presso un azienda ospedaliera da piu di 4 anni e non so se per i lavoratori con questi contratti hanno la possibilità di richiedere la stabilizzazione vi ringrazio e saluti.
Il lavoro interinale (o in somministrazione) è stato escluso dal servizio computabile ai fini della stabilizzazione. La Corte Costituzionale ha recentemente chiarito – in maniera assai poco coraggiosa, a mio avviso – che in tali rapporti contrattuali il “somministrato” non è alle dipendenze dell’ente richiedente e dunque non può aspirare alla stabilizzazione.
Salve ,sono entrata in una graduatoria di stabilizzazione (ausiliari socio sanitario asp)il numero da stabilizzare era di 24 ausiliari ed io sono 35,chiedo:cosa succederà ora?verrò stabilizzata man mano che ci sono i pensionamenti oppure devo aspettare che esca quella del 2022?
Verrà stabilizzata, mediante scorrimento della graduatoria (anche se non si capisce se si tratta di stabilizzazione diretta o tramite concorso), nei limiti della disponibilità delle assunzioni previste nel Piano Triennale del Fabbisogno del Personale. Oppure, se non c’è disponibilità, dovrà necessariamente attendere.
Salve sono un medico, ho lavorato per 5 anni nel privatoaccreditato e da giugno nel ssn .
Nel computo dei tre anni quei 5 anni si possono conteggiare?
Grazie
E’ un problema attualmente dibattuto. E’ computabile unicamente il servizio alle dipendenze degli enti del Servizio Sanitario nazionale: questa infatti la dizione impiegata dall’art. 20 del Decreto Madia. Ritengo personalmente che in tale espressione debbano farsi rientrare anche gli enti privati accreditati con il SSN, come nel caso che mi prospetta.
Salve! Ho una domanda per lei. La mia azienda ha pubblicato un bando per la stabilizzazione dopo 36 mesi di attività. Ho svolto 33 mesi di dirigenza medica e 3 mesi come sostituto di specilistica ambulatoriale sempre presso un ASL. Ho cercato invano risposta tra i vari decreti, ma non vi è specificato. Può aiutarmi?
Il periodo di 36 mesi deve essere maturato nella stessa qualifica di appartenenza e nelle stesse mansioni. Immagino fosse questa la sua domanda…
Buonasera,
Ho lavorato alle dipendenze della Asl per otto anni e il mio contratto è scaduto nel 2009.
La scorsa e questa settimana ho letto due articoli, che riguardano il decreto milleproroghe e la stabilizzazione del precari della Pubblica amministrazione. In entrambi c’è scritto che possono essere stabilizzati i precari cessati nel 2009. Non ho trovato niente di più.
Vorrei sapere se posso chiedere la stabilizzazione.
Grazie
Temo che sia intercorso troppo tempo. La stabilizzazione, secondo quanto previsto dall’art. 20 del decreto Madia, presuppone 36 mesi maturati negli ultimi 8 anni.
Salve Avvocato, sono un dirigente medico neurologo che ha usufruito, dal 2006 di contratti di collaborazione e libero professionali (P.I.) rinnovati ogni anno e tuttora in corso, presso la Neurologia dell’AOU Senese.
Le chiedo se con questi requisiti posso far richiesta di stabilizzazione con la legge Madia all’Azienda Ospedaliera
La ringrazio per la risposta
Possibile ottenere la stabilizzazione indiretta o mediante concorso; possibile anche la stab. diretta (senza concorso) ma occorre dimostrare puntualmente la piena e totale equiparazione del suo lavoro, svolto con contratti lib. professionali, con analogo lavoro esercitato con contratto subordinato.
Salve Avvocato, sono un idoneo in una graduatoria concorsuale come dirigente a tempo indeterminato in una Asl laziale. Mi chiedevo, alla luce delle tante stabilizzazioni che avverranno grazie alle ultime normative per “premiare” chi ha lavorato durante la pandemia, se tutti i posti vacanti potrebbero essere riempiti dagli stabilizzandi, rendendo di fatto carta straccia la nostra graduatoria di idonei.
Lo scorrimento delle graduatoria e le stabilizzazioni, almeno in linea di principio, rappresentano metodi di reclutamento equivalenti dal punto di vista del rispetto del principio di economicità. L’ideale sarebbe di “distribuire” equamente i criteri di selezione, senza lasciar scadere le graduatorie di idonei che potrebbero essere assunti appunto con scorrimento.
Buongiorno Avvocato, sono un operatrice socio sanitaria in servizio presso un ospedale. Ho i requisiti temporali per poter procedere alla stabilizzazione, ma sono stata assunta tramite avviso pubblico per titoli.
Mi chiedo se tale procedura di assunzione è assimilabile alle procedure concorsuali cui fa riferimento la legge sulla stabilizzazione.
Grazie e Buona giornata.
La risposta è: dipende. Il discrimine per l’individuazione dei “concorsi” non è rappresentato dal tipo di prove individuate, ma dipende da tanti altri fattori. Ad esempio: c’è stata una graduatoria? era prevista l’attribuzione dei punteggi? era prevista la nomina di una commissione valutatrice? vi erano criteri per l’attribuzione dei punteggi? ed altri ancora. Se vuole, ci invii pure l’avviso pubblico di cui parla per una disamina rapida.
Buonasera io vorrei un’informazione sono stato assunto tramite avviso pubblico nel 2019 ho prestato servizio anche per emergenza covid e ho i requisiti per stabilizzazione breve.Ne ho diritto essendo stato assunto da avviso pubblico semplice e non covid?
In linea di massima la risposta alla sua domanda è affermativa. Ciò che rileva, da un punto di vista sostanziale, è che lei abbia effettivamente prestato mansioni utili per fronteggiare l’emergenza.
Buongiorno Avvocato, le chiedo cortesemente se, essendo stato assunto come Dirigente Biologo nell’ambito della emergenza Covid con determinazione Dirigenziale del 13.01.21 e assunto in servizio il 18 gennaio 2021 in ASL, con proroghe e senza interruzione e attualmente con contratto fino al 30 settembre 2022 posso partecipare come precario covid alle procedura stabilizzazione aperte per i precari covid con 18 mesi di servizio?
la ringrazio
Massimo
Sembrerebbe di si, da quel poco che mi scrive. In ogni caso le consiglio di fare la domanda, poi eventualmente si valuta un ricorso in caso di esclusione.
In merito alla stabilizzazione “semplificata”, prevista all’art. 1 comma 268 della Legge di bilancio 2022, avendo lavorato presso
– ASL del SSN per 30 mesi come collaboratore medico co.co.co.
– altra ASL del SSN per 10 mesi con contratto a tempo determinato da procedura di selezione
nel periodo utile per la maturazione dei requisiti, rientro nei candidabili a stabilizzazione o le collaborazioni co.co.co. non vengono prese in considerazione?
In caso di risposta negativa, rientrerei invece nei candidabili a stabilizzazione con “legge Madia” dei canonici 36 mesi?
Grazie
La legge di bilancio assegna valore unicamente ai contratti a termine subordinati. Il co.co.co. rientra invece nei contratti flessibili del comma 2 dell’art. 20 Legge Madia (stabilizzazione con concorso e riserva di posti). Per usufruire dei vantaggi della stabilizzazione diretta occorrerebbe dimostrare che il co.co.co. (che strutturalmente è un contratto di lavoro autonomo) simuli un vero e proprio contratto a tempo determinato e subordinato: prova da raggiungere con apposito ricorso, ove possibile.
Salve Avvocato, ho fatto di recente domanda di stabilizzazione presso l’azienda per cui lavoro a tempo determinato ma è stata rigettata in quanto, secondo l’azienda non ho raggiunto i 36 mesi a tempo Determinato, in effetti durante i 36 mesi ho svolto una parte del tempo con contratto a tempo indeterminato con l’esattezza le scrivo i periodi
09-2017 a 07-2019 tempo determinato (22 mesi)
08-2019 a 01-2022 tempo indeterminato ( 29 mesi)
02-2022 a 06-2022 tempo determinato (5 mesi)
la legge è stata applicata in maniera legittima o ci sono margini per un ricorso?
La questione non è pacifica: è vero che ha maturato un periodo a tempo indeterminato, ma successivamente lei è tornato “precario” per altri 5 mesi. Immagino dopo essersi dimesso da una precedente Azienda. A mio avviso ci sono i margini per una azione giurisdizionale dinanzi al Giudice del Lavoro.
Se un dipendente pubblico ha un contratto a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione supponiamo in Liguria e poi tramite aspettativa non retribuita inizia a lavorare presso un’ altra regione sempre nello stesso ambito a tempo determinato……quando questa ultima azienda decide di bandire delle stabilizzazioni, è possibile per il dipendente partecipare? (Presentando formali dimissioni alla prima azienda)
Può partecipare, ma non è detto poi che l’azienda riconosca il precedente servizio maturato con contratto a tempo indeterminato. La giurisprudenza sul punto è contrastante e non tutte le Aziende sanitarie si muovono nel medesimo senso.
Salve sono un O.S.S. .. Ho lavorato in una I.P.A.B CASA DI RIPOSO, ENTE PUBBLICO ACCREDITATO CON USL E CON REGIONE E SSN, dal 1/03/2020 al 30/11/2021. Apparte i requisiti maturati, avendo lavorato appunto in una casa di riposo ho diritto a partecipare alle stabilizzazione 18 mesi legge 234/2020? Grazie anticipatamente
La risposta è affermativa in quanto la casa di riposo è accreditata con il SSN.
Grazie della sua professionalità..
La mia amministrazione del Servizio Sanitario Nazionale per la stabilizzazione di un laureato in Statistica (personale comparto) che ha tutti i requisiti previsti dalla Madia (3 anni con contratto a tempo determinato maturati entro il 31/12/2022 con superamento di procedura concorsuale) ha deciso di non procedere alla stabilizzazione poiché la persona che ha i requisiti sopraddetti dal 15/01/2023 ha contratto a tempo indeterminato presso altra amministrazione.
Vorrei sapere se la motivazione addotta ‘non si può procedere alla stabilizzazione poiché la persona non è più precaria’ è corretta.
La motivazione è tendenzialmente corretta
Buonasera una domanda sono uno esperto che lavora all’interno dell’ambito dei comuni da tre anni, il primo anno sono stato assunto con contratto a tempo determinato e nei due anni successivi con partita iva con regolare contratto da assistente sociale stessa mansione del primo contratto …ho diritto alla stabilizzazione? E se si con quale norma..grazie anticipatamente.
La partita IVA rientra nei contratti flessibili. Quindi, di massima, non potrebbe invocare la stabilizzazione diretta del comma 1 dell’art. 20 ma solo quella per concorso del comma 2.
Salve io ho un contratto a tempo indeterminato come OSS e da tre anni nella stessa aziendali lavoro come infermiere a tempo determinato. Ovviamente sono in aspettativa come OSS, la mia domanda è :
è appena uscito il bando di stabilizzazione ma purtroppo non posso partecipare perché nei requisiti di ammissione c è la clausola che :
– non puo partecipare alla domanda di stabilizzazione chi ha già un contratto a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione.
Anche se ho un contratto a tempo indeterminato sotto un altro profilò tra l’altro inferiore non posso partecipare alla stabilizzazione ????
Grazie anticipatamente
No, purtroppo difetta nel suo caso il requisito della precarietà, avendo già un contratto a tempo indeterminato.
Buongiorno.
ho questo quesito specifico da proporvi per i Biologi. Voglio capire se posso partecipare a un concorso da dirigente biologo con stabilizzazione indiritta i cui requisiti sono:
1.Specializzazione biochimica clinica
2. almeno 3 anni di contratti precari (p.iva, etc) svolgendo attività corrispondente a quella del profilo oggetto della stabilizzazione, indipendentemente dal regime orario.
Io ho la partiva iva dal 2017 e sono iscritto all’albo dallo stesso anno ma mi sono specializzato nel giugno 2022 e la mia attività è sempre stata riconducibile all’attività del dirigente biologo con l’unica differenza che i referti da me prodotti vengono firmati dal personale assunto. Nei fatti ho svolto l’attività richiesta ma mi viene contestato che puoi svolgere l’attività di dirigente biologo solo se hai la specializzazione quindi il calcolo dei 3 anni mi parte dal giugno 2022 (anche se ribadisco che sono precario dal 2017).
Inoltre ho chiesto se fosse possibile contare gli anni di attività corrispondente a quella del profilo oggetto, dal 3 anno anno della scuola di specializz., dato che faccio riferimento alla legge n. 145 del 30.12.2018 e loro ss.mm.ii. citata nell’introduzione del bando in cui si dice che per accedere alla dirigenza sanitaria è indispensabile essere iscritti al 3 anno della scuola di specilizzazione. Questa legge infatti permette di poter somministrare contratti a tempo determinato nel profilo di dirigente a biologi specializzandi che effettuerebbero l’attività corrispondente a quella del profilo oggetto della stabilizzazione nel caso in cui si vinca un concorso.
Ne deduco che l’attività del profilo di profilo oggetto della stabilizzazione possa essere calcolata a partire dal mio 3 anno di specilizzazione.
Semplificando, se posso avere un contratto a tempo determinato da dirigente biologo(legge n. 145 del 30.12.2018 e loro ss.mm.ii) a partire dal 3 anno della scuola di specializzazione posso avere lo stesso ruolo anche con un contratto libero professionale la cui attività è corrispondente a quella del profilo oggetto della stabilizzazione (Anni in mio possesso)
Ovviamente mi è stato detto di no, che non ho i 3 anni da specializzato (ma nel bando non c’è scritto che bisogna avere la specializzazione da almeno 3 anni).
Spero di essere stato chiaro e spero in un vostro aiuto
Grazie
QUESITO TROPPO LUNGO PER LA SEZIONE COMMENTI. TRATTASI IN REALTA’ DI UNA RICHIESTA DI PARERE CHE DEVE ESSERE INOLTRATA DALLA SEZIONE DEL SITO DEDICATA ALLE CONSULENZE. GRAZIE
Buonasera ho prestato servizio come biologa con contratto co.co.co dal 28/06/2019 al 27/01/2022 mentre frequentavo la scuola di specializzazione, attualmente sono assunta con contratto di dirigente biologa dal 16/06/2023 al 15/06/2024. Posso chiedere la stabilizzazione come Dirigente Biologo? Grazie
Stante a quello che ci scrive sembrerebbe di no – salvo i necessari approfondimenti del caso – dal momento che, durante il periodo della specializzazione, lei non ha prestato servizio con la qualifica di Dirigente Biologa. La questione, tuttavia, andrebbe meglio analizzata.
Buongiorno chiedo se in una regione ci sono 3 graduatorie attive nel profilo richiesto, l’asl o l’azienda ospedaliera può accedere alla graduatoria fuori regione per assumere o stabilizzare? se no quali sono i riferimenti normativi?
In linea di massima non vi sono motivi ostativi per accedere a graduatorie di altre regioni. tuttavia, la presenza di tre graduatorie attive nel medesimo profilo obbligo l’Amministrazione ad enunciare puntualmente le ragioni della scelta di rivolgersi “all’esterno”.
Buongiorno,
Il mio quesito è articolato poichè ho svolto da novembre 2022 a dicembre 2022 l’attività di dipendente categoria D in un comune, da gennaio 2023 a ottobre 2023 attività di assistente amministrativo categoria C presso un ASP, da novembre 2023 ad oggi sono Dirigente Amministrativo. In relazione alla nuova disciplina sulle stabilizzazioni in sanità riferita al PNRR in cui sono estesi i termini di maturazione dei 18 mesi entro il 31/12/2024 vi chiedo se è possibile essere stabilizzati nel ruolo prevalente in ragione del fatto che a dicembre i mesi da Dirigente saranno 14.
Molto difficile raggiungere tale conclusione. I 18 mesi devono essere svolti tutti con la medesima qualifica professionale per la quale si ambisce ad essere assunti a tempo indeterminato.
Buonasera Gentilissimo Avvocato De Gregoriis,
Una cosa che mi interessava capire è:
ma anche per la stabilizzazione dei 18 mesi “covid” per il personale sanitario del comparto, il servizio che viene conteggiato, deve essere svolto negli ultimi 8 anni? Saprebbe dirmi qual è il riferimento normativo?
la ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti
No, la regola del computo del servizio svolto negli ultimi 8 anni vale soltanto per la stabilizzazione del Decreto Madia dei 36 mesi.
No, tale regola vale solo per la stabilizzazione Madia