ricorso stabilizzazione precari
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Ricorso stabilizzazione precari 2021: come procedere? La guida definitiva spiegata passo passo.

Perché un ricorso stabilizzazione precari?

Il nostro Studio Legale è da anni impegnato nella preparazione dei ricorsi per la stabilizzazione dei precari e desidera rispondere ad alcuni quesiti che frequentemente ci vengono posti su un tema tanto delicato per la sorte di migliaia di lavoratori che ambiscono ad essere assunti a tempo indeterminato.

Sulla stabilizzazione dei precari del comparto sanità abbiamo già dedicato alcuni approfondimenti di carattere giuridico: puoi trovare in questa sezione un articolo sulla stabilizzazione in generale nel pubblico impiego, e qui invece un approfondimento merito sulla stabilizzazione dei precari della sanità.

In questo approfondimento, invece, concentriamo la nostra attenzione sulle tecniche di tutela giudiziaria del diritto alla stabilizzazione; ci chiediamo cioè quali possibilità sono oggi offerte dall’ordinamento al “precario” per tutelare adeguatamente il suo diritto ad ottenere la conversione del rapporto a tempo determinato in un rapporto a tempo pieno e indeterminato, mediante un apposito ricorso stabilizzazione precari.

Ricorso stabilizzazione precari: quando proporlo?

La prima domanda che occorre porsi riguarda le tempistiche del ricorso, ossia QUANDO bisogna agire.

La risposta alla domanda dipende da alcuni fattori che, a loro volta, sono correlati al tipo di giurisdizione dinanzi alla quale deve essere proposto il ricorso stabilizzazione precari.

Come forse sapete, il nostro ordinamento prevede un dualismo fondamentale tra il giudice ordinario ed il Giudice amministrativo (detto “T.A.R.” o “Tribunale Amministrativo Regionale”): il primo è il giudice tutore dei diritti soggettivi, il secondo è il giudice dei cosiddetti “interessi legittimi”.

Tale dualismo si riflette sulle modalità di tutela dei diritti e degli interessi, dal momento che, normalmente, dinanzi al T.A.R. il ricorrente può pretendere l’annullamento di un determinato atto o provvedimento che egli assume lesivo della propria sfera giuridica, entro il termine improrogabile (ossia, a pena di decadenza) di sessanta giorni dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento.

Di converso, non ci sono termini decadenziali per proporre un ricorso stabilizzazione precari dinanzi al Giudice Ordinario del Lavoro.

Normalmente, però, ricorsi di questo tipo devono essere depositati d’urgenza, nelle forme previste dall’art. 700 del codice di procedura civile, e dunque dovranno rispettare tempistiche piuttosto strette al fine di dare un contenuto ben definito al requisito del cosiddetto “periculum in mora“, ossia il pericolo di un danno grave e irreparabile per il lavoratore.

Ricorso stabilizzazione precari: cosa impugnare?

E’ difficile rispondere a questa domanda, vista l’estrema varietà della casistica risolta dai Tribunali amministrativi o ordinari.

Enumeriamo però alcuni casi di frequente verificazione affrontati dallo Studio:

( 1 ) Per procedere con un ricorso stabilizzazione precari occorre normalmente attendere la pubblicazione di un bando mediante il quale la Pubblica Amministrazione manifesta la volontà di assumere del personale a tempo indeterminato rivolgendosi “all’esterno” dell’ente.

Leggi anche  Il ricorso per l'esame avvocato 2020/2021: tutelati con noi.

In casi come questi, il ricorso mira appunto ad ottenere l’annullamento del bando, ed ancora prima della delibera di indizione della procedura, nella parte in cui costringe il precario a dover “subire” un concorso, laddove la sua capacità professionale è stata già “testata sul campo” dall’Amministrazione durante gli anni di svolgimento del servizio mediante una molteplicità di contratti a termine.

Il Bando e la relativa delibera potranno essere annullati, nello specifico, se l’Amministrazione non abbia fatto un previo tentativo di “reperire” il personale idoneo in graduatorie ancora valide; oppure laddove non abbia previamente emanato un Avviso per la stabilizzazione del precario con i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 20 Decreto Madia; oppure ancora quando non abbia previamente pubblicato un Avviso di Mobilità obbligatoria.

Insomma, per tutto quanto si è detto, la scelta dell’Amministrazione di indire un concorso pubblico, pur avendo essa a disposizione del personale precario la cui idoneità professionale è stata verificata “sul campo”, oggi dovrebbe rappresentare l’extrema ratio, come dicono anche i Giudici:

quanto al ricorso stabilizzazione precari, in materia di assunzione di nuovo personale nelle pubbliche amministrazioni, l’indizione del concorso pubblico rappresenta un modulo di provvista residuale, utilizzabile condizionatamente alla definizione negativa delle procedure di mobilità e all’inesistenza di valide ed efficaci graduatorie di procedura concorsuale afferente alle medesime figure professionali, salvo che speciali discipline settoriali o particolari circostanze di fatto o ragioni di interesse pubblico, da motivare adeguatamente, depongano per l’opzione prioritaria del nuovo concorso.

Il principio è stato elaborato a partire dalla sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 14 del 2011, cui poi si è conformata la prevalente giurisprudenza successiva.

Sono fatti salvi i casi in cui l’Amministrazione motivi adeguatamente la delibera di indizione del concorso spiegando le ragioni per cui essa non intende o non può avvalersi del personale già in forze presso l’ente con contratti a termine.

( 2 ) Connesso al motivo di cui sopra è il caso in cui il Bando di concorso non preveda una riserva di posti in favore dei precari che hanno i titoli per la stabilizzazione ai sensi del comma 2 dell’art. 20 della L. Madia, che per legge non può essere superiore al 50% dei posti disponibili.

( 3 ) Un altro caso di frequente verificazione si ha quando il precario viene escluso dall’Avviso pubblico emanato dall’Amministrazione per accertare il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 20 del Decreto Madia (vedi ancora qui il nostro approfondimento).

In tal caso il lavoratore può impugnare il provvedimento di esclusione mediante un ricorso stabilizzazione precari dinanzi al Giudice del lavoro (o, in alcuni casi eccezionali, dinanzi al Giudice Amministrativo), nel più breve tempo possibile dopo la comunicazione o la conoscenza del provvedimento stesso.

Torniamo a ripetere che non ci sono termini di decadenza, in casi come questi (salvo il rispetto del termine dei 60 gg. se la questione deve essere sottoposta al T.A.R.), ma conviene non indugiare troppo nel presentare il ricorso stabilizzazione precari, poiché normalmente esso andrà strutturato come un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e l’Avvocato dovrà prestare particolare attenzione nel plasmare il requisito del “periculum in mora”.

Leggi anche  Come funziona lo scorrimento graduatorie concorsi pubblici?

Un ricorso stabilizzazione precari di questo tipo è possibile soltanto quando l’Amministrazione abbia escluso illegittimamente il lavoratore precario dalla procedura di stabilizzazione, perché – ad esempio – abbia ritenuto per errore che il contratto di assunzione a termine non rientri tra quelli considerati validi a tal fine dal Decreto Madia.

Il dibattito sul punto è decisamente molto ampio: vi sono molte tipologie contrattuali di assunzione che prevedono l’apposizione di un termine (i contratti “a termine”o a tempo determinato, appunto) per le quali si discute se rientrino in quanto specificato al comma 1 dell’art. 20 Decreto madia, che parla genericamente di “contratti a tempo determinato“.

La ricomprensione o meno di una determinata tipologia contrattuale all’interno della categoria del “contratto a tempo determinato” rappresenta una questione puramente interpretativa, tenendo conto che il diritto (purtroppo o per fortuna) non è un’equazione matematica, e potrà dunque trovare una risposta diversificata presso i Giudici che si sono espressi sul punto.

Rappresentano casi discussi in sede giudiziaria quelli concernenti, ad esempio, i contratti di somministrazione di lavoro (tramite agenzie interinali) o i contratti di lavoro a partita IVA, che per definizione non generano un vincolo di subordinazione nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Ricorso stabilizzazione precari: è possibile chiedere anche il risarcimento dei danni?

Un ricorso stabilizzazione precari è principalmente finalizzato a far valere il diritto alla assunzione a tempo indeterminato presso l’Amministrazione per la quale il ricorrente presta servizio.

In alcuni casi, tuttavia, tale risultato non è conseguibile per una pluralità di ragioni e dunque il ricorrente potrebbe prendere in considerazione l’opportunità di chiedere un risarcimento dei danni alla scadenza del contratto a termine, laddove l’Amministrazione non intende procedere con l’ennesimo rinnovo.

Normalmente, dunque, suggeriamo al precario di domandare il risarcimento quando questi non ha più “nulla da perdere” con l’Amministrazione di appartenenza, perché – ad esempio – conta sul fatto di essere assunto a titolo definitivo presso un’altra Amministrazione, ed egli non sia dunque interessato ad un ricorso stabilizzazione precari.

Cosa prevede sul punto il nostro ordinamento?

L’abuso dei contratti a termine rappresenta una patologia del nostro sistema giuridico, che è costato all’Italia vari rimproveri da parte del Giudice comunitario; e soltanto all’esito di alcune procedure di infrazione – e per evitare di dover corrispondere cospicui risarcimenti all’Unione europea – il nostro legislatore ha finalmente introdotto un meccanismo “semplificato” di risarcimento dei danni patiti dal precario per lo sfruttamento prolungato con contratti a termine.

In buona sostanza l’ordinamento prevede che la violazione del periodo di 36 mesi per effetto della reiterata ed ingiustificata successione dei contratti a termine, purché intercorsi tra le medesime parti e per lo svolgimento delle medesime mansioni, determina il sorgere di un’obbligazione risarcitoria a carico del datore di lavoro, per un importo stabilito tra le 2.5 e le 12 mensilità.

Leggi anche  Riforma concorsi pubblici 2023: le ultime novità e la c.d. norma "taglia idonei".

La norma da cui prendere le mosse è rappresentata dall’art. 36 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale così recita:

Le Amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili … soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale.

Ed ancora, il successivo comma 5 dell’art. 36 citato prevede che:

La violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego dei lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative

La giurisprudenza, peraltro, ritiene che il danno subito dal lavoratore per effetto del reitero ingiustificato dei contratti a termine (è il cosiddetto “danno comunitario”), non richieda una prova particolarmente rigorosa.

Per la quantificazione di tale danno, è consentita l’applicazione analogica della disposizione contenuta all’art. 32 comma 2 della Legge n. 183 del 2010, secondo cui “nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità’ onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità’ dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604”.

Ricorso stabilizzazione precari: quanto costa?

Veniamo adesso alla domanda che maggiormente interessa quanti hanno intenzione di proporre un ricorso stabilizzazione precari: la questione cioè dei costi del ricorso.

Occorre anzitutto premettere che i ricorsi dinanzi al T.A.R. prevedono un “contributo unificato” di importo medio-alto, che va da € 350 fino ad € 2.000 (ed ancora di più!) nella materia degli appalti pubblici,

Nel nostro caso, i ricorsi stabilizzazione precari sono assoggettati all’importo minimo del contributo unificato, nella misura dunque di euro 325,00, trattandosi di controversie relative a rapporti di lavoro; aggiungiamo inoltre che, in caso di ricorso collettivo, tale somma dovrà essere ripartita tra tutti i partecipanti allo stesso.

Per quanto concerne, invece, il corrispettivo per la prestazione professionale, può essere utile consultate la tabella dei costi giudiziali che puoi trovare qui, costruita in modo da rispettare i parametri delle tariffe forensi approvati con il D.M. n. 55 del 2014, aggiornato al D.M. n. 37 dell’8 marzo 2018.

Vi invitiamo però a prestare attenzione: il ricorso stabilizzazione precari richiede una elevata padronanza dei temi di diritto amministrativo e delle tecniche di tutela giudiziaria dinanzi ai Tribunali Amministrativi.

Se ritieni di aver subito un’ingiustizia e vuoi chiederci un parere sulla effettiva fattibilità di un ricorso stabilizzazione precari, mandaci una mail al seguente indirizzo: info@gdlex.it, o ancora scrivici su WhatsApp cliccando sull’icona che trovi sulla sinistra in basso dello schermo.

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47 Commenti

  1. Salve sono un infermire presso ospedale di Siracusa. Avrei un dubbio a cui nessuno sa rispondermi? Servizio prestato prestato presso carcere di Augusta come libero professionista nel 2014 quando ancora era gestito dal Ministero della giustizia e non dalle ASP può essere contato ai fini della stabilizzazione? Se non venisse contato possiamo fare ricorso?

    1. Gentilissimo, tendenzialmente il servizio prestato a titolo libero-professionale non è computato ai fini della stabilizzazione, in quanto non rientrante nel “contratto a termine” del comma 1 art. 20 l. Madia, nè nei “contratti flessibili” del comma 2 della medesima disposizione. Tuttavia vi sono delle sentenze che, nell’ottica di una maggior tutela del lavoratore, ammettono il riconoscimento del servizio prestato a tale titolo. In tal senso, in caso di esclusione dalla procedura di stabilizzazione è senz’altro possibile fare ricorso dinanzi al Giudice ordinario o Amministrativo (a seconda dei casi). Ci chiami al numero che trova in questa pagina per una valutazione senza impegni della questione che ci ha sottoposto: https://www.gdlex.it/dove-siamo-contatti/.

  2. Buonasera, ho partecipato ad una stabilizzazione e sono stata ammessa con riserva perché la sede spoke del centro neurolesi dove lavoro non prevede pianta organica,sono stata assunta per la sede spoke appunto,posso fare ricorso? Cosa comporta la riserva? Grazie per gli eventuali chiarimenti

    1. Gentilissima, per poterle rispondere compiutamente dovrei avere altri dati in merito alla situazione che mi descrive. Di che tipo di stabilizzazione parliamo? Ammessa con riserva di verifica di quali requisiti? Se ne ha piacere può descriverci meglio la sua situazione alla nostra e-mail, allegandoci opportunamente i documenti a sostegno della richiesta: info@gdlex.it. Oppure ci chiami al numero di cell. che trova sul sito.

  3. Salve, sono Paolo un Oss di una Coop che svolge il suo operato presso la ASL Lanciano Vasto Chieti.
    La Regione avrebbe indetto un Concorso Pubblico Regionale con Teramo capofila ed un avviso pubblico senza tuttavia tener conto a Nostro avviso che ci sono dei diritti anche se, qualche politico avrebbe detto che per avere diritto bisogna superare un Pubblico Concorso.
    Sappiamo benissimo tutto questo anche se, dobbiamo ritenere la situazione della Asl Lanciano Chieti che in 20 anni dall’istituzione della figura Oss non avrebbe mai bandito un Concorso e che, si sarebbe sempre avvalsa delle cooperative che, si sono succedute negli anni ma, il personale è rimasto sempre lo stesso in servizio in tale Asl.
    Ci sono persone che ci lavorano da 20 anni, da 15, da 10 e via dicendo.
    Abbiamo permesso allo stesso Ospedale di “Operare” nella sua funzione perchè senza questa figura non funziona un ospedale.
    Adesso purtroppo visto che la Madia per Noi non prevede alcun che poichè avevamo un pagamento stipendiale non da parte della Asl ma da parte di un datore di lavoro non abbiamo alcun diritto.
    Va ricordato che tale Asl strutturati Oss non ne avrebbe mai avuti se non negli ultimi anni per mezzo di mobilità.
    A Nostro avviso era logico sistemare prima la Nostra questione e poi nel caso bandire un Concorso Pubblico e così, molte famiglie si ritroveranno in gravi condizioni economiche dall’oggi al domani senza poter fare nulla per esercitare un diritto che abbiamo o no non so ma, sappiamo per quelli impegnati nei reparti covid che, costoro sono impiegati anche li senza un euro in più e non solo il loro stipendio è tra l’altro molto più basso rispetto ai colleghi strutturati.
    Un ultima osservazione… ma è sicuro che potevano essere impiegati in aree covid?
    Anche se di personale c’è ne poco ed è un’ emergenza ma…, diritto x dirtitto sempre
    E’ una guerra e i soldati in guerra di solito vengono premiati e non cacciati noi la stiamo combattendo anche per Loro e forse ci stanno ripagando.

    1. Gentilissimo, non comprendo se il suo commento alluda anche ad un quesito legale o rappresenti solo un, sia pure giustificato, “sfogo”. Mi sembra comunque di capire, tra le righe, che la questione di fondo sia rappresentata dalla indizione di un Concorso Pubblico, al quale sarete costretti gli OSS saranno costretti a partecipare, laddove – mi sembra di aver capito – ritenete di avere i requisiti per essere stabilizzati direttamente. Se è così, vi ricordo che è possibile ipotizzare un ricorso avverso la delibera di indizione del Concorso, dal momento che le procedure di stabilizzazione, secondo una parte della giurisprudenza, hanno comunque la priorità sui concorsi.

  4. Buongiorno, sono un ex dipendente presso l’ARPA con un contratto in somministrazione dal 3/01/2018 al 31/12/2020. Ho prestato servizio per 35 mesi e non sono stato più prorogato in quanto non hanno voluto che raggiungessi i 36 mesi di servizio. Successivamente ho partecipato ad un concorso per soli titoli a tempo determinato di tre mesi rinnovabile per altri tre mesi indetto dall’Ente presso il quale ho svolto il servizio sopra. Sono risultato primo vincitore. La mia domanda è: qualora dovessi prendere servizio firmando il contratto direttamente con l’Ente Pubblico, i mesi di servizio effettuati con l’agenzia interinale possono aggiungersi ai mesi di servizio che andrò a maturare direttamente con l’Ente affinché possa raggiungere i mesi necessari per una ipotetica stabilizzazione? Spero di essere stato chiaro nell’esporre il mio quesito. Grazie in anticipo per chi potrà darmi una risposta. Antonio!

    1. La risposta sembrerebbe essere negativa: la possibilità di “unire” i periodi di servizio svolti presso altri enti è ammessa solo per l’ambito sanitario (art. 20 comma 11 D. Madia) e non anche per le altre Amministrazioni. Occorre però aggiungere che, nel suo caso, il servizio è “sostanzialmente” (e dopo anche “formalmente”) svolto presso il medesimo ente. Il problema è però un altro: l’art. 20 comma 9 Madia afferma chiaramente che “il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni”. Per quanto in alcune sentenze questa ingiusta limitazione, con qualche forzatura, è stata superata in via interpreativa.

  5. GENTILE AVVOCATO NELLA REGIONE MOLISE 10 MEDICI VETERINARI VENIVANO ASSUNTI DALL’ AZIENDA SANITARIA LOCALE (ASREM) IN SEGUITO AD AVVISO PUBBLICO PUBBLICATO SUL BURM NEL LONTANO 2008….I CONTRATTI STIPULATI ERANO DI TIPO COCOCO E HANNO AVUTO DURATA DAL 2008 AL 2015. NEL 2019 L’AZIENDA IN QUESTIONE HA PUBBLICATO UN NUOVO AVVISO PUBBLICO PER L’ ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTI VETERINARI. NEL CORSO DEL 2020 I 10 VETERINARI SONO STATI DI NUOVO ASSUNTI E ATTUALMENTE RISULTANO IN SERVIZIO…..PER LA STABILIZZAZIONE IN QUALE COMMA DELL ART 20 DEL DECRETO MADIA RIENTRIAMO COMMA1 OPPURE COMMA2 ?

    1. Se non erro ci siamo sentiti telefonicamente. La questione che mi prospetta andrebbe approfondita attentamente.

  6. Salve sono un OSS vorrei sapere se rientro e se posso richiedere la stabilizzazione e se negata la possibilità di fare ricorso con esito positivo, io dal 1/1/2018 al 1/12/2019 ho lavorato con contratto somministrativo(interinale) cat b3 in una struttura pubblica, ove colleghi assunti con la struttura, tramite mobilità spostati in als, io ora lavoro con dal 1/1/2020 in asl tramite chiamata centro per l’impiego, ora come ora ho più 36 mesi nella pubblica amministrazione, posso richiedere la stabilizzazione mi spetta? Grazie

    1. Non è possibile rispondere in maniera sintetica al suo quesito. Ad ogni modo, se viene adottato un avviso di ricognizione del personale avente i requisiti per la stabilizzazione, lei può senz’altro presentare la domanda, avendo maturato più di 36 mesi. La possibilità di un ricorso dovrà essere valutato a seguito del provvedimento/comunicazione con la quale l’Azienda sanitaria le comunica – eventualmente – che non è in possesso di alcuno o di tutti i requisiti ex art. 20 Madia. Tenga presente che, in molti casi, il termine ultimo per fare ricorso è di 60 gg. dal ricevimento/comunicazione/notificazione del provvedimento/nota/mail recante l’esclusione.

  7. BUONGIORO
    Sono un lavoratore somministrato presso un comune da oltre sette anni, il quale ha bandito un concorso interno per stabilizzazione, ai sensi dell’art.20 comma 2 della legge 75/17, chiedo se come lavoratore somministrato posso partecipare.
    grazie

    1. Lei può senz’altro partecipare al concorso. E’ molto concreto, tuttavia, il rischio di una sua esclusione dalla procedura dal momento che l’art. 20 comma 9 vieta di considerare i contratti di somministrazione ai fini della stabilizzazione. Ci sono tuttavia una serie di pronunce, nella giurisprudenza amministrativa più recente, che hanno autorizzato limitate aperture interpretative al fine di dare rilevanza anche ai contratti di somministrazione.

  8. BUONGIORO
    Sono un lavoratore somministrato presso un comune da oltre sette anni, il quale ha pubblicato un avviso per concorso interno ai sensi dell’art.20 comma 2 della legge 75/17, Considerato che circolano alcune voci di non essere ammesso per mancanza dei requisiti ex rt.20 legge Madia, chiedo se come lavoratore somministrato posso partecipare e se eventualmente ci sono sentenze favorevoli oltre all’ordinanza n. 2738 del 22.05.2020
    del Consiglio di Stato
    grazie
    Antonio

  9. Buongiorno,
    sono un collaboratore ARPA da ormai quasi 6 anni: ho avuto 3 anni e 2 mesi di contratto co.co.pro. tra l’ottobre 2015 ed il dicembre 2018, dal gennaio 2019 al 30 giugno 2021 ho avuto un contratto come collaboratore esterno, mentre da luglio 2021 avrò un contratto a tempo determinato di un anno proprogabile ottenuto essendo risultato vincitore di un avviso pubblico con graduatoria di merito. Da quel che so, i 3 anni abbondanti come co.co.pro. sono conteggiabili per l’eventuale stabilizzazione, i due anni e mezzo come collaboratore esterno no, mentre il nuovo contratto come dipendente a tempo determinato sembra possa fornirmi i requisiti per l’eventuale stabilizzazione ai sensi del decreto Madia.
    Alla luce di queste informazioni, posso effettivamente ambire all’eventuale stabilizzazione?

    Ringraziando per la cortese risposta, invio cordiali saluti,
    Andrea

    1. Sembrerebbe che lei possa ambire alla stabilizzazione che chiamiamo “indiretta” (o mediante concorso: comma 2 dell’art. 20). Ricordo però che i 36 mesi di servizio utili devono essere maturati negli ultimi 8 anni. I contratti rilevanti sono quelli “flessibili”, tra i quali rientrano sia i contratti a termini che i contratti cococo o cocopro. Il contratto di “collaboratore esterno” anche sembrerebbe rientrare nel comma 2, per quanto tale aspetto andrebbe comunque approfondito.

      1. La ringrazio molto per la risposta, gentilissimo. Per quanto riguarda gli 8 anni non ho problemi, essendo questi anni maturati a partire da ottobre 2015. Spero davvero che io possa avere i requisiti…

        La ringrazio ancora e le auguro buon lavoro,
        Andrea

  10. BUONGIORO
    Sono un lavoratrice con contratto di lavoro somministrato presso un comune da oltre 0tte anni, il quale ha pubblicato un bando per concorso interno ai sensi dell’art.20 comma 2 della legge 75/17, al quale ho inviato la domanda di partecipazione. Considerato che hanno fatto richiesta di un parere alla F.P. se è possibile ammettere al concorso i lavoratori somministrati, ricevendo una risposta negativa per mancanza dei requisiti ex rt.20 legge Madia, chiedo, come lavoratore somministrato se posso partecipare e se eventualmente ci sono ulteriori sentenze favorevoli oltre all’ordinanza n. 2738 del 22.05.2020 del Consiglio di Stato
    grazie.
    Lorena

    1. La tematica è piuttosto “calda” e dibattuta. Formalmente è vero che l’art. 20 Madia esclude espressamente i somministrati dalla disciplina dei contratti utili per la stabilizzazione. E’ anche vero, tuttavia, che tale scelta si presenta irragionevole e discriminatoria.

  11. Salve, sono Vittorio dipendente pubblico presso una Provincia del Lazio da piu di 8 anni (art.90 che ha svolto compiti amministrativi d’ufficio)….ad oggi sono risultato idoneo in concorso pari livello presso un comune della stessa Provincia. Volevo chiedervi, se oltre il risarcimento del danno potrei richiedere anche la stabilizzazione presso l’Ente dove ho lavorato fino a Novembre.
    Resto in attesa di Vostro cortese riscontro,
    Cordialmente
    Dott. Vittorio 328.8346309

      1. Buongiorno sono un operatore tecnico autista soccorritore d’ambulanza per Ares 118 assunto durante pandemia da Covid 2019 anno 2020/2021 con agenzia interinale Manpower per Ares 118 attualmente disoccupato . Vorrei sapere se in base a legge Madia posso fare qualche domanda di stabilizzazione precari Covid-19 o se invece potrei presentare un ricorso al tar in modo da vincerlo ed in che modo

        1. I contratti tramite agenzia interinale non sono, in linea di massima, utilizzabili per la stabilizzazione cd. semplificata introdotta dalla legge di bilancio.

  12. Buonasera, sono un medico a tempo indeterminato presso l’asp di como che da 36 mesi lavora a tempo determinato come vincitrice di un avviso pubblico, nell’asp di bergamo, fove vivo avendo chiesto aspettativa alla prima. Avendo maturato 36 mesi a tempo determinato avrei chiesto alla seconda asp la stabilizzazione, previo licenziamento dalla prima asp. La seconda asp rifiuta la stabilizzazione in quanto ritiene che i mesi in aspettativa, nonostante siano stati svolti con contratto a tempo determinato, sono pur sempre in aspettativa. È possibile?

    1. La situazione che ci espone è tanto interessante quanto “problematica” (dal punto di vista giuridico, naturalmente). Sono portato a ritenere che la circostanza per cui il servizio sia stato maturato con contratti a tempo determinato valga ad integrare il requisito utile per la stabilizzazione. Temo che il rifiuto dell’ASP si debba impugnare dinanzi al Giudice del lavoro. Mi contatti, se ne ha piacere.

  13. Buongiorno avvocato sono un oss a tempo determinato presso una ASL in servizio tutt’ora dal 1/9/2019 durante questo periodo ho prestato anche servizio presso reparti covid e avrei i requisiti per stabilizzazione breve secondo lei avrei diritto a questo tipo di stabilizzazione anche essendo entrato non appositamente da avviso per emergenza?

  14. Sono stato assunto tramite scorrimento graduatoria con contratti a tempo determinato nel Comune del mio paese il primo settembre 2018 e ho lavorato per 3 anni senza soluzione di continuità fino al raggiungimento dei 36 mesi utili per essere stabilizzato. Il 31 agosto 2021 scadeva l’ultimo contratto a tempo determinato e tutto lasciava pensare ad una sicura stabilizzazione vista la delibera approvata dalla giunta e sul piano triennale del fabbisogno di personale che includevano la stabilizzazione della mia figura. Addirittura mi erano state concesse ferie estive ben oltre la scadenza naturale del 31 agosto 2021.
    Cosa è successo poi? Vengo contattato dal sindaco il pomeriggio del 31 Agosto ed informato che la mia stabilizzazione non poteva concretizzarsi perchè era stato modificato il bilancio.

    1. Dovrebbe farsi formalizzare la comunicazione del Sindaco e quindi valutare l’impugnabilità dinanzi all’organo giurisdizionale competente. Se non ha fatto l’istanza di stabilizzazione, in ogni caso, le converrebbe farla, anche se non è più in servizio presso l’ente.

  15. Buonasera avvocato ho Lavorato 17 anni presso una casa di cura accreditata al ssn fino al 01/12/2021 e poi ho partecipato ad avviso pubblico per titoli per ospedale civile sempre stessa mansione per 8 mesi dal 03/12/2021 al 03/10/2022 posso chiedere la stabilizzazione dove svolgo attualmente il servizio? Possono essere conteggiati gli ultimi anni per clinica privata accreditata? Grazie

  16. Buongiorno, vorrei sapere se la procedura di stabilizzazione, fatti salvi gli altri requisiti richiesti dalla legge Madia, è applicabile al personale dirigente con contratto a tempo determinato del ruolo tecnico e amministrativo (quindi non area sanità ma PTA) delle ARPA.
    Grazie

      1. La ringrazio molto per la risposta. Spero vivamente che anche i DIRIGENTI precari delle ARPA possano usufruire di questa possibilità.
        Buon lavoro

  17. mi chiamo Stefano e sono una assisitente sanitario presso l’asl di bari,mi hanno rinnovato da poco il contratto sino al 16 luglio 2024 ,data in cui maturo 36 mesi di contratto a tempo determinato.Nel frattempo ,grazie al decreto milleproroghe ,legge di bilancio 2022,ho maturato i criteri per la stabilizzazione dei 18 mesi al 31 dicembre 2022 compresi i sei mesi covid.
    L a Regione Puglia ,a causa del il deficit economico nella sanità ,per tutte le assunzioni ,ha deliberato un provvedimento che prevede il reclutamento del personale ,previa sua autorizzazione,rallentando il processo delle stabilizzazioni.Succede ,però,che dà l’autorizzazione allo svolgimento di un concorso ,bandito nel 2021,per 10 posti al quale partecipo ma non vengo ammesso. Chiedo, nel processo del reclutamento di personale chi ha la priorità ,quelli che hanno già maturato tutti i criteri della stabilizzazione o questi ultimi vincitori del concorso?
    grazie,nel caso quando fare ricorso.

    1. Il concorso era già bandito nel 2021, come ricorda lei. Quindi non interferisce con le stabilizzazioni deliberate successivamente. Inoltre se è stato escluso e non ha fatto ricorso non ha purtroppo alcuna possibilità di contestare l’indizione del concorso.

  18. Buongiorno avv.to,
    sto leggendo con attenzione lo studio sulla stabilizzazione e vi faccio i complimenti per la chiarezza.
    Sono stato dipendente quale OSS dal 2015 al 12.5.2023 (giorno del licenziamento ) della Cooperativa GESCO di Napoli che aveva vinto un appalto indetto dalla ASL AV 1 di Avellino per la gestione della REMS di San Nicola Baronia(AV) .
    Atteso che il rapporto di lavoro è stato con la cooperativa GESCO e solo indirettamente con l’ASL AV1, il mio caso rientra nell’applicazione della legge Madia sulla stabilizzazione?
    Ovvero la eventuale stabilizzazione prevista dalla legge Madia è solo per coloro che hanno avuto un contratto direttamente con l’ASL o vale anche per coloro che hanno avuto un contratto con una Cooperativa che ha vinto un appalto dell’ASL?
    Grazie

    1. Vale solo il servizio reso direttamente presso l’Azienda con la quale è stato stipulato altresì il contratto a termine.

  19. salve sono un precario covid infermiere l’azienda per cui lavoro adesso inizio contratto determinato 21/09/21 scade contratto 31/12/23 con vari rinnovi mi dicono che non posso partecipare alla stabilizzazione perché ho un contratto indeterminato presso una altra ente pubblica sanitaria con qualifica inferiore pur essendomi dimesso giorni prima dalla ipotetica firma del contratto nella delibera di partecipazione alla assunzioni non vi era scritto di non possedere contratti a tempo indeterminato grazie per la vostra disponibilità
    posso fare ricorso?? a chi

    1. Salve, si può fare ricorso nei limiti in cui – se ho ben capito – lei non ha firmato il contratto a tempo indeterminato. Se lo avesse fatto vi sarebbero stati problemi per la stabilizzazione. Il ricorso si presenta dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di competenza. Ci contatti se vuole saperne di più.

  20. Salve.
    sono dirigente amministrativo a tempo determinato in aspettativa nella stessa Azienda Sanitaria da un contratto area Comparto. Ho maturato i requisiti previsti dalla 234. Adesso è stato pubblicato avviso ricognitivo che esclude i titolari di contratto a tempo indeterminato (anche se nella stessa Azienda tali stabilizzazioni sono già state fatte fino a solamente un anno fa).
    Vorrei sapere se è il caso di impugnare l’avviso di ricognizione che ad ogni modo mi escluderebbe, oppure se bisogna impugnare l’avviso di stabilizzazione. Inoltre, quando dovrei dimettermi dal contratto nel quale sono in aspettativa per non perdere l’opportunità di essere stabilizzato nell’attuale posizione di Dir. Amm.

    Grazie

    1. Per quanto riguarda l’esclusione dall’avviso di stabilizzazione a causa della presenza di un contratto a tempo indeterminato in aspettativa, potrebbe essere opportuno valutare l’impugnazione dell’avviso di ricognizione o, a seconda delle specifiche circostanze, dell’avviso di stabilizzazione. La decisione su quale atto impugnare dipende da come l’esclusione è formalizzata e dalle motivazioni fornite dall’ente. Prima di procedere con dimissioni dal contratto a tempo indeterminato, è essenziale valutare attentamente il timing e le conseguenze legali, al fine di non precludersi la possibilità di stabilizzazione nella nuova posizione. Si consiglia di consultare il nostro Studio Legale per una valutazione dettagliata del caso e per definire la strategia legale più adeguata.

  21. Buongiorno, pongo un quesito in merito alla procedura di stabilizzazione. Sono un dirigente psicologo con contratto a tempo determinato presso un’ ASP siciliana. Contratto con inizio nel settembre 2921 prorogato fino a settembre 2024( tre anni) contestualmente ho un contratto a tempo indeterminato in altro ruolo (inferiore) presso un’altra ASP.. per prendere l’incarico a tempo determinato mi dono posta in aspettativa. L’Asp dove ho un contratto a determinato rifiuta di stabilizzarmi a causa del mio contratto a tempo indeterminato.
    Ci dono gli estremi per fare ricorso?
    Grazie

    1. La presenza di un contratto a tempo indeterminato in un’altra ASP potrebbe effettivamente influenzare le possibilità di stabilizzazione presso l’ASP con contratto a tempo determinato, a seconda delle specifiche normative e regolamenti applicabili. Tuttavia, ogni situazione è unica e potrebbero esserci aspetti legali e contrattuali da valutare attentamente. È consigliabile rivolgersi al nostro Studio Legale per un’analisi dettagliata del caso e per verificare la fattibilità e gli estremi per un eventuale ricorso.

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