segni di riconoscimento
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Segni di riconoscimento nei concorsi pubblici: 5 errori devastanti che portano all’esclusione

Il principio dell’anonimato nello svolgimento di una prova concorsuale rappresenta una delle garanzie fondamentali per assicurare l’imparzialità delle procedure selettive nella pubblica amministrazione.

Ad esempio, durante la correzione delle prove scritte, la commissione esaminatrice non deve essere in grado di identificare il candidato autore dell’elaborato. Questo principio è finalizzato a garantire la parità di trattamento tra i partecipanti e a evitare qualsiasi possibile favoritismo.

Tuttavia, nel perimetro dei concorsi pubblici, emergono spesso controversie su cosa possa essere considerato “segni di riconoscimento” idonei a violare l’anonimato della prova.

Come verrò approfondito nel prosieguo, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che non ogni elemento potenzialmente identificativo comporta automaticamente l’annullamento della prova.

Che cos’è un “segno di riconoscimento”

Nell’ambito dei concorsi pubblici, si parla di segni di riconoscimento quando un elemento (“segno”) inserito nell’elaborato è potenzialmente idoneo a rendere identificabile il candidato.

Si tratta, ad esempio, di:

a) riferimenti personali o autobiografici;

b) simboli o segni grafici particolari;

c) utilizzo “improprio” di nomi, luoghi o elementi distintivi.

Tuttavia – ed è questo il punto cruciale – non ogni elemento potenzialmente riconducibile a un candidato comporta automaticamente la violazione dell’anonimato.

Quando un segno di riconoscimento annulla davvero la prova

La giurisprudenza amministrativa è ormai consolidata nel ritenere che, affinché un segno possa determinare l’annullamento della prova, devono ricorrere due condizioni fondamentali:

1. Idoneità oggettiva del segno: quest’ultimo deve essere concretamente idoneo a rendere riconoscibile l’autore dell’elaborato;

    2. Carattere non casuale (intenzionalità): Il segno deve essere tale da far presumere una volontà – anche solo potenziale – di rendersi riconoscibile.

    In altre parole, errori materiali, cancellature o elementi “fisiologici” della scrittura non sono sufficienti, se non accompagnati da ulteriori elementi significativi.

    Sotto tale profilo, è opportuno citare la più recente giurisprudenza:

    Al fine della valutazione dei segni di riconoscimento nella prova scritta di un concorso, ed a salvaguardia della par condicio tra i candidati, le commissioni non possono ispirarsi a concezioni rigorosamente formalistiche (apposizione di un segno atipico, cancellatura), atteso che la regola dell’anonimato degli elaborati scritti, anche se essenziale, non può essere intesa in modo così assoluto e radicale da comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sia solo ipotizzabile il riconoscimento dell’autore del compito“: Consiglio di Stato sez. V, 23/05/2025, n. 4522

    Esempi pratici: quando la prova NON deve essere annullata

    Di regola, le esclusioni risultano illegittime proprio perché fondate su interpretazioni eccessivamente “sproporzionate” sui segni di riconoscimento.

    Non costituiscono normalmente segni di riconoscimento:

    – cancellature o correzioni;

    – numerazione delle pagine;

    – errori formali nella stesura;

    riferimenti generici a luoghi o persone.

    In questi casi, l’annullamento della prova può risultare sproporzionato e quindi impugnabile.

    Il Tar abruzzo accoglie il ricorso e dispone la correzione della prova.

    In un caso recente patrocinato dal nostro Studio Legale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sede di L’Aquila, il ricorrente era stato escluso da un concorso pubblico con una motivazione estremamente generica (“non valutabile”), senza che la sua prova scritta fosse neppure corretta.

    L’esclusione era stata giustificata dalla Commissione sulla base della presunta presenza di segni di riconoscimento, individuato nell’indicazione, all’interno dell’elaborato, di nomi di persone potenzialmente riconducibili a soggetti operanti nel contesto istituzionale abruzzese.

    Ebbene, a seguito del nostro ricorso Tar (se nei hai piacere puoi visionare qui ulteriori casi vinti dal nostro Studio) quest’ultimo ha accolto integralmente la nostra richiesta di riammissione del candidato nella procedura concorsuale, formulata con domanda cautelare, ritenendo che non sussistessero ragioni ostative all’ammissione del ricorrente alle successive fasi concorsuali .

    In particolare, il Tribunale, con l’Ordinanza n. 43 dell’11 marzo 2022 (che puoi leggere integralmente qui) ha evidenziato l’illegittimità della scelta della Commissione di non procedere alla correzione della prova scritta ed inoltre di escludere il candidato sulla base di una valutazione aprioristica e non adeguatamente motivata

    Accogliendo il ricorso Tar, dunque, è stata decisa:

    la sospensione degli atti impugnati che avevano determinato l’esclusione;

    la correzione della prova scritta, mai valutata, da parte di una diversa Commissione;

    la garanzia dell’anonimato mediante inserimento dell’elaborato tra altre prove già corrette;

    l‘ammissione con riserva alla prova orale, in caso di superamento della prova scritta.

    Il principio affermato: non ogni riferimento è un segno di riconoscimento

    La decisione assume particolare rilievo perché conferma un principio fondamentale, e cioè quello secondo cui la mera indicazione di nomi o riferimenti nella stesura di un elaborato scritto (sia esso un “compito”, sia esso un test a risposta multipla), anche se riconducibili a contesti territoriali o istituzionali, non può automaticamente essere qualificata come segno di riconoscimento tale da giustificare l’esclusione.

    E veniamo adesso ad un piccolo approfondimento sulle più recenti novità normative.

    Dovete infatti sapere che, a seguito della riforma introdotta dal d.P.R. n.82 del 16 giugno 2023 (ossia il nuovo Regolamento che innova alcune delle regole già vigenti sui concorsi nel pubblico impiego) si è creato un grande equivoco.

    Tale Regolamento ha infatti abrogato l’art. 14 del d.P.R. n. 487 del 1994, ossia la norma che conteneva una disciplina analitica e dettagliata dei numerosi adempimenti formali che erano posti a carico dei singoli concorrenti (e della commissione di concorso) in caso di svolgimento di prove concorsuali scritte, e nella quale veniva espressamente riportato – tra le altre cose – che i candidati dovessero inserire l’elaborato scritto “nella busta grande” e “senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno“.

    Tale conclusione è tuttavia errata.

    Ed infatti, come ha chiarito il Consiglio di Stato con la recentissima sentenza n. 6284/2025, sez VII, pubblicata il 17 luglio 2025 (che puoi consultare qui integralmente) tale principio non è stato abrogato, continuando a trovare il suo fondamento nei principi costituzionali di imparzialità, uguaglianza e buon andamento della Pubblica Amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), come già affermato da altra giurisprudenza (si fa riferimento qui in particolare, tra le altre, alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 3323 del 23 maggio 2019).

    In tale prospettiva, il Collegio ha ribadito un passaggio fondamentale: l’anonimato non è una regola “accessoria”, ma un principio generale che vincola l’azione amministrativa anche in assenza di una norma regolamentare specifica.

    Difatti, da un lato, è stato affermato che:

     è evidente che la fonte normativa primaria di tale principio di anonimato non può essere identificata nella norma “a valle” dell’art. 14 del d.P.R. n. 487 del 1994, bensì nei superiori principi costituzionali di imparzialità e buon andamento che governano “a monte” l’azione della P.A. in fase di reclutamento del personale (cfr. art. 97 cost.).e per questo blocco.

    Dall’altro lato, si è specificato che:

    il d.P.R. n. 487 del 1994 – pur avendo subìto (per effetto del già citato d.P.R. n. 82 del 2023) l’espunzione del summenzionato art. 14 – ha al contempo subìto anche l’introduzione dell’art. 8 comma 3, il quale dispone che “Le prove di esame si svolgono secondo le modalità di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. Orbene, il richiamato art. 35 quater, co. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, dispone a sua volta che “Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si svolgono con modalità che ne garantiscano l’imparzialità, l’efficienza, l’efficacia e la celerità di espletamento, che assicurino l’integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni”

    La pronuncia è particolarmente rilevante perché estende tale principio anche alle prove pratiche, quando queste si traducono in un elaborato scritto. In questi casi, infatti, l’anonimato deve essere garantito esattamente come nelle prove scritte tradizionali, salvo solo le ipotesi in cui la natura stessa della prova comporti un contatto diretto tra candidato e commissione

    Considerazioni conclusive.

    Il tema dei segni di riconoscimento e dell’anonimato nei concorsi pubblici va ben oltre una questione puramente teorica: è il punto in cui si misura, concretamente, l’equilibrio tra regole e tutela dei diritti dei candidati.

    Come abbiamo visto, non è sufficiente richiamare il principio di anonimato per giustificare un’esclusione. Occorrono motivazioni chiare e, soprattutto, il rispetto dei principi fondamentali che regolano l’accesso alla Pubblica Amministrazione. Quando questi elementi vengono meno, il candidato non è affatto privo di strumenti per difendersi.

    Ed è proprio in questi casi che emerge una realtà spesso sottovalutata: molte esclusioni possono essere illegittime e, soprattutto, contestate con successo: qui di seguito puoi consultare un nostro approfondimento circa gli errori da non commettere in sede concorsuale.

    Le più recenti pronunce lo confermano: l’anonimato non può trasformarsi in un pretesto per escludere, ma deve rimanere una garanzia di imparzialità. E quando viene interpretato in modo eccessivo o distorto, si apre uno spazio concreto per intervenire.

    Per questo, se nutri dubbi sulla tua esclusione o ritieni che la tua prova non sia stata correttamente valutata, il consiglio è uno solo: informati bene!

    Un’attenta analisi degli atti, dei verbali e delle motivazioni può fare la differenza tra un’esclusione definitiva e una concreta possibilità di riammissione, come abbiamo già visto in un altro nostro approfondimento relativo alle 7 cose da conoscere per un efficace ricorso esclusione concorso pubblico.

    Scrivici compilando il modulo nella pagina contatti qui: ti risponderemo entro 24 ore per individuare insieme la soluzione migliore per la tutela dei tuoi diritti.

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