Stabilizzazione precari Covid nel decreto PNRR 4: tutelati con noi
Stabilizzazione dei precari Covid: alle origini del problema
La stabilizzazione precari Covid è una chimera? Il nostro Studio ha affrontato in numerosi approfondimenti il problema della stabilizzazione dei precari, cercando di scandagliare tutti i singoli aspetti più controversi.
In questo approfondimento indagheremo, più nello specifico, la stabilizzazione precari Covid-19, ossia quella particolare procedure in favore del personale medico che ha prestato servizio all’indomani dello scoppio dalla pandemia e durante la stessa.
Tale procedura, che ricalca quella prevista dal Decreto Madia, è disciplinata dalla Legge di Bilancio per il 2022, ossia dalla legge 30 dicembre 2021 n. 234, ed in modo particolare dall’art. 1 comma 268 lettera b). La normativa è stata peraltro recentemente modificata dall’art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 (c.d. decreto mille-proroghe), ed in infine, in tempi più recenti, dal decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 (convertito con legge n. 56 del 29 aprile 2024), ossia dal Decreto PNRR 4.
La stabilizzazione precari Covid “semplificata” o “abbreviata”
Cosa dice l’art. 1 comma 268 lettera d) della Legge di Bilancio 2022 in ordine alla stabilizzazione precari Covid?
La disposizione, iniziamo subito col dire, introduce una enorme differenza rispetto alla stabilizzazione originariamente prevista dal Decreto Madia (che, precisiamo, rimane comunque in vigore), dal momento che abbrevia in maniera significativa il tempo di servizio alle dipendenze dell’ente utile per far sorgere il diritto alla trasformazione del contratto precario in indeterminato.
La nuova misura riduce infatti a 18 mesi il periodo di servizio, sicché possiamo oggi parlare di una nuova “stabilizzazione precari Covid semplificata” o “abbreviata“: vediamo in che termini e a quali condizioni.
La disposizione prevede infatti che, fermo restando l’applicazione dell’art. 20 del Decreto Madia (di cui abbiamo parlato approfonditamente qui e anche qui), fino al 31 dicembre 2025 (termine prorogato dal recente decreto PNRR 4 del marzo 2024) le Aziende Sanitarie possono assumere, a tempo indeterminato, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari nel rispetto delle seguenti condizioni:
- Abbiamo maturato al 31 dicembre 2024 (nel termine risultante dalla proroga disposta dal decreto legge n. 198 del 2022), alle dipendenze “di un ente” del Servizio Sanitario Nazionale, almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2024 (termine anch’esso prolungato, ma dal decreto PNRR 4), secondo criteri di priorità definiti da ciascuna Regione;
- Siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali o selezioni pubbliche per titoli ed esami.
Le prime modifiche apportate dal decreto mille proroghe del 31 dicembre 2022
La disciplina originaria della stabilizzazione precari Covid è stata in un primo tempo riformata dal decreto mille proroghe del 2023, come ti ho detto all’inizio del nostro approfondimento.
Tale decreto ha previsto, in particolare, la possibilità di stabilizzazione precari Covid anche per tutti i lavoratori del settore sanitario che, fermo il rispetto dei requisiti che abbiamo visto sopra, siano stati assunti con contratti a tempo determinato o anche con contratti di lavoro “flessibili” (vedi in questo nostro approfondimento cosa sono i contratti flessibili), come previsto dall’art. 4 comma 9-septiesdecies del decreto legge n. 198 del 2022.
Ove si voglia computare anche il servizio reso con i contratti “flessibili”, tuttavia, la norma precisa che l’assunzione debba essere disposta “previo espletamento di apposita procedura selettiva“: ciò significa, in buona sostanza, che i contratti flessibili possono essere fatti valere ai fini del computo dei 18 mesi per la stabilizzazione purché siano stati preceduti da una selezione concorsuale pubblica.
Sempre nel decreto Mille proroghe del 2023, peraltro, è stata previsto l’allargamento della stabilizzazione precari Covid anche al personale amministrativo che opera presso gli enti sanitari, che non era (ingiustamente!) contemplato nella prima versione della norma.
Vediamo adesso nel dettaglio la stabilizzazione precari Covid, iniziando dai termini previsti dalle procedura.
Il primo periodo: la pubblicazione degli avvisi per la stabilizzazione
La norma prevede, anzitutto, che gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono indire le procedure per la stabilizzazione precari Covid, e dunque pubblicare i relativi “avvisi”, fino al 31 dicembre 2025, nel termine da ultimo modificato con il quarto decreto PNRR del marzo 2024.
Questo termine non ha nulla a che fare con il termine entro il quale devono essere maturati i requisiti per la procedura di stabilizzazione: esso indica semplicemente che, nel detto periodo, l’Amministrazione può avviare le procedure per stabilizzare i precari.
Naturalmente nel medesimo periodo l’Amministrazione potrà anche procedere con la stabilizzazione “ordinaria” del Decreto Madia per chi ha già maturato i 36 mesi con contratti non Covid: la scelta di attivare l’una o l’altra procedura è rimessa alla discrezionalità dell’ente, e non è infrequente che le Amministrazioni procedano parallelamente con le due stabilizzazioni, l’una ordinaria e l’altra riservata ai precari Covid, in ragione di quanto previsto dal Piano del Fabbisogno del Personale.
Il secondo periodo: il 31 dicembre 2024 anche con contratti a termine o flessibili.
Il secondo periodo importante cui occorre prestare attenzione è quello del 31 dicembre 2024: il candidato della stabilizzazione precari Covid deve infatti aver maturato i 18 mesi complessivi di servizio entro e non oltre la data del 31 dicembre 2024.
Tale termine, come si è anticipato, è stato così prorogato dal decreto mille-proroghe del 2023 (d.l. n. 198 del 2022), ed in modo particolare dall’art. 4, comma 9-quinquiesdecies.
E’ importante notare, peraltro, che la norma non richiede affatto che il precario sia ancora in servizio al momento della pubblicazione dell’avviso di stabilizzazione. Può dunque accadere che il precario abbia maturato il requisito dei 18 mesi, dopo essere stato assunto a tempo determinato all’esito di una procedura concorsuale, e che tuttavia egli non sia più in servizio alla data di pubblicazione dell’Avviso di stabilizzazione precari Covid.
Il terzo periodo: la parentesi dei sei mesi
Dei diciotto mesi che devono essere maturati alle dipendenze dell’ente la norma richiede che almeno sei di questi siano stati esercitati durante il periodo emergenziale, convenzionalmente individuato dal legislatore nel periodo che va dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2024 (secondo la riforma del decreto PNRR n. 19 del 2024).
La norma, come è evidente, non esclude affatto che non possano essere computati periodi eventualmente anteriori alla data del 31 gennaio 2020 (laddove invece, come abbiamo detto, esclude i periodi successivi al 31 dicembre 2024): per cui può verificarsi il caso del precario che ad esempio, in servizio già da dodici mesi – maturati integralmente nel 2019 – sia assunto per (almeno) ulteriori sei mesi nel periodo indicato così da acquisire il diritto alla stabilizzazione precari covid.
Le classi di priorità definite dalle Regioni ed il calcolo dei sei mesi
La riforma operata con il Decreto PNRR 4 ha voluto estendere il periodo di computabilità dei sei mesi, sino al 31 dicembre 2024, “per il perseguimento degli obbiettivi previsti dal PNRR e per non disperdere le professionalità acquisite“: è come se, in altre parole, la stabilizzazione precari Covid, concepita proprio per assumere a tempo indeterminato gli operatori sanitari che hanno prestato servizio nella pandemia, venga adesso utilizzata per le finalità proprie del PNRR.
In ogni caso, il Decreto PNRR 4 ha rimediato ad un difetto di coordinamento della norma, che originariamente prevedeva la possibilità di computare i sei mesi solo fino al 31 dicembre 2023, in maniera contraddittoria rispetto al computo dei 18 mesi fino al 31 dicembre 2024.
Bene, ma cosa sono queste “classi di priorità” di cui parla la norma?
Le classi di priorità sono i criteri definiti dalle Regioni, nella maggior parte dei casi di comune accordo con le Aziende sanitarie e/o delle organizzazioni sindacali (sulla base di protocolli condivisi), per stabilire come operare la selezione tra i vari candidati alla stabilizzazione precari Covid: il caso non infrequente, infatti, è rappresentato dalla presenza di numerosi candidati aventi i requisiti per l’assunzione a tempo indeterminato, che dovranno dunque essere selezionati nel caso siano superiori ai posti previsti in organico.
Più precisamente, con le intese o i protocolli che definiscono le “classi di priorità“, la Regione potrà stabilire (con obbligo di rispetto da parte delle Aziende sanitarie):
- A quale procedura di stabilizzazione assegnare la priorità (ordinaria ex legge Madia? stabilizzazione precari Covid?);
- Specificare, ad esempio, che il candidato debba aver maturato i sei mesi integralmente presso l’Azienda Sanitaria che pubblica l’avviso;
- Dare un punteggio aggiuntivo a chi presta attualmente servizio presso l’azienda che indice la procedura (e fino al 31 dicembre 2024, oggi);
- Assegnare un punteggio diversamente modulato in relazione alla tipologia di contratti di lavoro che abbiamo sottoscritto e con i quali abbiamo raggiunto i 18 mesi di servizio;
- In tal senso, a titolo di mero esempio, puoi vedere il protocollo di intesa siglato dalla Regione Sicilia con le organizzazioni sindacali del comparto sanità
Tale selezione, badate bene, NON trasforma comunque l’avviso indetto per la stabilizzazione precari Covid in un vero e proprio “concorso pubblico”: l’elenco finale che viene predisposto per l’assunzione dei precari, in applicazione di tali criteri, stabilisce infatti solo l’ordine di chiamata dei candidati da stabilizzare fino alla concorrenza dei posti. Il che significa che, ove volessimo contestare i risultati della selezione, dovremmo rivolgerci al Giudice del lavoro e non al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).
Bene, siamo arrivati al termine del nostro approfondimento.
Se avete dubbi o volete essere assistiti in una procedura di stabilizzazione precari Covid, o se avete necessità di una specifica e qualificata consulenza per sapere quali sono i Vostri diritti e come conviene muoversi per non incappare in irregolarità che potrebbero inficiare la vostra stabilizzazione, scriveteci o chiamateci all’indirizzo e al numero che trovate nella pagina contatti.
Se poi siete curiosi di leggere una della nostre “vittorie” conseguite proprio sul campo della stabilizzazione precari covid, vi invito a leggere il nostro approfondimento del caso qui, augurandoti una buona lettura !
Salve io ho iniziato a lavorare per l ASL il 16 agosto 2019 con contratto CO.CO.PRO, il 15 marzo 2021 ho finito il contratto cocopro e ho iniziato il 16 marzo 2021 un contratto subordinato determinato sempre nella stessa azienda e sempre nello stesso profilo amministrativo.Adesso la scadenza è fissata per il 31 dicembre 2021. Posso appellarmi a qualcosa? Ho la possibilità di chiedere una stabilizzazione?
Occorrerebbe valutare nel dettaglio i contratti che lei ha stipulato. In ogni caso è da escludere che possa chiedere la stabilizzazione “speciale” prevista dalla manovra di bilancio 2022. Salvo che non vi siano delle modifiche apportate in sede di ultima approvazione della normativa.
Buongiorno,
mi scuso in anticipo se le mie informazioni sono fuori Vostra regione ma nessuno sa dare informazioni precise. Volevo capire se rientro o no nella stabilizzazione legge Madia.
Vi indico i dettagli della mia anzianità di servizio :
Dal 03/12/2007 al 03/09/2008 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA presso ASL 9 con agenzia interinale
Dal 17/11/2008 al 31/03/2009 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO presso ASL TO4 con agenzia interinale
Dal 01/04/2009 al 28/02/2011 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO presso ASL TO4 con agenzia interinale
Dal 01/10/2019 al 31/10/2020 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO presso ASL TO4 con agenzia interinale
Dal 01/11/2020 ad oggi, con contratto presso ASL TO4 con scadenza il 30/04/2022 (avviso pubblico covid) ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
A fine contratto non avrò ancora i requisiti (ma arrivo a 2 anni e 4 mesi). Speravo in un rinnovo entro il 2022 così da aver i requisiti dei 3 anni negli ultimi 8 anni (faccio sempre la stessa mansione cambia solo che da agenzia interinale sono passata in aslto4 come interinale), ma le notizie ad oggi non sono positive per i rinnovi.
Leggevo anche di stabilizzazione abbreviata, e li sicuramente avrei I requisiti se rientrano gli amministratativi.
Cordiali saluti.
Rispondiamo solo a brevi quesiti in questa sezione, non a richieste di consulenze. Per quelle dovrebbe chiamarci o scriverci, grazie.
Salve Avvocato, ho un contratto libero professionale dal dic 2020 con scadenza 31/12/22 (psicologa).
Può un ente applicare parzialmente l’art. 1 co 268 lett. delle legge 234? Ovvero io che sono stata reclutata con il 2 bis (e non 2 ter) quindi senza prove selettive… può l’ente non effettuare volontariamente prove selettive volte a stabilizzare chi è stata reclutata come me ? Quindi in sintesi, facendo finta che la parte finale del co 268 lett b – che cita: alle iniziative di stabilizzazione al pedonale reclutato con forme diverse si provveda ad effettuare prove selettive…? Può un Asp o una regione (Sicilia) non applicare a pieno una legge Nazionale ? Grazie di cuore per ogni info utile
Il quesito presenta degli aspetti di novità. La questione andrebbe approfondita, per quanto non ritengo che vi sia un obbligo giuridico stringente di avviare ex post delle procedure con prove selettive “a conferma” della selezione operata ex ante senza selezione. Ho letto comunque la vostra e-mail e ritengo che la questione vada approfondita.
Buonasera ho letto la normativa per quanto riguarda la stabilizzazione precari covid quindi in sostanza abbiamo tempo per maturare i requisiti dei 18 mesi al 2024? Grazie per la cortese attenzione resto in attesa
I requisiti devono essere maturati al più tardi al 31.12.2023. La procedura di stabilizzazione, invece, può essere indetta sino al 31.12.2024
Buonasera, con questa manovra ci rientra solo chi ha firmato un contratto covid o anche chi ha lavorato in piena pandemia con le agenzie interinali?
Chi ha stipulato contratti con le agenzie interinali, ovverosia contratti di somministrazione di lavoro, non dovrebbe rientrare nelle misure per la stabilizzazione “speciale” prevista dalla legge di bilancio 2020/2021.
Tutto bellissimo per il mondo della sanità. E tutto quel personale che ad oggi lavora per la pandemia COVID ed assunto con contratto a tempo determinato con regolare graduatoria di merito e parlo di Amministrativi, tecnici informatici e così via, non si ha nessuna forma di diritto alla stabilizzazione? Nessuna menzione al su citato articolo 92? Esclusi totalmente?
Grazie e complimenti per l’ottimo articolo che trovo chiaro ed esplicativo.
E’ una situazione spiacevole, le do ragione. Vedremo, però, se la versione finale della norma approvata non contenga anche riferimenti al personale amministrativo.
Salve,
l’art.92 laddove dice “ Abbiamo maturato al 30 giugno 2022, alle dipendenze “di un ente” del Servizio Sanitario Nazionale, almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022” intende che possono essere sommati anche alcuni mesi fatti a tempo indeterminato presso un ente del Servizio Sanitario Nazionale?
Quello che pone è un problema “classico”, per così dire, dei procedimenti di stabilizzazione. Ne abbiamo parlato altre volte: teoricamente il periodo a tempo indeterminato non rientrerebbe nell’ambito dei contratti a termine richiesti dalla normativa per la stabilizzazione. E tuttavia non sono rari i casi in cui la stessa Azienda sanitaria provvede a computare positivamente tale periodo, per una pluralità di ragioni che qui non è possibile neppure sintetizzare. Lo Studio ha ottenuto importanti vittorie sul punto.
Buongiorno,
Le volevo chiedere se i contratti Co. Co. Co. Sono utili alla stabilizzazione dei precariato nell ambito sanitario in via di approvazione alla manovra di bilancio 2022, e se la stabilizzazione è valida in una ASL presso il quale si è già prestato servizio con contratto di lavoro subordina per un anno e interrotto volontariante e quindi differente dall attuale ASL di lavoro.
Grazie
I contratti co.co.co. in linea di massima non rientrano nello schema dei contratti subordinati ed a termine ai quali fa riferimento la manovra di bilancio di 2022. Inoltre, la stabilizzazione presso altra azienda sanitaria, diversa da quella ove si presta attualmente servizio, è possibile in linea di massima, salvo che il bando non lo esclusa espressamente.
I co.co.co. non sono previsti quali contratti validi per la stabilizzazione diretta nella manovra di bilancio 2022. Può essere computato come servizio utile anche quello maturato presso una differente Azienda sanitaria.
Salve, io sono stata assunta con contratto covid a marzo 2020 e attualmente sono in servizio con una proroga del contratto al 30 giugno 2022 con quasi nessuna possibilità di un’altro eventuale rinnovo. avendo maturato già i 18 mesi per una eventuale stabilizzazione, da come leggo nell’articolo la stabilizzazione però potrà avvenire solamente dal 1 luglio 2022 o basterà l’approvazione del milleproroghe per poter essere stabilizzata anche prima di luglio? resto in attesa di una vostra risposta. cordiali saluti
La stabilizzazione potrà avere luogo non appena matura i 18 mesi, avendo rispettato la ripartizione temporale prevista dalla norma. Tra l’altro aggiorneremo presto l’articolo alla luce dell’avvenuta approvazione della L. di Bilancio, che non ha apportato modificazioni a quanto riportato nello scritto.
Salve,
sono stato assunto con un contratto Covid presso una Azienda Sanitaria, e il 31\05\2022 maturo i miei 18 mesi avendo anche lavorato per 6 mesi continuativi come stabilisce la Legge di Bilancio. La mia domanda è questa: devo aspettare che la mia Azienda faccia un avviso di ricognizione per assunzione del personale che rientri nei requisiti oppure c’è un’ altra strada ben precisa che devo percorrere per essere stabilizzato dalla mia Azienda? Distinti saluti
Deve attendere che l’Azienda avvii il complessivo procedimento di stabilizzazione, partendo appunto dalla pubblicazione dell’Avviso di ricognizione. Prima di allora, comunque, e sul presupposto del pieno possesso di tutti i requisiti previsti dalla L. di Bilancio, potrà formulare una apposita istanza di stabilizzazione.
Salve siccome leggo che per la stabilizzazione rientrano pure le persone reclutate secondo modalità dell’art 2 ter ecc ecc per cui rientrano nella stabilizzazione anche i cococo che hanno maturato 18 mesi??
Il comma 2-ter del decreto legge n. 18 del 2020 fa riferimento agli incarichi individuali a tempo determinato, conferiti con selezione pubblica anche solo per titoli o per colloquio orale (o entrambi, a discrezione dell’azienda). Non fa riferimento ai contratti cococo.
Buongiorno avvocato, sono un medico con contratto a tempo determinato presso un’azienda ospedaliera.
Ho iniziato la mia attività lavorativa presso la stessa azienda a marzo 2020 con un contratto co.co.co. legato all’emergenza, che è proseguito per 18 mesi esatti fino al settembre 2021. Dopodichè l’azienda ha bandito un concorso (per titoli e colloquio) per contratto a tempo determinato per la stessa figura, e quindi stesse mansioni, in cui mi sono collocato in posizione utile e sono stato assunto (è quindi il contratto attuale che prosegue fino ad oggi). Mi chiedo e le chiedo, i 18 mesi svolti come co.co.co. saranno computabili ai fini della stabilizzazione diretta inserita in manovra di bilancio 2022? Grazie per l’attenzione e per i vostri preziosi articoli di approfondimento.
I contratti co.co.co. pongono sempre delicati problemi di ammissibilità in ordine al computo del servizio ai fini della stabilizzazione. Tali problemi non sono stati adeguatamente risolti dalla legge n. 234 del 2021 (bilancio per l’anno 2022), che – nella speciale stabilizzazione “abbreviata” di 18 mesi – continua a fare esclusivo riferimento ai contratti “a termine”. I quali soli, a differenza dei co.co.co, generano un rapporto di subordinazione con l’ente.
salve avvocato, ad inzio pandemia a seguito della selezione indetta dalla Protezione Civile sono stato recluato come operatore socio sanitario volontario a sostegno delle strutture sanitarie (maggio 2020), e assegnato all’ASL svolgendo il mio lavoro di oss fino al 28.2.2021, in quanto poi sempre con la stessa ASL ho vinto l’avviso pubblico bandito per l’emergenza covid, continuando ad eseguire il lavoro di oss sempre dove ero stato assegnato all’inizio stessa ASL e stesso reparto. Pertanto le chiedo il mio periodo della protezione civile dove ho svolto lo stesso che oggi svolgo con l’asl nello stesso reparto proprio con contratto fino al 31.12.2022, vale come periodo per la stabilizzazione, per il raggiungimento dei 18mesi richiesti entro giugno 22.
Diciamo che il sono in prima linea da inizio pandemia.
Grazie mille, buon lavoro.
Da quello che mi dice sembrerebbe che lei abbia i requisiti. Occorrerebbe però, come sempre, un’indagine approfondita.
Grazie mille Avvocato, entrambi i periodi lavorativi, sia il primo con la Protezione Civile volontario (durata 9mesi circa) e il secondo ASL con avviso pubblico (ancora in corso), sono entrambi a seguito di procedura selettiva pubblica per titoli.
grazie ancora, saluti
Buongiorno avvocato,
vorrei porLe un quesito. In relazione a questa nuova legge di bilancio, per le stabilizzazioni dei dipendenti a tempo determinato non del comparto sanità ma, ad esempio quello dei centri per l’impiego, rimane sempre il requisito dei tre anni di servizio o è cambiato qualcosa?
Una p.a. può agire autonomamente stabilizzando in tempi più brevi?
La ringrazio in anticipo di una sua risposta
Le novità della nuova legge di bilancio interessa solo il comparto sanità: per le altre amministrazioni rimane l’applicazione della norma generale di cui all’art. 20 Decreto madia. Una p.a. può stabilizzare nei tempi previsti dal legislatore, senza possibilità di deroghe.
Buonasera Avvocato,
Sono un medico assunto con contratto SSN per l’emergenza COVID presso un ospedale e vorrei chiederle se avendo preso servizio il 13 Gennaio 2021 e non avendo precedenti anzianità prima di tale data, al 30 giugno 2022, scadenza del termine, avrò maturato i 18 mesi di servizio utile, oppure Gennaio 2021 non mi verrà considerata come mensilità e quindi per “12 giorni” soltanto non rientro nei criteri di stabilizzazione diretta.
Grazie e come sempre, buon lavoro
Temo che non possa rientrare nella stabilizzazione semplificata della L. Bilancio, dal momento che la finestra temporale considerata dalla norma per la maturazione dei 18 mesi è solo quella che va dal 31 gennaio 2020 al 30 giugno 2022.
Buongiorno avvocato sono un operatore socio sanitario in servizio presso Asl dal 01/09/2019 a tutt’oggi lavoro con la stessa Asl in questo arco di tempo ho prestato servizio presso reparto covid e avrei il requisito per stabilizzazione 18 mesi secondo lei esserndro entrato tramite avviso pubblico ho diritto a stabilizzazione breve?
Da quello che mi dice, sembrerebbe proprio di si.
Buonasera,
Sono un medico assunto a tempo determinato a Maggio 2020. Non sono stato reclutato per l’emergenza specificatamente per l’emergenza covid, ma ho lavorato nel periodo covid maturando i 18 mesi.
Mi chiedo come leggo dalla legge, se la stabilizzazione tocchi anche a me.
Grazie delle risposta
Cordialmente
Paolo
In linea di massima la specializzazione “covid” dovrebbe essere applicata anche a lei. Deve però in qualche misura risultare, anche formalmente, l’attinenza delle mansioni da lei espletate con le specifiche necessità imposte dal contenimento della diffusione dei contagi.
Buona sera avvocato!
Sono un medico specializzando, sono stata assunta con contratto Co.Co.Co COVID presso la mia stessa azienda universitaria. La durata del mio contratto è superiore ai 18mesi. Il mio rapporto di co.co.co. credo che simuli un vero e proprio contratto di lavoro subordinato a termine, in quanto in concreto ho da sempre lavorato con colleghi che hanno un contratto di lavoro subordinato, senza alcuna differenza di turni, festivi, notti. C’è qualche margine per ambire ad una stabilizzazione?
Sembrerebbe di si, da quanto mi scrive. Ma temo che debba finire il suo percorso di specializzazione.
Se ho capito bene, io che sono stato assunto come tecnico sanitario attraverso selezione pubblicA il 16 luglio 2021, avendo maturato almeno 6 mesi di servizio in periodo di pandemia, avendo inoltre una proroga del contratto fino al 31 dicembre (completando quindi i 18 mesi), posso fare richiesta di stabilizzazione diretta, ammesso che l’azienda sanitaria per cui lavoro abbia stabilito come termine ultimo di maturazione dei 18 mesi di lavoro al 31 dicembre 2022.
Purtroppo il termine ultimo di maturazione dei 18 mesi è stabilito dal legislatore al 30 giugno 2022, non al 31 dicembre 2022.
Avvocato Buonasera,
sono un Operatore Sanitario (Psicologo) assunto il 1 Marzo 2020 in ASL a Roma, dopo procedura concorsuale, con contratto a tempo determinato. Pur non avendo firmato un contratto per emergenza Covid, ho lavorato nel periodo Covid e rientro nei requisiti temporali in virtù del rinnovo fino al 31 Dicembre 2022 (18 mesi di cui 6 continuativi). A suo avviso ho diritto alla stabilizzazione?
Il rinnovo dei contratti Covid o assimilati fino al 31 dicembre 2022, purtroppo, non è stata accompagnata da una modifica della speciale disciplina della stabilizzazione Covid, la quale continua a prevedere che i 18 mesi debbano in ogni caso essere maturati al 30 giugno 2022.
Salve avvocato,
Sono un perfusionista assunto grazie ad un avviso pubblico covid, ad oggi ho maturato i 6 mesi in periodo covid ma non ho maturato i 18 mesi totali. Verrò rinnovato dall’amministrazione fino al 31 dicembre 2022 e in quel caso riuscirei a maturare i 18 mesi totali necessari. Ci sono margini per la stabilizzazione perchè in amministrazione mi hanno detto che per ora non è possibile presentare alcun tipo di domanda per la stabilizzazione?
Grazie mille per la disponibilità. Cordiali saluti
Temo non potrà usufruire della stabilizzazione Covid, dato che i requisiti devono essere maturati al 30 giugno 2022. A nulla rilevando la circostanza del rinnovo contrattuale autorizzato da alcune regioni (non da tutte, peraltro).
Buongiorno, alla luce dell’approvazione della legge di Bilancio, è stato chiarito entro che data deve essere conseguito il periodo di servizio dei 18 mesi?
Nel mio caso: avendo 12 mesi di servizio a breve (fine giugno 2022), ci sarebbe ancora la possibilità di essere stabilizzato compiendo i 18 mesi a dicembre 2022?
Grazie.
Il periodo dei 18 mesi deve essere conseguito entro il termine del 30 giugno 2022.
Salve la mia domanda è prettamente tecnica e riguarda un avviso di stabilizzazione dell asp di Siracusa
Sono un infermiere avente diritto alla stabilizzazione Covid
Nell avviso si fa riferimento alla scelta da parte dell azienda per gli aventi diritto (18 mesi + 6 covid) della procedura di cui all articolo 268 comma B della legge 234/2021 di procedere con prova scritta, orale e pratica equiparandolo di fatto a un concorso pubblico.
A quanto mi risulta il comma B dovrebbe essere inteso:
1)per gli operatori sanitari e sociosanitari con rapporto subordinato a tempo determinato con azienda del SSN a cui non si applicano prove selettive (perchè non menzionate -stabilizzazione diretta-)
2 per il personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate punto 1 si provvede previo espletamento di prove selettive (stabilizzazione indiretta)
Può l azienda decidere di di equiparare tipologie di profili e di contratto nonostante il DL 234 distingua percorsi diversi?
Grazie per la risposta
Lorenzo
Riflessione molto interessante. Ha ragione: si tratta di profili diversi, sicchè bisognerà valutare di impugnare direttamente il bando dinanzi al Giudice amministrativo nei canonici 60 giorni dalla pubblicazione (salva la sospensione feriale nel mese di agosto). Ci contatti
Buonasera, gli psicologi (senza specializzazione in spicoterapia, ma comunque in fase di conseguimento) reclutati con click day in Sicilia non sono stati rinnovati dopo il 28/02/23, Gli psicoterapeuti invece rinnovati. Mi chiedevo ma se per l’emergenza pandemica la nostra laurea (senza specializzazione) andava bene, come mai adesso che si parla di stabilizzazione siamo considerati in mancanza dei requisiti ? Si potrebbe eccepire qualcosa in merito ? Come ad esempio la stabilizzazione in attesa del conseguimento del titolo ? Grazie Francesco
Si, è un tema piuttosto dibattuto. Un ipotetico avviso di stabilizzazione potrebbe eventualmente inserire una clausola che consenta l’ammissione temporanea a quanti siano in attesa di conseguire il titolo: ma si tratta di una scelta discrezionale dell’ente sanitario, dal momento che la legge nulla dispone in merito.
Gentile Avvocato,
a seguito dell’attuazione del decreto mille proroghe 2023 per la stabilizzazione dei precari covid, dal 28/02/2023 non sono stati rinnovati i contratti del personale tecnico informatico e collaboratori ingegneri. L’ Asp di appartenenza ha proceduto con il rinnovo del personale del ruolo amministrativo( assistenti amministrativi e collaboratori), prevedendo un apposito piano per la stabilizzazione. Da questa iniqua esclusione, avendo tutti i requisiti previsti, si potrebbe al momento eccepire qualcosa in merito?
Grazie in anticipo per la sua eventuale risposta e buon lavoro.
L’esclusione iniqua del personale tecnico informatico e dei collaboratori ingegneri, in quanto non rientranti nel ruolo amministrativo, è purtroppo un effetto voluto dalla legge. Occorrerebbe sollevare una questione di costituzionalità per avere la speranza di eliminare la norma che esclude dalla stabilizzazione abbreviata covid tale categoria professionale, che pure ha prestato il proprio servizio durante la pandemia ed in situazione di emergenza.
Sono stata assunta in qualità di Dirigente Farmacista, con contratto di lavoro a tempo determinato in data 1 maggio 2022, sono stata precedentemente assunta, presso altra azienda sanitaria, nella stessa qualifica nel periodo dal 6 settembre 2016 al 31 ottobre 2017. Posso con questi requisiti, partecipare all’avviso di mobilità indetto dalla mia azienda con scadenza il 30 aprile 2023? Grazie
Salve, nel nostro articolo parliamo di stabilizzazione e non di mobilità, che è un’altra modalità assunzione. Potrà partecipare all’avviso se ha i requisiti previsti dal bando di mobilità, di cui naturalmente non conosciamo i contenuti.
Salve,
Se dopo aver maturato 18 mesi di lavoro e avere i requisiti per la stabilizzazione covid, si vince un concorso a tempo indeterminato e si accetta il posto, si può in seguito venire stabilizzati? (Sia se ci si licenzia e sia se invece non ci si licenzia dall’ indeterminato)
Se invece si firma un indeterminato ma si decide di non prendere più servizio e dopo mesi dovesse uscire la stabilizzazione invece?
Il primo caso che descrive è sicuramente negativo: non si può stabilizzare chi ha già un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche se ci si licenzia. Il secondo caso invece sembrerebbe ammissibile, ma naturalmente la mancata sottoscrizione del contratto implica il rischio della decadenza dalla graduatoria.
Gentile Avvocato
Mi rivolgo a lei con la speranza di ricevere la sua preziosa consulenza legale su una questione che mi sta particolarmente a cuore. Sono un operatore tecnico B, assunto il 1/07/2021 tramite agenzia del lavoro dall’allora ASUR5 di Ascoli Piceno (oggi AST5 – azienda sanitaria territoriale) con la procedura della legge 56/1987.
Nella manifestazione d’interesse per la stabilizzazione, è specificato espressamente quanto segue: “La norma della stabilizzazione non è inoltre applicabile alle categorie del personale di supporto (ex A – B) assunte con le procedure di cui alla legge 56/1987.”
Siccome le AST della nostra regione hanno un’autonomia giuridica indipendente, l’AST di Ancona per conto suo non ha percepito questa clausola e quindi rientrano anche gli assunti tramite la legge 56/1987, ma solo AST di Ancona.
Chiedo: è normale tutto ciò? Gli assunti tramite agenzie di lavoro, pur avendo superato una selezione e avendo tutti i requisiti del caso, non hanno gli stessi diritti?
Grazie per la sua attenzione e competenza in merito a questo delicato argomento. Sono ansioso/a di ricevere il suo parere legale per capire meglio la situazione e i diritti a cui potrei avere accesso in questa circostanza.
Distinti saluti,
I rapporti di lavoro tramite Agenzie interinali o di somministrazione del lavoro non intercorrono direttamente con l’Azienda utilizzatrice. Per questa ragione, in maniera per la verità molto discutibile, tali rapporti non permettono di configurare i 36 mesi occorrenti per la stabilizzazione, che richiedono invece il rapporto di lavoro DIRETTO con l’azienda che intende stabilizzare.
Salve, sono un amministrativo presso AUSL Romagna. Ho prestato servizio a t. Determinato cat bs dal 18.2.2021 al 30.06.2022 (16 mesi) periodo covid.
Riassunta il 21.11.2022 come funzionario amm. (Ex cat D) a t. Determinato fino al 20.11.2023. (Ad oggi ulteriori 9 mesi).
Potrei rientrare, se previsto anche per gli amministrativi, nella stabilizzazione breve? Grazie. ALESSIA
Salve Avvocato,
sono un dirigente medico, dal 30/09/2020 assunto tramite avviso pubblico presso ASL con contratto a partita IVA per il Covid, convertito dal 01/07/2022, sempre tramite manifestazione d’interesse, in contratto a tempo determinato di tipo subordinato di un anno prima fino al 30/06/2023 e ora rinnovato fino al 31/12/2023. Avrei diritto alla stabilizzazione diretta senza prendere in considerazione i quasi 2 anni con contratto a partita IVA? Ed in secondo luogo, avrei diritto alla stabilizzazione diretta anche se decidessi di interrompere prima la proroga concessa fino al 30/12/2023?
La ringrazio per la disponibilità
Cordialmente
Dunque, se lei non ha sostanzialmente mutato le sue mansioni nel passaggio dalla partita IVA al rapporto di lavoro di tipo subordinato, si potrebbe sostenere, con una certa sicurezza, che abbia in realtà maturato anche il periodo della “falsa” partita IVA a tempo determinato. In tal caso lei dovrà computare il periodo di servizio utile per la stabilizzazione dal 30.09.2020.
Salve Avvocato
Sono un dirigente medico assunto tramite avviso pubblico il 01/09/2021 presso una AORN con contratto a tempo determinato.
Avrei diritto alla stabilizzazione covid e decreto mille proroghe 2023? Ed eventualmente da quando per quello Madia?
Grazie per la disponibilità
I Contratti a tempo determinato, unitamente agli altri requisiti previsti dal decreto 75/2017 e della legge 234/2021, abilitano il precario a partecipare alle procedure di stabilizzazione diretta.
Buonasera. Sono una psicologa ed ho lavorato per 30 mesi presso un’Azienda Ospedaliera (anche durante il Covid) come ‘psicologa’ (in fase di specializzazione). Durante la procedura di stabilizzazione mi si contesta il fatto che ho lavorato come psicologa e non come psicoterapeuta quindi non potrei essere stabilizzata. La mia domanda allora è: se mi hai assunta per 30 mesi come psicologa, ora come mi stabilizzi?? Come psicologa no e nemmeno come psicoterapeuta? e quindi come si fa in questi casi? Grazie
Mancherebbe la specializzazione, necessaria per la stabilizzazione come Dirigente Psicologo. IL problema è piuttosto diffuso; occorrerebbe valutare il ricorso.
Buonasera lavoro per conto di un comune da 3 anni due anni di contratto rientrano per la stabilizzazione uno invece pare di no in quanto fatto con agenzia interinale però nel periodo COVID, secondo voi questo periodo poiché svolto nell’emergenza covid può essere considerato utile per il raggiungimento dei tre anni e quindi per maturare i titoli per la stabilizzazione? Il lavoro è da psicologo. Saluti
Buonasera avvocato, volevo un’informazione, se ho lavorato presso un ‘asl per 6 mesi come psicologa a 3,5 ore settimanali in regime di partita iva, e sta per essere bandito l’avviso di ricognizione con la legge Madia comma2, avendo 2 anni e mezzo di co.co.co presso la stessa asl a 18 ore settimanali, posso considerare quei 6 mesi a 3,5 ore settimanali come mesi interi ai fini del conteggio totale di 36 mesi?
Grazie anticipatamente
I contratti di lavoro autonomo, come quelli in regime di partita IVA, generalmente non sono considerati ai fini della stabilizzazione secondo la legge Madia, che si applica specificamente ai contratti di lavoro dipendente a tempo determinato. Tuttavia, la valutazione specifica del tuo caso, considerando anche i contratti co.co.co, richiede un’analisi dettagliata della normativa e delle circolari applicative. Per una risposta precisa e personalizzata, ti consigliamo di rivolgerti al nostro Studio Legale per una consulenza qualificata, in modo da poter valutare adeguatamente tutti gli aspetti del tuo caso.
Salve,
Ho un quesito da porvi.
Ho lavorato presso un IRCCS per 12 mesi con contratto di lavoro a tempo determinato e flessibile per un progetto dal 01/06/2021 al 31/05/2022. Sono stata poi riassunta in data 16/08/2022 e tuttora lavoro all’interno dell’.IRCCS con contratto a tempo determinato.
Rientrerei con i requisiti per la stabilizzazione Covid (18 mesi con almeno sei mesi […])?
Grazie mille per una eventuale risposta,
Sonia
Per valutare se rientri nei requisiti per la stabilizzazione Covid, è fondamentale considerare il totale dei mesi lavorati e verificare che almeno sei di questi siano stati maturati durante il periodo dell’emergenza Covid-19, come previsto dalla normativa specifica per la gestione della pandemia. Tuttavia, ogni caso ha le sue specificità e potrebbero essere necessari ulteriori dettagli per fornire una risposta precisa.
Buona sera avvocato ,io ho lavorato durante il covid all ospedale, dal 22/03/2022 fino al 30/06/2023 sono un 15 mesi di lavoro. Sei mesi sono stati maturati? Potrei rientrare nella legge di stabilità? Può dirmi qualcosa?
Se hai lavorato per 15 mesi, inclusi sei mesi durante il periodo del COVID-19, potresti rientrare nella categoria di lavoratori che possono beneficiare delle misure di stabilizzazione previste dalla normativa in vigore, a condizione che soddisfi gli altri criteri specificati dalla legge di stabilità e dalle disposizioni relative alla gestione del personale durante l’emergenza COVID-19. Per una valutazione accurata della tua situazione e per assistenza qualificata su come procedere, ti invitiamo a rivolgerti al nostro Studio Legale.
Buongiorno Avvocato,
sono stata assunta dalla asl per conto della protezione civile con contratto co.co.co per 10 mesi consecutivi, dopodiché sono stata assunta con contratto a tempo determinato per un anno da un’ altra azienda sanitaria locale. Ho diritto alla stabilizzazione da parte di quest’ ultima? Grazie per la risposta
Gentilissima, la risposta è affermativa, a parità però di tutte le altre condizioni richieste dalla legge. La sua richiesta omette di fornirci importanti dati necessari per una risposta esaustiva. Le anticipiamo che non occorre specificare qui, nella sezione commenti, i suoi requisiti: potrà scriverci, se vuole, una e-mail.
Buongiorno avvocato,
sono un medico neurologo attualmente assunto a tempo determinato presso un ospedale pubblico dopo aver vinto un avviso pubblico (graduatoria pubblica). Nel mese di aprile 2024 raggiungo i 18 mesi continuativi lavorati come dirigente medico in questo ospedale (data assunzione ottobre 2022). Nel periodo covid indicato dal decreto milleproroghe ero specializzando e sono stato assunto con contratto di lavoro flessibile (parasubordinato) come medico vaccinatore per una durata superiore a 6 mesi. Mi chiedevo se rientro nella stabilizzazione covid 18 mesi visto che le mansioni di neurologo e medico vaccinatore sono diverse così come l’inquadramento(lavoro parasubordinato per il primo e dirigente medico per il secondo). Grazie per il suo tempo.
Gentile Avvocato,
sono stata assunta a tempo determinato tramite concorso presso una ASL di Roma in data 16/10/2020. Da allora sono state fatte varie proroghe (tutte documentate da delibere). Sono uscite tre delibere di stabilizzazione Covid ma nessuna è ancora stata pubblicata sulla G.U. e/o BURL Regionale. Speravamo di essere stabilizzati entro giugno (l’ultimo contratto scadrà il 30/06/24). Dopo tutto questo tempo (visto che sono statti superati i 36 mesi), sono obbligati comunque a stabilizzarci?
Nel frattempo ho fatto domanda di stabilizzazione per un’altra ASL che mi chiede, in tempi inferiori ai 15 giorni di preavviso, di licenziarmi per fare il contratto con loro ma senza sapere la sede dove starò e non forniscono altre informazioni sul tipo di contratto se non all’ultimo dopo essermi licenziata. Poiché sono invalida, avrei interesse a restare nel posto dove mi trovo visto che la seconda ASL ha sedi anche molto lontane. Ho sentito parlare di “diritto di opzione” cioè della possibilità di richiedere la stabilizzazione nella ASL dove mi trovo previo nulla osta. E’ possibile? Ovviamente se avessi la certezza che la ASL dove attualmente lavoro sarà obbligata a stabilizzarci resterei dove sono. Grazie per l’attenzione e per la risposta.
la situazione che mi descrive è piuttosto delicata e richiede una consulenza specifica. Non è possibile risponderle qui a tutti i suoi quesiti: ci contatti pure per un colloquio.
salve avvocato, ho un quesito da porre, Azienda sanitaria provinciale in Sicilia, chiarimenti su una procedura di stabilizzazione precari covid indetta dalla mia azienda sanitaria, fermo restando il possesso dei requisiti per partecipare al bando ( 18 mesi di cui sei nel periodo pandemico fatti con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato) a questo periodo di anzianità può essere sommato un periodo di lavoro con contratto flessibile( co.co.co.) al fine di ottenere una posizione migliore in classifica o per la stabilizzazione diretta vanno considerati SOLO i contratti di lavoro subordinati a tempo determinato? tra l’altro nel 2023 è stato siglato un protocollo d’intesa con la regione Sicilia dove venivano stabilite le priorità si fa riferimento solo ai contratti sopra citati, mentre rimanda ad altre graduatorie e qualora ci fossero ancora posti disponibili, tutte le altre tipologie di contratto dette “flessibili”, spero di essere stato chiaro, grazie per la vostra risposta
Esattamente nel protocollo cui fa riferimento trova tutte le risposte alle sue domande: di fatto si assegna la priorità ai contratti a tempo determinato e quindi, in via subordinata ai contratti flessibili.
Salve Avvocato, all’art. 4, comma 9-quinquiesdecies, del D.L. 29 dicembre 2022, n.
198 sembra dire che i requisiti dei 18 mesi si possono maturare al 31 dicembre 24 come è possibile che con queste nuove modifiche hanno ritirato un anno portando il termine dei 18 mesi a dicembre 23?? Che senso ha? Grazie per i chiarimenti
Non è così. La norma è chiara nello stabilire che i requisiti DEVONO essere maturati al 31.12.2023. Altra cosa è l’indizione degli avvisi di stabilizzazione, che può essere autorizzata – secondo le ultime riforme – sino al 31.12.2024.
Buongiorno avvocato, ho riletto gli articoli citati e mi sembra di capire che la norma non dica questo, anzi, proroghi tutti i termini, compreso quello dell’art.1 comma 268 lettera b relativo ai 18 mesi.
La modifica cita:
“Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonche’ per garantire continuita’ nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui
all’articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e’ stabilito al 31 dicembre 2024. ”
Aggiungo che negli ultimi giorni ho visto passare delibere che confermano queste modifiche.
https://www.asl1sassari.it/wp-content/uploads/2024/01/96_PDEL_2024_0000106_stab_infermieri-1.pdf
In attesa di un suo riscontro la saluto cordialmente.
Gentilissimo, ha perfettamente ragione e la ringraziamo. A volte ci perdiamo anche noi nelle innumerevoli modifiche normative. Abbiamo aggiornato il sito con le sue giuste indicazioni. Pensi che perfino il sito “normattiva”, ossia il motore di ricerca legislativo approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, non riporta la modifica segnalata.
Buongiorno Avvocato,
volevo chiedere un chiarimento rispetto la stabilizzazione Covid e le graduatorie. Maturò in questi giorni i 18 mesi necessari a suddetta stabilizzazione e rientro in tutti i requisiti per richiederla. Non essendoci una graduatoria per il mio profilo professionale presso la mia ASL, in quanto scaduta ed essendoci diversi posti vacanti a tempo indeterminato per la mia posizione, di cui uno “ricoperto” da me causa dimissioni di una collega, cosa accade nel caso venga pubblicato un bando per formare una graduatoria? L’essere in possesso di tali requisiti prima e ricoprendo un posto vacante prima dell’indizione del concorso può essere fattore per far valere una sorta di precedenza ? Le aziende prima di bandire un concorso non dovrebbero prima occuparsi delle mobilità e stabilizzazioni ?
Buon lavoro
Si, esattamente. La stabilizzazione del personale precario dovrebbe avere una priorità rispetto alle altre forme di assunzioni, fermo restando però quello che è indicato sul PIAO; ed inoltre alla luce della motivazione eventualmente addotta dall’Amministrazione sulle ragioni della preferenza accordata al concorso.
Salve avvocato, i contratti click day nelle aziende ospedaliere rientrano nella stabilizzazione? Il contratto click day è pubblico o privato ?
I click-day non sono validi come computo per la stabilizzazione se non assistiti dal previo concorso pubblico.
Salve Avvocato, sono un ex Assistente Tecnico Informatico dell’ASP di Catania (Sicilia), reclutato con click day. Ho maturato i 18 mesi di servizio (di cui 6 mesi nel periodo Covid) nel periodo intercorrente tra lo 01/02/2021 e il 28/02/2023, successivamente ho conseguito l’idoneità con una selezione pubblica per soli titoli, nello stesso profilo, solo nel 2024. Questo è valido ai fini della stabilizzazione?
Davvero difficile risponderle con queste poche informazioni che ci fornisce. Sembrerebbe di no, comunque, proprio per il difetto della procedura concorsuale a monte.
Salve avvocato,volevo chiederle un chiarimento,assunta in asl dal 01/04/23,al 30/09/24 secondo lei raggiungo i 18 mesi per la stabilizzazione o manca un giorno grazie
raggiunge i requisiti, ma dovrebbe comunque lavorare un giorno in più. La questione andrebbe approfondita: ci contatti.
Buongiorno Avvocato,
per quanto riguarda la regione Veneto, dopo le ultime modifiche alla legge 234/21, nel caso ci fosse aperto per una ASL un concorso di stabilizzazione aperto ma che prevede i vecchi requisiti, quindi 18 mesi di cui 6 mesi di lavoro tra il 31 gennaio 2020 e 31 Dicembre 2022, questo può comunque essere considato un concorso valido oppure basato su criteri sbagliati e di conseguenza nullo?
Buona giornata e Buon lavoro
I requisiti devono essere conformi alla normativa vigente al momento dell’emanazione dell’avviso. Nel caso che mi prospetta l’avviso sarebbe illegittimo, se si conforma ai requisiti anteriori alle più recenti modifiche normative.
Buon giorno Avvocato,
In caso di una graduatoria regionale, nello specifico regione Sardegna , approvata a dicembre 2021 , qual è la scadenza della stessa? Sono rimasti invariati i due anni di validità? Nel caso in cui sia stato ampliato in numero dei posti messi a bando dopo 4 mesi, la validità decorre sempre da dicembre 2021?
La ringrazio e le auguro buon lavoro.
La scadenza delle graduatorie, in via generale, è stabilita a due anni dalla data di approvazione. L’eventuale ampliamento dei posti messi a concorso può rilevare solo quando determina una riapertura dei termini del bando e la formulazione di una nuova graduatoria destinata a sostituire la precedente: ma immagino che non sia questo il caso.