Riforma concorsi pubblici 2023: le ultime novità e la c.d. norma “taglia idonei”.
La riforma concorsi pubblici 2023 vede come data fondamentale il 14 luglio p.v., in quanto entrerà in vigore il regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, il cui obiettivo è quello di imprimere una decisiva svolta in ordine ai tempi, di regola lunghi, delle procedure concorsuali, oltre ad implementare quella svolta digitale che dovrebbe garantire, in linea teorica, una maggiore trasparenza delle predette procedure.
Occorre precisare che le disposizioni di tale regolamento non si applicano alle procedure di reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale e dei segretari comunali.
Tale riforma va ad innestarsi sul panorama concorsuale in parte già modificato del decreto legge 22 aprile 2023, n.44 (c.d. Decreto PA o Decreto Assunzioni).
In particolare, se stai leggendo il presente articolo sicuramente avrai sentito citare più volte la c.d. norma “taglia idonei“, prevista dall’art. 1 bis del suindicato Decreto Assunzioni, secondo la quale solo i candidati che rientrano nel 20% dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi potranno essere considerati, per l’appunto, idonei.
Ebbene, in molti hanno già manifestato un forte disagio avverso la norma “taglia idonei” in quanto si presume che vi sarà una forte limitazione all’utilizzo dello scorrimento delle graduatorie. E, nel prosieguo, vedremo se tali timori sono fondati.
Prima di andare avanti con il nostro articolo, ti ricordo altri nostri approfondimenti che potrebbero interessarti in materia di concorsi pubblici.
La riforma concorsi pubblici: le modifiche al d.p.r. n. 487 del 1994.
Il nuovo Regolamento è composto da quattro articoli, seppur le disposizioni che vi interessano maggiormente sono racchiuse nell’articolo 1, rubricato “Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487”.
più nel dettaglio, le finalità principali che la predetta riforma vuole raggiungere possono essere così riassunte:
- snellimento della disciplina concernente l’accesso agli impieghi delle pubbliche amministrazioni;
- aggiornamento e digitalizzazione delle procedure concorsuali;
- inserimento di misure che possano effettivamente garantire la parità di genere e contestuale aggiornamento dei titoli di riserva/preferenza.
Di seguito, approfondiremo gli aspetti che riteniamo essere più rilevanti della riforma.
Le modalità di accesso e i requisiti generali previsti dalla riforma concorsi pubblici.
L’articolo 1, comma 1, lettera a) del nuovo Regolamento sostituisce il precedente articolo 1, rubricato “Modalità di accesso”.
Ebbene, le principali statuizioni della riforma concorsi pubblici sono le seguenti:
- si prevede che la pubblica amministrazione che bandisca il concorso adotti la tipologia selettiva (concorso per esami; concorso per titoli ed esami; corso-concorso) maggiormente in armonia con la specificità dei profili professionali richiesti nel bando di concorso;
- nello svolgimento delle procedure concorsuali devono tenersi in considerazione i principi di imparzialità, efficienza ed efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell’amministrazione reclutante;
- l’espletamento della procedura concorsuale deve essere connotata dalla celerità;
- viene prevista la possibilità di utilizzare sistemi automatizzati per l’espletamento di forme di preselezione e selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali;
- viene enfatizzato il dato per cui l’assunzione a tempo determinato e indeterminato presso le pubbliche amministrazioni avvenga per mezzo di concorsi pubblici fondati sul rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”);
- per le “procedure” per le quali viene richiesto il solo requisito dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, in ordine al reclutamento si procederà mediante avviamento a selezione degli iscritti negli elenchi tenuti dai Centri per l’impiego che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa all’uopo prevista.
Come già evidenziato in premessa, le suddette novità previste dalla riforma concorsi pubblici 2023 non interesserà il personale del Sistema Sanitario Nazionale così come i Segretari Comunali; sono altresì esclusi dall’ambito applicativo della riforma i soggetti di cui all’articolo 3, commi 1, 1 bis e 2 del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. personale in regime di diritto pubblico).
L’articolo 1, comma 1, lettera b), invece, sostituisce il precedente articolo 2, rubricato “Requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego”.
In breve, i soggetti interessati a partecipare alle procedure concorsuali così come modificate dalla riforma concorsi pubblici 2023 devono possedere i seguenti requisiti generali:
- cittadinanza italiana o requisiti previsti per cittadini stranieri, maggiore età, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica allo specifico impiego se richiesta e possesso dei titoli di studio e delle esperienze lavorative richieste dal bando di concorso.;
- la riforma concorsi pubblici 2023 consente l’accesso alle selezioni anche alle persone titolari dello status di rifugiato che hanno diritto alla protezione sussidiaria o al “diritto di asilo”, oltre che ai cittadini italiani e dell’UE;
- possono partecipare ai concorsi pubblici anche tutti i cittadini dell’Unione Europea che siano titolari del diritto di soggiorno o possiedano un permesso di soggiorno UE di lungo periodo;
- la partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe previste dai regolamenti delle singole amministrazioni in relazione alle necessità oggettive del servizio;
- le amministrazioni hanno la facoltà di sottoporre i vincitori di concorso a visite mediche di controllo, conformemente alla normativa vigente.
il bando di concorso e il portale InPA.
La lettera c) del nuovo regolamento della riforma concorsi pubblici 2023, che sostituisce il precedente articolo 3, rubricato “Bando di concorso”, prevede la pubblicazione del bando di concorso nel portale InPa e presso il sito istituzionale della pubblica amministrazione procedente: in sintesi, non è più prevista la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Inoltre, su esplicita sollecitazione formulata dal Consiglio di Stato, sono stati introdotti degli strumenti atti a ridurre il più possibile il contenzioso derivante dall’utilizzazione di tecnologie informatiche nella presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici.
Per quanto concerne il contenuto del bando, si rimanda per una lettura attenta a quanto previsto dalla suindicata lettera c) del nuovo articolo 1.
La lettera d) prevede che a tutte le procedure concorsuali si partecipi esclusivamente mediante registrazione gratuita al Portale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzionale pubblica www.InPA.gov.it.
Le categorie riservatarie e la parità di genere nella riforma concorsi pubblici.
La riforma concorsi pubblici 2023 mira a garantire una effettiva tutela per la parità di genere,
Per garantire tale tutela, i bandi devono indicare la percentuale di rappresentatività di ciascun genere appartenente all’amministrazione procedente, calcolata alla data di adozione del bando di concorso.
Nell’ipotesi in cui la differenza percentuale di rappresentatività tra i generi superi il 30%, a parità di titoli e meriti, sarà data precedenza al genere meno rappresentato.
Non solo. La riforma concorsi pubblici prevede che le prove concorsuali debbano essere svolte attraverso l’adozione di misure compensative per coloro che soffrono di disturbi specifici di apprendimento (DSA).
Per quanto attiene le tutele per le donne in gravidanza, la maternità e la paternità, la riforma concorsi pubblici statuisce che la partecipazione alle prove sia consentita anche alle candidate che non riescano a rispettare il calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento.
Difatti, viene prevista la possibilità di espletare prove asincrone così come viene prevista la possibilità di prevedere appositi spazi per l’allattamento.
Tra l’altro, se si volge lo sguardo a considerazione marcatamente concorsuali, durante la valutazione del servizio prestato nei concorsi, le assenze dovute a maternità, allattamento e paternità sono equiparate al servizio effettivamente svolto e non possono mai comportare la decurtazione del punteggio.
Per concludere l’esame di questo profilo della riforma concorsi pubblici 2023, occorre segnalare che sono state introdotti numerosi cambiamenti in ordine alle riserve e alla preferenze: a titolo esemplificativo, si segnala che matureranno un titolo di preferenza, a parità di punteggio, i figli dei medici, infermieri e operatori socio-sanitari deceduti a causa del Covid-19.
Nell’ambito delle riserve, invece, vi è un favor per coloro che hanno prestato il servizio civile.
Le commissioni esaminatrici.
Un aspetto che è sempre risultato soggetto al contenzioso amministrativo è quello della composizione delle commissione esaminatrici.
La riforma dei concorsi pubblici mira a coinvolgere plurime figure professionali che devono necessariamente comporre le commissioni.
Se volgete lo sguardo al testo della riforma concorsi pubblici, vi potete agilmente accorgere che le commissioni devono essere composte da tecnici esperti nelle materie specifiche del concorso, selezionati tra i dipendenti di ruolo delle Amministrazioni, docenti e persone esterne alle stesse.
Ulteriori novità sono le seguenti:
- possibilità di includere specialisti in psicologia e risorse umane all’interno delle commissioni;
- possibilità per le commissioni di svolgere il proprio lavoro in modalità telematica.
- anche nella formazione delle commissioni esaminatrici viene applicato il principio cardine della parità di genere (uomo-donna).
- e altresì stabilito che laddove venga indetto un concorso pubblico, le amministrazioni devono al contempo pubblicare degli avvisi sul portale InPa per la raccolta delle candidature di coloro che ambiscono a diventare membri delle commissioni esaminatrici.
Digitalizzazione delle prove scritte e possibilità di non prevedere la prova orale.
Il sostantivo digitalizzazione è stato ripetuto più volte nel presente articolo; ebbene, un’ulteriore novità della riforma concorsi pubblici è la previsione per cui gli elaborati dovranno essere redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove.
In particolare, la commissione deve necessariamente assicurare che il file salvato dal candidato non sia modificabile.
Altro profilo dirimente della nuova riforma concorsi pubblici è che fino al 31 dicembre del 2026 i bandi di concorso possono prevedere, per i profili non apicali, lo svolgimento della sola prova scritta.
Il termine di durata di validità delle graduatorie, l’impugnativa e la decadenza dalle stesse.
Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale disciplinato dal nuovo Regolamento rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione.
Per quanto concerne l’impugnativa delle graduatorie, esse decorrono dalla contestuale pubblicazione delle stesse sul portale inPA e sul sito dell’Amministrazione interessata: in altre parole non si tiene più conto della previsione della decorrenza dei termini dalla pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale.
Un altro aspetto che sicuramente verrà approfondito nei prossimi mesi, previsto dalla riforma concorsi pubblici, è che l’idoneo o il vincitore che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione della graduatoria.
Non solo la norma taglia idonei – che verrà a breve esaminata – ma anche questa ulteriore disposizione tenderà a limitare, notevolmente, l’istituto dello scorrimento della graduatorie.
Durata delle selezioni pubbliche
Le selezioni pubbliche avranno una durata massima, di norma, di 6 mesi per la conclusione della procedura concorsuale.
L’inosservanza del suindicato termine sarà giustificata solamente mediante una relazione collegiale della commissione esaminatrice, che dovrà essere inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica o all’amministrazione o ente che ha proceduto all’emanazione del bando di concorso.
il decreto legge n.44 del 22 aprile 2023 e la norma “taglia idonei”.
Se sei arrivata/o a leggere il presente articolo sino a questo punto, non puoi non soffermarti anche su quanto diremo a breve sulla c.d. norma “taglia idonei”, che seppur precedente alla riforma concorsi pubblici 2023 si affianca ad essa.
In premessa, abbiamo citato il Decreto-Legge 22 aprile 2023, n. 44 (c.d. “Decreto Assunzioni” o “Decreto PA”): ebbene, anche tale Decreto prevede, nell’ambito afferente i concorsi pubblici, una riserva di posti nei confronti degli operatori volontari che hanno ultimato, senza demerito, il servizio civile universale.
Ebbene, la suindicata riserva, pari al 15% dei posti messi a concorso, fa ad ogni modo salve:
- le quote di riserva esplicitate da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini che non possono, tuttavia, oltrepassare la metà dei posti banditi nei concorsi per l’ammissione alla carriere direttive e di concetto (si veda l’articolo 5, comma 1, del d.p.r. n. 3 del 1957);
- le quote di riserva stabilite dalla Legge n. 68/1999 in favore di soggetti aventi titolo all’assunzione in quanto appartenenti alla categorie protette;
- la riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno nell’ambito delle procedere comparative finalizzate alle progressioni tra le aree; negli enti locali, le progressioni possono concernere anche qualifiche diverse (si veda l’articolo 52, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165/2001).
Assai rilevante, inoltre, è il dato per cui i concorsi pubblici unici possono essere organizzati su base territoriale, definendo le possibilità di utilizzo/cessione delle graduatorie degli entri enti del medesimo concorso; sotto tale profilo, viene puntualizzato che il personale dell’associazione Formez PA può essere utilizzato per la costituzione dei comitati di vigilanza dei predetti concorsi.
Veniamo ora alla novità più importante e anche discussa, ovvero quella prevista dalla novella di cui al n. 2 della lettera a) dell’articolo 1 bis.
Ebbene, viene previsto che “Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo”.
La disposizione appena menzionata, in altre parole, argina in modo evidente la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di procedere all’assunzione di nuovo personale mediante lo scorrimento della graduatorie concorsuali (in particolar modo, delle graduatorie approvate da altri enti).
Non è un caso, dunque, che in tale scenario la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha esplicitato decise preoccupazioni per le conseguenze negative che la predetta norma potrebbe avere sull’andamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni interessate, in quanto applicando fedelmente la norma vi sarebbe una forte dilatazione temporale necessaria affinché si bandiscano nuove procedure concorsuali, considerata la limitazione allo scorrimento delle graduatorie.
E, in tale contesto, considerato altresì che sul punto la riforma concorsi pubblici 2023 tace, vi sarebbero inevitabili aggravi di spesa a carico delle pubbliche amministrazioni.
Sulla norma “taglia idonei”, proprio per l’incidenza negativa che potrebbe riflettere sugli idonei non vincitori, verrà dedicato un apposito approfondimento.