Stabilizzazione precari Covid nel decreto mille proroghe 2023: tutelati con noi
Stabilizzazione dei precari Covid: alle origini del problema
La stabilizzazione precari Covid è una chimera? Il nostro Studio ha affrontato in numerosi approfondimenti il problema della stabilizzazione dei precari, cercando di scandagliare tutti i singoli aspetti più controversi.
In questo approfondimento indagheremo, più nello specifico, la stabilizzazione precari Covid-19, ossia quella particolare procedure in favore del personale medico che ha prestato servizio all’indomani dello scoppio dalla pandemia e durante la stessa.
Tale procedura, che ricalca quella prevista dal Decreto Madia, è disciplinata dalla Legge di Bilancio per il 2022, ossia dalla legge 30 dicembre 2021 n. 234, ed in modo particolare dall’art. 1 comma 268 lettera b). La normativa è stata peraltro recentemente modificata dall’art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 (c.d. decreto mille proroghe).
La stabilizzazione precari Covid “semplificata” o “abbreviata”
Cosa dice l’art. 1 comma 268 lettera d) della Legge di Bilancio 2022 in ordine alla stabilizzazione precari Covid?
La disposizione, iniziamo subito col dire, introduce una enorme differenza rispetto alla stabilizzazione originariamente prevista dal Decreto Madia (che, precisiamo, rimane comunque in vigore), dal momento che accorcia in maniera significativa il tempo di servizio alle dipendenze dell’ente utile per far sorgere il diritto alla trasformazione del contratto precario in indeterminato.
La nuova misura riduce infatti a 18 mesi il periodo di servizio, sicché possiamo oggi parlare di una nuova “stabilizzazione precari Covid semplificata” o “abbreviata“: vediamo in che termini e a quali condizioni.
La disposizione prevede infatti che, fermo restando l’applicazione dell’art. 20 del Decreto Madia (di cui abbiamo parlato approfonditamente qui e anche qui), dal 1^ luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2024 (termine prorogato dal recente decreto mille proroghe del 2023) le Aziende Sanitarie possono assumere, a tempo indeterminato, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari nel rispetto delle seguenti condizioni:
- Abbiamo maturato al 31 dicembre 2024 (prima era il 31 dicembre 2023), alle dipendenze “di un ente” del Servizio Sanitario Nazionale, almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 (prima 30 giugno), secondo criteri di priorità definiti da ciascuna Regione;
- Siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali o selezioni pubbliche per titoli ed esami.
Ma il decreto mille proroghe del 2023 ha introdotto ulteriori novità significative.
Esso ha in particolare previsto la possibilità di stabilizzazione precari Covid anche per tutti i lavoratori del settore sanitario che, fermo il rispetto dei requisiti che abbiamo visto sopra, siano stati assunti non con contratti a tempo determinato ma con contratti di lavoro “flessibili” (vedi in questo nostro approfondimento cosa sono i contratti flessibili).
In tal caso, però, purtroppo non sarà possibile effettuare una stabilizzazione diretta (senza concorso) ma l’ente sanitario dovrà necessariamente espletare una “apposita procedura selettiva“, come dice l’art. 4 comma 9-septiesdecies del decreto legge n. 198/2022, per assumere il personale.
Questa nuova procedura, ed è la seconda grande novità del Decreto Mille Proroghe 2023, estende la stabilizzazione anche al personale dirigenziale sanitario, oltre che al personale amministrativo che opera presso gli enti sanitari: la prima versione della norma aveva infatti ingiustamente lasciato “fuori” dalla stabilizzazione gli amministrativi che lavorano presso gli enti sanitari.
Vediamo adesso nel dettaglio la stabilizzazione precari Covid, iniziando dai termini previsti dalle procedura.
Il primo periodo: la pubblicazione degli avvisi per la stabilizzazione
La norma prevede, anzitutto, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono indire le procedure per la stabilizzazione precari Covid, e dunque pubblicare i relativi “avvisi”, fino al 31 dicembre 2024.
Questo termine non ha nulla a che fare con il termine entro il quale devono essere maturati i requisiti per la procedura di stabilizzazione: esso indica semplicemente che, nel detto periodo, l’Amministrazione può avviare le procedure per stabilizzare i precari.
Naturalmente nel medesimo periodo l’Amministrazione potrà anche procedere con la stabilizzazione “ordinaria” del Decreto Madia per chi ha già maturato i 36 mesi con contratti non Covid: la scelta di attivare l’una o l’altra procedura è rimessa alla discrezionalità dell’ente, e non è infrequente che le Amministrazioni procedano parallelamente con le due stabilizzazioni, l’una ordinaria e l’altra riservata ai precari Covid, in ragione di quanto previsto dal Piano del Fabbisogno del Personale.
Il secondo periodo: il 31 dicembre 2024 con contratti a termine
Il secondo periodo importante cui occorre prestare attenzione è quello del 31 dicembre 2024: deve cioè accadere che il candidato della stabilizzazione precari covid maturi i 18 mesi complessivi di servizio entro e non oltre la data del 31 dicembre 2024.
Tale termine è stato esteso dal recente decreto mille proroghe, dal momento che, nella versione originaria della norma, il termine ultimo per conseguire i 18 mesi di servizi utili per la stabilizzazione precari covid era il 31/12/2023.
E’ importante notare, peraltro, che la norma non richiede affatto che il precario sia ancora in servizio alla data del 31 dicembre. Può dunque accadere che il precario abbia maturato il requisito dei 18 mesi, dopo essere stato assunto a tempo determinato all’esito di una procedura concorsuale, e che tuttavia egli non sia più in servizio alla data di pubblicazione dell’Avviso di stabilizzazione precari Covid.
Ebbene, in tale ultima ipotesi un eventuale Avviso che limitasse la partecipazione ai soli precari Covid ancora in servizio sarebbe chiaramente illegittimo e potrebbe essere “impugnato”, come si suol dire con linguaggio tecnico-giuridico, dinanzi al giudice del lavoro o al giudice amministrativo (a seconda della tipologia dell’avviso).
Bene, ma quali sono i contratti validi per la stabilizzazione precari Covid?
Ci siamo occupati dei contratti utili per la stabilizzazione in questo approfondimento; ne abbiamo parlato anche, più in generale, commentando il Decreto Madia.
Ebbene, la norma sulla stabilizzazione precari covid (ricordiamo ancora: art. 1 comma 268 lett. b) fa riferimento ai candidati che siano stati reclutati “a tempo determinato” e abbia maturato il servizio “alle dipendenze” di un ente del SSN.
Da questi due elementi desumiamo abbastanza facilmente che le uniche forme contrattuali ammesse per la stabilizzazione precari Covid sono i contratti a tempo determinato con vincolo di subordinazione, analogamente a quanto accade per la stabilizzazione diretta “ordinaria” prevista dal decreto Madia (art. 20 comma 1).
Nella prassi, tuttavia, non sono pochi gli Avvisi delle Aziende sanitarie che estendono la stabilizzazione precari Covid anche ai contratti “flessibili” (partite IVA, co.co.co., contratti con borsa di studio, etc.), con la conseguente necessità, in questi casi, di una verifica della legittimità della scelta ed anche delle concrete possibilità che il precario ha di partecipare alla procedure in base al contratto “flessibile” di cui è in possesso.
Oggi peraltro, come già anticipato, il decreto mille proroghe del 2023 ha introdotto un’ulteriore possibilità di stabilizzazione precari covid proprio per quanti hanno prestato servizio, durante la pandemia, con contratti di lavoro “flessibili”: in questo caso, però, la stabilizzazione avverrà previa indizione di apposite “procedure selettive”, ossia previo espletamento di veri e propri concorsi pubblici ad hoc.
Il terzo periodo: i sei mesi nell’emergenza Covid
Dei diciotto mesi che devono essere maturati alle dipendenze dell’ente la norma richiede che almeno sei di questi siano stati esercitati durante il periodo emergenziale, convenzionalmente individuato dal legislatore nel periodo che va dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 (prima era il 30 giugno).
La norma, come è evidente, non esclude affatto che non possano essere computati periodi eventualmente anteriori alla data del 31 gennaio 2020 (laddove invece, come abbiamo detto, esclude i periodi successivi al 30 giugno 2022): per cui può verificarsi il caso del precario che ad esempio, in servizio già da dodici mesi – maturati integralmente nel 2019 – sia assunto per (almeno) ulteriori sei mesi nel periodo indicato così da acquisire il diritto alla stabilizzazione precari covid.
Bene, siamo arrivati al termine del nostro approfondimento.
Se avete dubbi o volete essere assistiti in una procedura di stabilizzazione precari Covid, o se avete necessità di una specifica e qualificata consulenza per sapere quali sono i Vostri diritti e come conviene muoversi per non incappare in irregolarità che potrebbero inficiare la vostra stabilizzazione, scriveteci o chiamateci all’indirizzo e al numero che trovate nella pagina contatti.
Salve io ho iniziato a lavorare per l ASL il 16 agosto 2019 con contratto CO.CO.PRO, il 15 marzo 2021 ho finito il contratto cocopro e ho iniziato il 16 marzo 2021 un contratto subordinato determinato sempre nella stessa azienda e sempre nello stesso profilo amministrativo.Adesso la scadenza è fissata per il 31 dicembre 2021. Posso appellarmi a qualcosa? Ho la possibilità di chiedere una stabilizzazione?
Occorrerebbe valutare nel dettaglio i contratti che lei ha stipulato. In ogni caso è da escludere che possa chiedere la stabilizzazione “speciale” prevista dalla manovra di bilancio 2022. Salvo che non vi siano delle modifiche apportate in sede di ultima approvazione della normativa.
Buongiorno,
mi scuso in anticipo se le mie informazioni sono fuori Vostra regione ma nessuno sa dare informazioni precise. Volevo capire se rientro o no nella stabilizzazione legge Madia.
Vi indico i dettagli della mia anzianità di servizio :
Dal 03/12/2007 al 03/09/2008 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA presso ASL 9 con agenzia interinale
Dal 17/11/2008 al 31/03/2009 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO presso ASL TO4 con agenzia interinale
Dal 01/04/2009 al 28/02/2011 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO presso ASL TO4 con agenzia interinale
Dal 01/10/2019 al 31/10/2020 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO presso ASL TO4 con agenzia interinale
Dal 01/11/2020 ad oggi, con contratto presso ASL TO4 con scadenza il 30/04/2022 (avviso pubblico covid) ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
A fine contratto non avrò ancora i requisiti (ma arrivo a 2 anni e 4 mesi). Speravo in un rinnovo entro il 2022 così da aver i requisiti dei 3 anni negli ultimi 8 anni (faccio sempre la stessa mansione cambia solo che da agenzia interinale sono passata in aslto4 come interinale), ma le notizie ad oggi non sono positive per i rinnovi.
Leggevo anche di stabilizzazione abbreviata, e li sicuramente avrei I requisiti se rientrano gli amministratativi.
Cordiali saluti.
Rispondiamo solo a brevi quesiti in questa sezione, non a richieste di consulenze. Per quelle dovrebbe chiamarci o scriverci, grazie.
Salve Avvocato, ho un contratto libero professionale dal dic 2020 con scadenza 31/12/22 (psicologa).
Può un ente applicare parzialmente l’art. 1 co 268 lett. delle legge 234? Ovvero io che sono stata reclutata con il 2 bis (e non 2 ter) quindi senza prove selettive… può l’ente non effettuare volontariamente prove selettive volte a stabilizzare chi è stata reclutata come me ? Quindi in sintesi, facendo finta che la parte finale del co 268 lett b – che cita: alle iniziative di stabilizzazione al pedonale reclutato con forme diverse si provveda ad effettuare prove selettive…? Può un Asp o una regione (Sicilia) non applicare a pieno una legge Nazionale ? Grazie di cuore per ogni info utile
Il quesito presenta degli aspetti di novità. La questione andrebbe approfondita, per quanto non ritengo che vi sia un obbligo giuridico stringente di avviare ex post delle procedure con prove selettive “a conferma” della selezione operata ex ante senza selezione. Ho letto comunque la vostra e-mail e ritengo che la questione vada approfondita.
Buonasera, con questa manovra ci rientra solo chi ha firmato un contratto covid o anche chi ha lavorato in piena pandemia con le agenzie interinali?
Chi ha stipulato contratti con le agenzie interinali, ovverosia contratti di somministrazione di lavoro, non dovrebbe rientrare nelle misure per la stabilizzazione “speciale” prevista dalla legge di bilancio 2020/2021.
Tutto bellissimo per il mondo della sanità. E tutto quel personale che ad oggi lavora per la pandemia COVID ed assunto con contratto a tempo determinato con regolare graduatoria di merito e parlo di Amministrativi, tecnici informatici e così via, non si ha nessuna forma di diritto alla stabilizzazione? Nessuna menzione al su citato articolo 92? Esclusi totalmente?
Grazie e complimenti per l’ottimo articolo che trovo chiaro ed esplicativo.
E’ una situazione spiacevole, le do ragione. Vedremo, però, se la versione finale della norma approvata non contenga anche riferimenti al personale amministrativo.
Salve,
l’art.92 laddove dice “ Abbiamo maturato al 30 giugno 2022, alle dipendenze “di un ente” del Servizio Sanitario Nazionale, almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022” intende che possono essere sommati anche alcuni mesi fatti a tempo indeterminato presso un ente del Servizio Sanitario Nazionale?
Quello che pone è un problema “classico”, per così dire, dei procedimenti di stabilizzazione. Ne abbiamo parlato altre volte: teoricamente il periodo a tempo indeterminato non rientrerebbe nell’ambito dei contratti a termine richiesti dalla normativa per la stabilizzazione. E tuttavia non sono rari i casi in cui la stessa Azienda sanitaria provvede a computare positivamente tale periodo, per una pluralità di ragioni che qui non è possibile neppure sintetizzare. Lo Studio ha ottenuto importanti vittorie sul punto.
Buongiorno,
Le volevo chiedere se i contratti Co. Co. Co. Sono utili alla stabilizzazione dei precariato nell ambito sanitario in via di approvazione alla manovra di bilancio 2022, e se la stabilizzazione è valida in una ASL presso il quale si è già prestato servizio con contratto di lavoro subordina per un anno e interrotto volontariante e quindi differente dall attuale ASL di lavoro.
Grazie
I contratti co.co.co. in linea di massima non rientrano nello schema dei contratti subordinati ed a termine ai quali fa riferimento la manovra di bilancio di 2022. Inoltre, la stabilizzazione presso altra azienda sanitaria, diversa da quella ove si presta attualmente servizio, è possibile in linea di massima, salvo che il bando non lo esclusa espressamente.
I co.co.co. non sono previsti quali contratti validi per la stabilizzazione diretta nella manovra di bilancio 2022. Può essere computato come servizio utile anche quello maturato presso una differente Azienda sanitaria.
Salve, io sono stata assunta con contratto covid a marzo 2020 e attualmente sono in servizio con una proroga del contratto al 30 giugno 2022 con quasi nessuna possibilità di un’altro eventuale rinnovo. avendo maturato già i 18 mesi per una eventuale stabilizzazione, da come leggo nell’articolo la stabilizzazione però potrà avvenire solamente dal 1 luglio 2022 o basterà l’approvazione del milleproroghe per poter essere stabilizzata anche prima di luglio? resto in attesa di una vostra risposta. cordiali saluti
La stabilizzazione potrà avere luogo non appena matura i 18 mesi, avendo rispettato la ripartizione temporale prevista dalla norma. Tra l’altro aggiorneremo presto l’articolo alla luce dell’avvenuta approvazione della L. di Bilancio, che non ha apportato modificazioni a quanto riportato nello scritto.
Salve,
sono stato assunto con un contratto Covid presso una Azienda Sanitaria, e il 31\05\2022 maturo i miei 18 mesi avendo anche lavorato per 6 mesi continuativi come stabilisce la Legge di Bilancio. La mia domanda è questa: devo aspettare che la mia Azienda faccia un avviso di ricognizione per assunzione del personale che rientri nei requisiti oppure c’è un’ altra strada ben precisa che devo percorrere per essere stabilizzato dalla mia Azienda? Distinti saluti
Deve attendere che l’Azienda avvii il complessivo procedimento di stabilizzazione, partendo appunto dalla pubblicazione dell’Avviso di ricognizione. Prima di allora, comunque, e sul presupposto del pieno possesso di tutti i requisiti previsti dalla L. di Bilancio, potrà formulare una apposita istanza di stabilizzazione.
Salve siccome leggo che per la stabilizzazione rientrano pure le persone reclutate secondo modalità dell’art 2 ter ecc ecc per cui rientrano nella stabilizzazione anche i cococo che hanno maturato 18 mesi??
Il comma 2-ter del decreto legge n. 18 del 2020 fa riferimento agli incarichi individuali a tempo determinato, conferiti con selezione pubblica anche solo per titoli o per colloquio orale (o entrambi, a discrezione dell’azienda). Non fa riferimento ai contratti cococo.
Buongiorno avvocato, sono un medico con contratto a tempo determinato presso un’azienda ospedaliera.
Ho iniziato la mia attività lavorativa presso la stessa azienda a marzo 2020 con un contratto co.co.co. legato all’emergenza, che è proseguito per 18 mesi esatti fino al settembre 2021. Dopodichè l’azienda ha bandito un concorso (per titoli e colloquio) per contratto a tempo determinato per la stessa figura, e quindi stesse mansioni, in cui mi sono collocato in posizione utile e sono stato assunto (è quindi il contratto attuale che prosegue fino ad oggi). Mi chiedo e le chiedo, i 18 mesi svolti come co.co.co. saranno computabili ai fini della stabilizzazione diretta inserita in manovra di bilancio 2022? Grazie per l’attenzione e per i vostri preziosi articoli di approfondimento.
I contratti co.co.co. pongono sempre delicati problemi di ammissibilità in ordine al computo del servizio ai fini della stabilizzazione. Tali problemi non sono stati adeguatamente risolti dalla legge n. 234 del 2021 (bilancio per l’anno 2022), che – nella speciale stabilizzazione “abbreviata” di 18 mesi – continua a fare esclusivo riferimento ai contratti “a termine”. I quali soli, a differenza dei co.co.co, generano un rapporto di subordinazione con l’ente.
salve avvocato, ad inzio pandemia a seguito della selezione indetta dalla Protezione Civile sono stato recluato come operatore socio sanitario volontario a sostegno delle strutture sanitarie (maggio 2020), e assegnato all’ASL svolgendo il mio lavoro di oss fino al 28.2.2021, in quanto poi sempre con la stessa ASL ho vinto l’avviso pubblico bandito per l’emergenza covid, continuando ad eseguire il lavoro di oss sempre dove ero stato assegnato all’inizio stessa ASL e stesso reparto. Pertanto le chiedo il mio periodo della protezione civile dove ho svolto lo stesso che oggi svolgo con l’asl nello stesso reparto proprio con contratto fino al 31.12.2022, vale come periodo per la stabilizzazione, per il raggiungimento dei 18mesi richiesti entro giugno 22.
Diciamo che il sono in prima linea da inizio pandemia.
Grazie mille, buon lavoro.
Da quello che mi dice sembrerebbe che lei abbia i requisiti. Occorrerebbe però, come sempre, un’indagine approfondita.
Grazie mille Avvocato, entrambi i periodi lavorativi, sia il primo con la Protezione Civile volontario (durata 9mesi circa) e il secondo ASL con avviso pubblico (ancora in corso), sono entrambi a seguito di procedura selettiva pubblica per titoli.
grazie ancora, saluti
Buongiorno avvocato,
vorrei porLe un quesito. In relazione a questa nuova legge di bilancio, per le stabilizzazioni dei dipendenti a tempo determinato non del comparto sanità ma, ad esempio quello dei centri per l’impiego, rimane sempre il requisito dei tre anni di servizio o è cambiato qualcosa?
Una p.a. può agire autonomamente stabilizzando in tempi più brevi?
La ringrazio in anticipo di una sua risposta
Le novità della nuova legge di bilancio interessa solo il comparto sanità: per le altre amministrazioni rimane l’applicazione della norma generale di cui all’art. 20 Decreto madia. Una p.a. può stabilizzare nei tempi previsti dal legislatore, senza possibilità di deroghe.
Buonasera Avvocato,
Sono un medico assunto con contratto SSN per l’emergenza COVID presso un ospedale e vorrei chiederle se avendo preso servizio il 13 Gennaio 2021 e non avendo precedenti anzianità prima di tale data, al 30 giugno 2022, scadenza del termine, avrò maturato i 18 mesi di servizio utile, oppure Gennaio 2021 non mi verrà considerata come mensilità e quindi per “12 giorni” soltanto non rientro nei criteri di stabilizzazione diretta.
Grazie e come sempre, buon lavoro
Temo che non possa rientrare nella stabilizzazione semplificata della L. Bilancio, dal momento che la finestra temporale considerata dalla norma per la maturazione dei 18 mesi è solo quella che va dal 31 gennaio 2020 al 30 giugno 2022.
Buongiorno avvocato sono un operatore socio sanitario in servizio presso Asl dal 01/09/2019 a tutt’oggi lavoro con la stessa Asl in questo arco di tempo ho prestato servizio presso reparto covid e avrei il requisito per stabilizzazione 18 mesi secondo lei esserndro entrato tramite avviso pubblico ho diritto a stabilizzazione breve?
Da quello che mi dice, sembrerebbe proprio di si.
Buonasera,
Sono un medico assunto a tempo determinato a Maggio 2020. Non sono stato reclutato per l’emergenza specificatamente per l’emergenza covid, ma ho lavorato nel periodo covid maturando i 18 mesi.
Mi chiedo come leggo dalla legge, se la stabilizzazione tocchi anche a me.
Grazie delle risposta
Cordialmente
Paolo
In linea di massima la specializzazione “covid” dovrebbe essere applicata anche a lei. Deve però in qualche misura risultare, anche formalmente, l’attinenza delle mansioni da lei espletate con le specifiche necessità imposte dal contenimento della diffusione dei contagi.
Buona sera avvocato!
Sono un medico specializzando, sono stata assunta con contratto Co.Co.Co COVID presso la mia stessa azienda universitaria. La durata del mio contratto è superiore ai 18mesi. Il mio rapporto di co.co.co. credo che simuli un vero e proprio contratto di lavoro subordinato a termine, in quanto in concreto ho da sempre lavorato con colleghi che hanno un contratto di lavoro subordinato, senza alcuna differenza di turni, festivi, notti. C’è qualche margine per ambire ad una stabilizzazione?
Sembrerebbe di si, da quanto mi scrive. Ma temo che debba finire il suo percorso di specializzazione.
Se ho capito bene, io che sono stato assunto come tecnico sanitario attraverso selezione pubblicA il 16 luglio 2021, avendo maturato almeno 6 mesi di servizio in periodo di pandemia, avendo inoltre una proroga del contratto fino al 31 dicembre (completando quindi i 18 mesi), posso fare richiesta di stabilizzazione diretta, ammesso che l’azienda sanitaria per cui lavoro abbia stabilito come termine ultimo di maturazione dei 18 mesi di lavoro al 31 dicembre 2022.
Purtroppo il termine ultimo di maturazione dei 18 mesi è stabilito dal legislatore al 30 giugno 2022, non al 31 dicembre 2022.
Avvocato Buonasera,
sono un Operatore Sanitario (Psicologo) assunto il 1 Marzo 2020 in ASL a Roma, dopo procedura concorsuale, con contratto a tempo determinato. Pur non avendo firmato un contratto per emergenza Covid, ho lavorato nel periodo Covid e rientro nei requisiti temporali in virtù del rinnovo fino al 31 Dicembre 2022 (18 mesi di cui 6 continuativi). A suo avviso ho diritto alla stabilizzazione?
Il rinnovo dei contratti Covid o assimilati fino al 31 dicembre 2022, purtroppo, non è stata accompagnata da una modifica della speciale disciplina della stabilizzazione Covid, la quale continua a prevedere che i 18 mesi debbano in ogni caso essere maturati al 30 giugno 2022.
Salve avvocato,
Sono un perfusionista assunto grazie ad un avviso pubblico covid, ad oggi ho maturato i 6 mesi in periodo covid ma non ho maturato i 18 mesi totali. Verrò rinnovato dall’amministrazione fino al 31 dicembre 2022 e in quel caso riuscirei a maturare i 18 mesi totali necessari. Ci sono margini per la stabilizzazione perchè in amministrazione mi hanno detto che per ora non è possibile presentare alcun tipo di domanda per la stabilizzazione?
Grazie mille per la disponibilità. Cordiali saluti
Temo non potrà usufruire della stabilizzazione Covid, dato che i requisiti devono essere maturati al 30 giugno 2022. A nulla rilevando la circostanza del rinnovo contrattuale autorizzato da alcune regioni (non da tutte, peraltro).
Buongiorno, alla luce dell’approvazione della legge di Bilancio, è stato chiarito entro che data deve essere conseguito il periodo di servizio dei 18 mesi?
Nel mio caso: avendo 12 mesi di servizio a breve (fine giugno 2022), ci sarebbe ancora la possibilità di essere stabilizzato compiendo i 18 mesi a dicembre 2022?
Grazie.
Il periodo dei 18 mesi deve essere conseguito entro il termine del 30 giugno 2022.
Salve la mia domanda è prettamente tecnica e riguarda un avviso di stabilizzazione dell asp di Siracusa
Sono un infermiere avente diritto alla stabilizzazione Covid
Nell avviso si fa riferimento alla scelta da parte dell azienda per gli aventi diritto (18 mesi + 6 covid) della procedura di cui all articolo 268 comma B della legge 234/2021 di procedere con prova scritta, orale e pratica equiparandolo di fatto a un concorso pubblico.
A quanto mi risulta il comma B dovrebbe essere inteso:
1)per gli operatori sanitari e sociosanitari con rapporto subordinato a tempo determinato con azienda del SSN a cui non si applicano prove selettive (perchè non menzionate -stabilizzazione diretta-)
2 per il personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate punto 1 si provvede previo espletamento di prove selettive (stabilizzazione indiretta)
Può l azienda decidere di di equiparare tipologie di profili e di contratto nonostante il DL 234 distingua percorsi diversi?
Grazie per la risposta
Lorenzo
Riflessione molto interessante. Ha ragione: si tratta di profili diversi, sicchè bisognerà valutare di impugnare direttamente il bando dinanzi al Giudice amministrativo nei canonici 60 giorni dalla pubblicazione (salva la sospensione feriale nel mese di agosto). Ci contatti
Buonasera, gli psicologi (senza specializzazione in spicoterapia, ma comunque in fase di conseguimento) reclutati con click day in Sicilia non sono stati rinnovati dopo il 28/02/23, Gli psicoterapeuti invece rinnovati. Mi chiedevo ma se per l’emergenza pandemica la nostra laurea (senza specializzazione) andava bene, come mai adesso che si parla di stabilizzazione siamo considerati in mancanza dei requisiti ? Si potrebbe eccepire qualcosa in merito ? Come ad esempio la stabilizzazione in attesa del conseguimento del titolo ? Grazie Francesco
Si, è un tema piuttosto dibattuto. Un ipotetico avviso di stabilizzazione potrebbe eventualmente inserire una clausola che consenta l’ammissione temporanea a quanti siano in attesa di conseguire il titolo: ma si tratta di una scelta discrezionale dell’ente sanitario, dal momento che la legge nulla dispone in merito.
Gentile Avvocato,
a seguito dell’attuazione del decreto mille proroghe 2023 per la stabilizzazione dei precari covid, dal 28/02/2023 non sono stati rinnovati i contratti del personale tecnico informatico e collaboratori ingegneri. L’ Asp di appartenenza ha proceduto con il rinnovo del personale del ruolo amministrativo( assistenti amministrativi e collaboratori), prevedendo un apposito piano per la stabilizzazione. Da questa iniqua esclusione, avendo tutti i requisiti previsti, si potrebbe al momento eccepire qualcosa in merito?
Grazie in anticipo per la sua eventuale risposta e buon lavoro.
L’esclusione iniqua del personale tecnico informatico e dei collaboratori ingegneri, in quanto non rientranti nel ruolo amministrativo, è purtroppo un effetto voluto dalla legge. Occorrerebbe sollevare una questione di costituzionalità per avere la speranza di eliminare la norma che esclude dalla stabilizzazione abbreviata covid tale categoria professionale, che pure ha prestato il proprio servizio durante la pandemia ed in situazione di emergenza.
Sono stata assunta in qualità di Dirigente Farmacista, con contratto di lavoro a tempo determinato in data 1 maggio 2022, sono stata precedentemente assunta, presso altra azienda sanitaria, nella stessa qualifica nel periodo dal 6 settembre 2016 al 31 ottobre 2017. Posso con questi requisiti, partecipare all’avviso di mobilità indetto dalla mia azienda con scadenza il 30 aprile 2023? Grazie
Salve, nel nostro articolo parliamo di stabilizzazione e non di mobilità, che è un’altra modalità assunzione. Potrà partecipare all’avviso se ha i requisiti previsti dal bando di mobilità, di cui naturalmente non conosciamo i contenuti.