Ritiro della carta di circolazione NCC nel 2021: come tutelarsi legalmente
Il ritiro della carta di circolazione NCC.
Il nostro Studio Legale è da anni impegnato nella preparazione dei ricorsi a tutela dei titolari della autorizzazione NCC (acronimo che sta per “Noleggio Con Conducente”) avendo prestato servizio sia per singole aziende che per primarie multinazionali del settore.
In tale ambito, come particolarmente noto agli operatori, si pone con sempre maggiore frequenza il problema del ritiro della carta di circolazione NCC per violazione dell’art. 85 del Codice della Strada e delle altre normative di origine statale e comunale.
L’art. 85, che rappresenta la base normativa per la disciplina del servizio di NCC, commina infatti delle sanzioni piuttosto pesanti in caso di trasgressione del complesso dei doveri legati al noleggio, che possono culminare con il ritiro della carta di circolazione NCC e dell’autorizzazione.
Per questo motivo, nel nostro approfondimento intendiamo indagare la questione del ritiro della carta di circolazione NCC, in particolare per violazione della normativa inerente il foglio di servizio, al fine meglio di prospettarvi ogni possibile via legale per la tutela della Vostra posizione.
Ricorso avverso il ritiro della carta di circolazione NCC: quando proporlo?
Il ritiro della carta di circolazione NCC può essere annullato mediante un apposito ricorso, che può essere presentato, con l’assistenza di un legale specializzato nel settore, dinanzi al Giudice di Pace o al Prefetto territorialmente competente.
Diverse sono ovviamente le tempistiche del ricorso avverso il ritiro della carta di circolazione, che è di 60 giorni se si intende procedere dinanzi al Prefetto, ovvero di 30 giorni dall’accertamento della violazione se si vuole ricorrere davanti al Giudice di Pace.
Ritiro della carta di circolazione NCC e foglio di servizio.
Un caso particolarmente frequente di ritiro della carta di circolazione NCC si ha quando al titolare dell’autorizzazione viene rimproverata la violazione dell’obbligo di tenuta del foglio di servizio.
Ma quali sono le specifiche del foglio di servizio?
Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell’interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; e) dati del fruitore del servizio.
A loro volta, le sanzioni sono previste dall’art. 11-bis della Legge n. 21 del 1992, secondo cui:
“Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l’inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:
a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla prima inosservanza; b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla seconda inosservanza; c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla terza inosservanza; d) con la cancellazione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla quarta inosservanza“.
Inoltre l’art. 85 comma 4 C.d.S. prevede che “Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un’autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 173 a Euro 695 e, se si tratta di autobus, da Euro 431 a Euro 1.734. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa del ritiro della carta di circolazione e conseguente sospensione di validità della stessa per un periodo da due a otto mesi.
Omessa tenuta del foglio di servizio: la Circolare Min. Interno n. 1840 del 2019.
Della questione del ritiro della carta di circolazione per omessa tenuta del foglio di servizio ha avuto modo di occuparsi il Ministero dell’Interno che, fra le altre, con la Circolare n. 300/A/1840/19/149/2019/01 del 28 febbraio 2019 ha chiarito che la legge n. 12 /19 prevede l’obbligo del conducente di compilare e conservare a bordo del veicolo il foglio di servizio in formato elettronico, oggi sostituito nelle more dell’adozione dei decreti attuativi da una versione cartacea, numerata progressivamente nelle singole pagine, da depositarsi in copia autentica presso la rimessa ed allo scopo di consentire al conducente di adempiere a tale obbligo di deposito si reputa che ciascun servizio debba essere annotato in una pagina numerata.
Il mancato rispetto di tale previsione, tuttavia, se sono adempiute le altre formalità obbligatorie, non può essere sanzionato ai sensi dell’art. 85 del Codice della Strada.
Ritiro della carta di circolazione NCC: il punto di vista della Corte Costituzionale.
La Corte Costituzionale è recentemente intervenuta sul tema del ritiro della carta di circolazione, per omessa tenuta del foglio di servizio, con la sentenza n. 56 del 2020.
Essa ha in particolare stabilito che l’obbligo di ricevere le richieste di prestazioni e le prenotazioni presso la rimessa o la sede, anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici, e l’obbligo di compilare e tenere un “foglio di servizio” (art. 11, comma 4, quarto, quinto e sesto periodo, della legge n. 21 del 1992, come sostituito dall’art. 10-bis, comma 1, lettera e), costituiscono misure non irragionevoli e non sproporzionate.
Esse appaiono infatti per un verso adeguate ad assicurare l’effettività del fondamentale divieto per i vettori NCC di rivolgersi a un’utenza indifferenziata senza sottostare al regime del servizio pubblico di piazza, e per altro verso impositive di un onere a carico dei vettori NCC rapportato alle caratteristiche del servizio offerto – che presuppone pur sempre un’apposita e nominativa richiesta di prestazione – e non eccessivamente gravoso, essendo possibile farvi fronte senza un aggravio dell’organizzazione dell’azienda, che presuppone comunque la necessità di una sede o di una rimessa come base dell’attività aziendale.
Le recenti bozze dei decreti attuativi del MIT
In data 2 luglio 2020 il MIT ha presentato le bozze dei decreti attuativi inerenti le modalità di compilazione e tenuta del foglio di servizio, le quali – in attesa della loro definitiva approvazione – certamente costituiscono un punto di riferimento per studiare l’opposizione al ritiro della carta di circolazione.
Le richiamate bozze individuano come segue i dati del foglio di servizio: a) targa dell’autovettura o della motocarrozzetta; b) nome e cognome del conducente; c) chilometri, data e orario alla partenza e all’arrivo; d) dati del fruitore del servizio NCC, consistenti nella denominazione e ragione sociale del committente oppure nell’abbreviazione del cognome e del nome fino alla seconda lettera della persona fisica, qualora essa sia contemporaneamente committente e passeggero del medesimo servizio NCC oppure qualora il committente non svolga un’attività economica al cui esercizio è direttamente funzionale la prestazione del servizio NCC; e) denominazione e codice fiscale del vettore NCC; f) Comune che ha rilasciato l’autorizzazione; g) estremi dell’autorizzazione comunale per svolgere i servizi NCC, riportati nella carta di circolazione dell’autovettura o motocarrozzetta; h) luogo, data ed orario di inizio del servizio NCC previsti nella prenotazione e quelli effettivi; i) luogo, data ed orario di fine servizio effettivi; l) data e orario dell’inserimento della prenotazione di ogni singolo servizio, che è antecedente rispetto all’orario di inizio del medesimo servizio NCC prenotato di cui alla lettera h); m) dati di generazione e codice identificativo del foglio di servizio.
La carta di circolazione e la protezione dei dati personali.
Un aspetto particolarmente delicato è quello che attiene alla protezione dei dati personali contenuti nella carta di circolazione, i quali – nella attuale disciplina – sono esposti al rischio di una loro concreta violazione.
Di tale aspetto si è interessato lo stesso Ministero dei Trasporti (MIT) il quale in effetti, nelle bozze dei decreti attuativi relativi alle modalità di tenuta del foglio di servizio (v. sopra), ha richiamato l’attenzione sul vigente Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali ed ha enunciato esplicitamente l’intenzione di richiedere il parere della Autorità della Privacy, lasciando dunque presagire l’illegittimità della normativa del settore NCC relativamente alle indicazioni da apporre nel foglio di servizio.
Riteniamo allora che il provvedimento di ritiro della carta di circolazione, sulla base di quanto si è detto, possa essere impugnato dinanzi all’Autorità Giudiziaria facendo valere la violazione della normativa sulla protezione dei dati personali.
Sul punto il Garante per la protezione dei dati personali, con apposita segnalazione al Governo resa in data 16 maggio 2019, (https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9114991), che è di notevole interesse in merito al problema del ritiro della carta di circolazione, ha specificato che
Conclusione: come annullare il ritiro della carta di circolazione.
Concludendo, il ritiro della carta di circolazione per omessa o irregolare tenuta del foglio di servizio può essere impugnato facendo leva sulle conseguenze giuridiche che discendono dalla mancata adozione del parere dell’Autorità posta a presidio della protezione dei dati personali.
La violazione del Regolamento europeo in materia di riservatezza, è un dato che dunque giustifica la richiesta di annullamento del ritiro della carta, in quanto si è di fronte ad una ipotesi che impone l’obbligo di disapplicazione dell’art. 11 legge 21 del 1992 nella parte in cui prevede disposizioni illegittime circa la tenuta e la conservazione del foglio di servizio.
Infatti tale disciplina viola i canoni previsti dall’art. 5 del Regolamento europeo in materia di riservatezza, secondo cui i dati personali raccolti devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (la c.d. «minimizzazione dei dati»).
Le nostre argomentazioni sono state accolte ultimamente anche dal Giudice di Pace di Lucca, con l’ordinanza resa nel recente giudizio R.G. 3526 del 2020, che ha sospeso provvisoriamente l’efficacia del contestato provvedimento di ritiro della carta di circolazione NCC.
Il quale Giudice ha disposto che “nelle more del procedimento, viste le deduzioni in punto di fatto e di diritto avanzate da parte ricorrente, considerato il pericolo di un grave pregiudizio per parte ricorrente, considerato anche il tempo occorrente per la decisione, stante il perdurare della emergenza epidemiologica, visto l’art. del decreto legislativo n. 150 del 2011, in accoglimento dell’istanza, allo stato degli atti sospende provvisoriamente l’efficacia esecutiva del provvedimento opposto”.
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Il nostro Studio Legale ha maturato una vasta esperienza nella disciplina NCC e può aiutarti ad annullare il provvedimento di ritiro della carta di circolazione.
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Ho fatto ricorso il foglio di servizio era compilato bene e non me lo hanno chiesto bensi mi hanno contestato delle incongruenze sul voucher e possibile xhe mi accettano la sospensiva…
Non abbiamo compreso il suo quesito, mi dispiace.