Riforma concorsi pubblici 2023: le ultime novità e la c.d. norma “taglia idonei”.
La Riforma Concorsi Pubblici 2023 si è attualizzata con la pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica (di seguito: DPR) n. 82 nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 150 del 29 Giugno 2023; dunque, il nuovo Regolamento Concorsi Pubblici, contenuto nel predetto DPR, è entrato in vigore il 14 Luglio 2023, ovvero 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’obiettivo di tale riforma, che introduce cambiamenti significativi nei requisiti di accesso ai concorsi pubblici, è quello di imprimere un deciso cambio di passo ai tempi, di regola lunghi, di espletamento delle procedure concorsuali, oltre ad implementare quella svolta digitale che dovrebbe garantire, in linea teorica, una maggiore trasparenza delle predette procedure.
Occorre precisare che le disposizioni del predetto Regolamento non si applicano alle procedure di reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale e dei segretari comunali.
Tale riforma va ad innestarsi sul panorama concorsuale in parte già modificato del decreto legge 22 aprile 2023, n.44 (c.d. Decreto PA o Decreto Assunzioni) e dal seguente Decreto PA BIS, convertito in legge nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.190 del 16-08-2023 del 16 agosto 2023 (Legge 10 agosto 2023 n. 112 recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione di PA, agricoltura, sport e lavoro).
In particolare, se stai leggendo il presente articolo sicuramente avrai sentito citare più volte la c.d. norma “taglia idonei“, prevista dall’art. 1 bis del suindicato Decreto Assunzioni, secondo la quale solo i candidati che rientrano nel 20% dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi potranno essere considerati, per l’appunto, idonei.
Ebbene, sin dalla sua entrata in vigore, da parte degli operatori del diritto e, soprattutto, da parte degli aspiranti candidati a partecipare ai concorsi pubblici, vi è stato un forte disagio avverso la norma “taglia idonei”, considerata la forte limitazione all’utilizzo dello scorrimento delle graduatorie che essa prevedeva (e, in parte, prevede).
Per tale motivo, come si vedrà nel prosieguo, col c.d. Decreto PA Bis il Legislatore ha mitigato la portata applicativa della predetta norma apportando dei correttivi.
Prima di andare avanti con il nostro articolo, ti ricordo altri nostri approfondimenti che potrebbero interessarti in materia di concorsi pubblici.
La riforma concorsi pubblici: le modifiche al d.p.r. n. 487 del 1994.
Il nuovo Regolamento è composto da quattro articoli, seppur le disposizioni che vi interessano maggiormente sono racchiuse nell’articolo 1, rubricato “Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487”.
Nello specifico, le finalità principali che la predetta riforma vuole raggiungere possono essere così riassunte:
- snellimento della disciplina concernente l’accesso agli impieghi delle pubbliche amministrazioni;
- aggiornamento e digitalizzazione delle procedure concorsuali;
- inserimento di misure che possano effettivamente garantire la parità di genere e contestuale aggiornamento dei titoli di riserva/preferenza.
Di seguito, approfondiremo gli aspetti più rilevanti della riforma.
Le modalità di accesso e i requisiti generali previsti dalla riforma concorsi pubblici.
L’articolo 1, comma 1, lettera a) del nuovo Regolamento sostituisce il precedente articolo 1, rubricato “Modalità di accesso”.
Ebbene, le previsioni più rilevanti della riforma concorsi pubblici sono le seguenti:
- è previsto che la pubblica amministrazione che bandisce il concorso pubblico adotti la tipologia selettiva (concorso per esami; concorso per titoli ed esami; corso-concorso) maggiormente in armonia con la specificità dei profili professionali richiesti nel bando;
- nello svolgimento delle procedure concorsuali devono essere tenuti in considerazione i principi di imparzialità, efficienza ed efficacia, e raffrontarli con i fabbisogni dell’amministrazione reclutante;
- l’espletamento di tutta la procedura concorsuale deve essere connotata dalla celerità della stessa;
- è prevista la possibilità di utilizzare sistemi automatizzati per l’espletamento di forme di preselezione e selezione decentrate per circoscrizioni territoriali;
- è messo in risalto il dato per cui l’assunzione a tempo determinato e indeterminato presso le pubbliche amministrazioni avviene tramite l’espletamento di concorsi pubblici fondati sul rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”);
- in merito alle “procedure” per le quali viene richiesto il solo requisito dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, per il reclutamento del personale si procede mediante avviamento a selezione degli iscritti negli elenchi tenuti dai Centri per l’impiego, che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa di settore.
Come già evidenziato in premessa, le disposizioni della riforma concorsi pubblici 2023 non interessano:
- il personale del Sistema Sanitario Nazionale,
- i Segretari Comunali;
- i soggetti di cui all’articolo 3, commi 1, 1 bis e 2 del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. personale in regime di diritto pubblico).
L’articolo 1, comma 1, lettera b) del nuovo Regolamento Concorsi Pubblici, invece, sostituisce il precedente articolo 2, rubricato “Requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego”.
In sintesi, i soggetti interessati a partecipare alle procedure concorsuali devono possedere i requisiti generali che seguono:
- cittadinanza italiana o requisiti previsti per cittadini stranieri, maggiore età, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica allo specifico impiego se richiesta e possesso dei titoli di studio e delle esperienze lavorative richieste dal bando di concorso.;
- è ora consentito l’accesso alle selezioni anche alle persone titolari dello status di rifugiato che hanno diritto alla protezione sussidiaria o al “diritto di asilo”, oltre che ai cittadini italiani e dell’UE;
- possono partecipare ai concorsi pubblici anche tutti i cittadini dell’Unione Europea che siano titolari del diritto di soggiorno o possiedano un permesso di soggiorno UE di lungo periodo;
- la partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe previste dai regolamenti delle singole amministrazioni in relazione alle necessità oggettive del servizio;
- le amministrazioni hanno la facoltà di sottoporre i vincitori di concorso a visite mediche di controllo, conformemente alla normativa vigente.
il bando di concorso e il portale InPA.
La lettera c) del nuovo regolamento della riforma concorsi pubblici 2023, che sostituisce il precedente articolo 3, rubricato “Bando di concorso”, prevede la pubblicazione del bando di concorso nel portale InPa e presso il sito istituzionale della pubblica amministrazione procedente: in sintesi, non è più prevista la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Inoltre, su esplicita sollecitazione formulata dal Consiglio di Stato, sono stati introdotti degli strumenti atti a ridurre il più possibile il contenzioso derivante dall’utilizzazione di tecnologie informatiche nella presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici.
Per quanto concerne il contenuto del bando, si rimanda per una lettura attenta a quanto previsto dalla suindicata lettera c) del nuovo articolo 1.
La lettera d) prevede che a tutte le procedure concorsuali si partecipi esclusivamente mediante registrazione gratuita al Portale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzionale pubblica www.InPA.gov.it.
Le categorie riservatarie e la parità di genere nella riforma concorsi pubblici.
La riforma concorsi pubblici 2023 mira a garantire una effettiva tutela per la parità di genere,
Per garantire tale tutela, i bandi devono indicare la percentuale di rappresentatività di ciascun genere appartenente all’amministrazione procedente, calcolata alla data di adozione del bando di concorso.
Nell’ipotesi in cui la differenza percentuale di rappresentatività tra i generi superi il 30%, a parità di titoli e meriti, sarà data precedenza al genere meno rappresentato.
Non solo. La riforma concorsi pubblici prevede che le prove concorsuali debbano essere svolte attraverso l’adozione di misure compensative per coloro che soffrono di disturbi specifici di apprendimento (DSA).
Per quanto attiene le tutele per le donne in gravidanza, la maternità e la paternità, la riforma concorsi pubblici statuisce che la partecipazione alle prove sia consentita anche alle candidate che non riescano a rispettare il calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento.
Difatti, viene prevista la possibilità di espletare prove asincrone così come viene prevista la possibilità di prevedere appositi spazi per l’allattamento.
Tra l’altro, se si volge lo sguardo a considerazione marcatamente concorsuali, durante la valutazione del servizio prestato nei concorsi, le assenze dovute a maternità, allattamento e paternità sono equiparate al servizio effettivamente svolto e non possono mai comportare la decurtazione del punteggio.
Per concludere l’esame di questo profilo della riforma concorsi pubblici 2023, occorre segnalare che sono state introdotti numerosi cambiamenti in ordine alle riserve e alla preferenze: a titolo esemplificativo, si segnala che matureranno un titolo di preferenza, a parità di punteggio, i figli dei medici, infermieri e operatori socio-sanitari deceduti a causa del Covid-19.
Nell’ambito delle riserve, invece, vi è un favor per coloro che hanno prestato il servizio civile.
Le commissioni esaminatrici.
Un aspetto che è sempre risultato soggetto al contenzioso amministrativo è quello della composizione delle commissione esaminatrici.
La riforma dei concorsi pubblici mira a coinvolgere plurime figure professionali che devono necessariamente comporre le commissioni.
Se volgete lo sguardo al testo della riforma concorsi pubblici, vi potete agilmente accorgere che le commissioni devono essere composte da tecnici esperti nelle materie specifiche del concorso, selezionati tra i dipendenti di ruolo delle Amministrazioni, docenti e persone esterne alle stesse.
Ulteriori novità sono le seguenti:
- possibilità di includere specialisti in psicologia e risorse umane all’interno delle commissioni;
- possibilità per le commissioni di svolgere il proprio lavoro in modalità telematica.
- anche nella formazione delle commissioni esaminatrici viene applicato il principio cardine della parità di genere (uomo-donna).
- e altresì stabilito che laddove venga indetto un concorso pubblico, le amministrazioni devono al contempo pubblicare degli avvisi sul portale InPa per la raccolta delle candidature di coloro che ambiscono a diventare membri delle commissioni esaminatrici.
Digitalizzazione delle prove scritte e possibilità di non prevedere la prova orale.
Il sostantivo digitalizzazione è stato ripetuto più volte nel presente articolo; ebbene, un’ulteriore novità della riforma concorsi pubblici è la previsione per cui gli elaborati dovranno essere redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove.
In particolare, la commissione deve necessariamente assicurare che il file salvato dal candidato non sia modificabile.
Altro profilo dirimente della nuova riforma concorsi pubblici è che fino al 31 dicembre del 2026 i bandi di concorso possono prevedere, per i profili non apicali, lo svolgimento della sola prova scritta.
Il termine di durata di validità delle graduatorie, l’impugnativa e la decadenza dalle stesse.
Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale disciplinato dal nuovo Regolamento rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione.
Per quanto concerne l’impugnativa delle graduatorie, esse decorrono dalla contestuale pubblicazione delle stesse sul portale inPA e sul sito dell’Amministrazione interessata: in altre parole non si tiene più conto della previsione della decorrenza dei termini dalla pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale.
Un altro aspetto che sicuramente verrà approfondito nei prossimi mesi, previsto dalla riforma concorsi pubblici, è che l’idoneo o il vincitore che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione della graduatoria.
Non solo la norma taglia idonei – che verrà a breve esaminata – ma anche questa ulteriore disposizione tenderà a limitare, notevolmente, l’istituto dello scorrimento della graduatorie.
Durata delle selezioni pubbliche
Le selezioni pubbliche avranno una durata massima, di regola di 6 mesi per la conclusione della procedura concorsuale.
L’inosservanza del suindicato termine sarà giustificata solamente mediante una relazione collegiale della commissione esaminatrice, che dovrà essere inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica o all’amministrazione o ente che ha proceduto all’emanazione del bando di concorso.
il decreto legge n.44 del 22 aprile 2023 e la “1° versione” della norma “taglia idonei”.
Se sei arrivata/o a leggere il presente articolo sino a questo punto, non puoi non soffermarti anche su quanto diremo a breve sulla c.d. norma “taglia idonei”, che si affianca alla riforma concorsi pubblici.
In premessa, abbiamo citato il Decreto-Legge 22 aprile 2023, n. 44 (c.d. “Decreto Assunzioni” o “Decreto PA”): ebbene, tale Decreto ha previsto, nell’ambito afferente i concorsi pubblici, una riserva di posti nei confronti degli operatori volontari che hanno ultimato, senza demerito, il servizio civile universale.
Ebbene, la suindicata riserva, pari al 15% dei posti messi a concorso, fa ad ogni modo salve:
- le quote di riserva esplicitate da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini che non possono, tuttavia, oltrepassare la metà dei posti banditi nei concorsi per l’ammissione alla carriere direttive e di concetto (si veda l’articolo 5, comma 1, del d.p.r. n. 3 del 1957);
- le quote di riserva stabilite dalla Legge n. 68/1999 in favore di soggetti aventi titolo all’assunzione in quanto appartenenti alla categorie protette;
- la riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno nell’ambito delle procedere comparative finalizzate alle progressioni tra le aree; negli enti locali, le progressioni possono concernere anche qualifiche diverse (si veda l’articolo 52, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165/2001).
Assai rilevante, inoltre, è il dato per cui i concorsi pubblici unici possono essere organizzati su base territoriale, definendo le possibilità di utilizzo/cessione delle graduatorie degli entri enti del medesimo concorso; sotto tale profilo, viene puntualizzato che il personale dell’associazione Formez PA può essere utilizzato per la costituzione dei comitati di vigilanza dei predetti concorsi.
Veniamo ora alla novità più importante e anche discussa, ovvero quella prevista dalla novella di cui al n. 2 della lettera a) dell’articolo 1 bis.
Ebbene, è stato previsto che “Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo”.
La disposizione appena menzionata, in altre parole, ha arginato in modo evidente la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di procedere all’assunzione di nuovo personale mediante lo scorrimento della graduatorie concorsuali (in particolar modo, delle graduatorie approvate da altri enti).
Non è un caso, dunque, che in tale scenario, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha subito manifestato decise preoccupazioni per le conseguenze negative che la predetta norma avrebbe comportato sull’andamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni interessate. Sotto tale profilo, sono stati richiesti dei chiarimenti in ordine all’ambito applicativo della novella introdotta dal Parlamento, in sede di conversione del decreto-legge n. 44 del 2023, all’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (vedi qui per approfondire)
il decreto pa bis e la 2° versione della norma taglia idonei.
Il Decreto PA bis, convertito in legge nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.190 del 16-08-2023 del 16 agosto 2023 (Legge 10 agosto 2023 n. 112, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione di PA, agricoltura, sport e lavoro”), ha introdotto importanti novità non solo sul reclutamento nel mondo della scuola, prevedendo altresì nuove assunzioni nelle Pubbliche Amministrazioni con procedure rapide in linea con i tempi previsti dal PNRR e dalla riforma dei concorsi pubblici.
In particolare, per quanto di interesse nell’odierna sede, occorre precisare che il Legislatore ha proceduto ad apportare dei temperamenti alla norma taglia idonei.
Difatti, con le modifiche introdotte il limite del 20% per le graduatorie concorsuali non si applica per i concorsi:
- banditi per il reclutamento del personale educativo e scolastico, impiegato nei servizi gestiti direttamente dai Comuni e dalle Unioni di comuni;
- degli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità;
- banditi dai Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
- banditi per assunzioni a tempo determinato.
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