Il ricorso per l’esame avvocato 2020/2021: tutelati con noi.
Questo approfondimento è dedicato a quanti devono sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della Professione Forense relativa alla “sessione 2020”, le cui prove sono iniziate il 20 maggio 2021.
Potrai quindi trovarti nella condizione di chi ha già sostenuto la prima delle due prove orali, e magari è intenzionato a proporre ricorso per l’esito negativo; oppure vuoi avere informazioni più dettagliate per capire come comportarti per la seconda prova orale, che sei in procinto di fare.
In entrambi i casi, vogliamo illustrarvi brevemente come è cambiato l’esame di Avvocato dal punto di vista normativo, a causa degli stravolgimenti causati dalla diffusione del Codi-19, in modo da non farvi trovare impreparati nel caso in cui riteniate di aver subito una ingiustizia e vogliate proporre un ricorso per l’esame di avvocato.
Vi anticipo che la principale novità sul punto è rappresentata dalla eliminazione delle tre prove scritte e dalla previsione, in luogo delle stesse, di una prova orale “anticipatoria”, durante la quale vengono trattati “casi pratici”, individuati dalla Commissione.
Ricorso per l’esame di avvocato: la normativa applicabile
La normativa che disciplina l’esame di abilitazione per l’esercizio della professione forense è spalmata su una pluralità di fonti, di primo e secondo grado.
La prima fonte da studiare attentamente, prima di plasmare un ricorso per l’esame di avvocato, è rappresentata proprio dal Bando per l’esame, che viene approvato annualmente con apposito Decreto Ministeriale.
Per quanto di nostro interesse, il Bando è stato emanato con Decreto 13 aprile 2021 del Ministero della Giustizia, contenente la disciplina delle “Nuove Modalità” per l’esame di Avvocato relativo alla sessione 2020 (lo puoi visionare qui).
Il Bando contiene appunto la cosiddetta “lex specialis” dell’Esame di Avvocato, ossia il complesso delle regole che disciplinano e nel dettaglio lo svolgimento delle prove scritte e della prova orale; le date delle prove stesse; le modalità di presentazione della domanda di partecipazione; le modalità di assegnazione dei punti da parte della Commissione, ed altri aspetti ancora.
Quali sono dunque le norme principali da tenere in considerazione se vogliamo preparare un ricorso per l’esame di avvocato?
Alla normativa appena indicata dobbiamo aggiungere il decreto legge 13 marzo 2021 n. 31, che contiene l’intera disciplina dell’esame di Avvocato, così come modificata dalle misure di contrasto al Covid-19.
Le altre norme che ci interessano sono:
- Le Linee Generali pubblicate dalla Commissione Centrale, in data 19 aprile 2021, per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale (scaricale qui);
- Il decreto di nomina della Commissione Centrale e delle varie Sottocommissioni (che puoi scaricare qui)
La composizione delle Sottocommissioni
Un aspetto su cui bisogna prestare massima attenzione, in sede di valutazione di fattibilità del ricorso per l’esame di avvocato, consiste tipicamente nel rispetto della composizione della Commissione di esame.
Vi anticipo che il bando dell’esame di avvocato per il 2020 prevede infatti delle regole parzialmente diverse da quelle seguite sino ad oggi.
Le sottocommissioni sono infatti così composte:
- Due membri effettivi e due membri supplenti avvocati designati dal CNF tra gli iscritti alle Giurisdizioni Superiori
- Un membro effettivo e un membro supplente scelti tra Magistrati (anche militari, prioritariamente in pensione) o Professori Universitari o Ricercatori confermati o anche Ricercatori a tempo determinato in materie giuridiche
Ciascuna Sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali, di cui il Presidente deve essere sempre Avvocato.
E’ chiaro allora che il mancato rispetto degli indici di rappresentanza sopra definiti comporta una illegittimità della composizione della Commissione che si riverbera, a cascata, sul giudizio eventualmente negativo comminato a carico del candidato, aprendo dunque le porte ad un eventuale ricorso per l’esame di avvocato.
La prima prova orale: la soluzione di un caso
La prima prova orale del nuovo esame di Avvocato ha ad oggetto l’esame e la discussione di una “questione pratico-applicativa” (come dice l’art. 2 c. 2 del decreto-legge 31/2021), che prende forma nella soluzione di un caso, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra diritto civile o diritto amministrativo o diritto penale.
E’ previsto espressamente che la Commissione debba predisporre, per ciascun candidato, tre quesiti distinti per la materia prescelta, che saranno essere inseriti in altrettante buste sigillate e numerate: sarà dunque il candidato a scegliere la busta (e dunque il quesito).
Ma come si svolge la prima prova?
La prova consiste in due parti: nella prima il Segretario della Commissione dovrà dettare la traccia, che il candidato avrà cura di trascrivere sul foglio messo a disposizione.
Nella seconda parte, invece, il candidato ha a disposizione i primi 30 minuti per “riflettere” sulla traccia (eventualmente predisponendo degli schemi o degli appunti scritti, che egli non è obbligato a consegnare alla Commissione d’esame) e i successivi 30 minuti per discutere il quesito in maniera ragionata.
Resta inteso che il candidato può adoperare codici commentati con la sola giurisprudenza (e codici “semplici”, ovviamente), limitatamente ai primi 30 minuti della prova, quindi il Segretario provvede a ritirare i testi di consultazione a disposizione del candidato.
La prima prova si svolge dinanzi ad una Sottocommissione diversa da quella insediata presso la sede della Corte di Appello ed è individuata mediante sorteggio, almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova.
E’ previsto infine che la prova con collegamento da remoto sia svolta presso gli Uffici Giudiziari di ogni Corte di Appello o presso i locali Consigli dell’Ordine ivi ubicati.
Come possiamo concretamente tutelarci in questa fase, anche ai fini di un successivo ricorso per l’esame di avvocato?
In questa fase sarebbe opportuno tenere traccia, per quanto possibile, del ragionamento seguito durante la discussione, chiedendo espressamente alla Commissione di far mettere a verbale lo schema o la sintesi scritta che avete predisposto durante i primi 30 minuti della prova.
Solo così, infatti, riuscirete a “superare” le difficoltà naturalmente insite sul sindacato delle prove orali (non solo dell’esame di avvocato, ma di tutte le procedure selettive pubbliche) dinanzi al Giudice Amministrativo, il quale spesso tende a non sovrapporsi al giudizio discrezionale della Commissione, se non a fronte di evidenti illogicità o irragionevolezze.
Vi dico ancora che, sebbene la norma non lo preveda espressamente, è chiaro che nei verbali della prova la Commissione dovrà motivare accuratamente sulle ragioni del mancato superamento della prova stessa: ed anche tale aspetto potrà giustificare un ricorso per l’esame di avvocato, se ben strutturato.
Tale conclusione si ricava inequivocabilmente dall’art. 4 comma 4 del d.l. n. 31/2021, ove si fa riferimento alle “linee generali” che la Commissione Centrale predispone e che le Sottocommissioni devono seguire per la formulazione dei quesiti e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l’omogeneità e la coerenza dei criteri di esame.
Il che significa, precisamente, che la Sottocommissione deve esplicitare (anche sinteticamente) il rispetto dei criteri previsti per la valutazione dei candidati: in caso contrario, l’esaminando potrà anche chiedere di far verbalizzare il mancato o l’incompleto rispetto di alcuni o di tutti i criteri di valutazione.
Un altro aspetto che potrebbe giustificare il ricorso è dato dal mancato rispetto del tempo messo a disposizione del candidato per l’esame della traccia e per la successiva esposizione della soluzione al quesito.
E’ bene precisare che la comunicazione dell’esito negativo della prima prova (che deve essere effettuata il giorno stesso dell’esame) determina l’avvio dei 60 giorni di tempo per proporre il ricorso dinanzi al Giudice Amministrativo, quindi presta attenzione!
La seconda prova orale
La seconda prova si svolge dinanzi alla Sottocommissione istituita presso la Corte di Appello nel cui Distretto il praticante ha svolto la maggior parte del tirocinio: tale Sottocommissione è diversa da quella della prima prova.
In che cosa consiste la seconda prova orale?
La seconda prova orale è pubblica e ha una durata compresa tra i 45 e i 60 minuti per ciascun candidato. Essa può essere fissata essendo trascorsi almeno trenta giorni dalla prima.
La seconda prova orale consiste nella discussione di brevi “questioni” relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, oltre che – naturalmente – nella dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.
Per la valutazione della seconda prova orale ogni membro della Sottocommissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie.
Come possiamo tutelarci in questa fase? E’ possibile registrare la seduta?
Il decreto 13 aprile 2021, all’art. 3 comma 5, vieta espressamente la registrazione audio-video della seduta “con qualsiasi mezzo”.
Tale disposizione comporta una menomazione del diritto di difesa del candidato, dal momento che impedisce allo stesso di dare adeguata dimostrazione del rispetto dei criteri per la valutazione della prova orale, da parte della Commissione.
Un modo per tutelarci può consistere, allora, nella testimonianza scritta di quanti (colleghi o amici) abbiano fatto domanda di partecipare alla seduta (che ricordiamo essere comunque “pubblica”) mediante collegamento da remoto e abbiano potuto assistere all’esame.
Vi ricordo a tal proposito che i “soggetti terzi” che facciano richiesta di connessione sono ammessi nel limite massimo dei 40 partecipanti. Tale numero può essere addirittura aumentato (ma non diminuito, quindi!) per ordine del Presidente della Sottocommissione, salvo che ciò “pregiudichi la funzionalità del collegamento telematico”.
Ricorso esame di avvocato vinto: la dichiarazione dei punti
Esaminiamo ora alcuni casi relativi al ricorso per l’esame di avvocato nei quali il nostro Studio ha riportato un esito vittorioso, in sede cautelare o nel giudizio di merito.
Il primo caso che vi presentiamo ha ad oggetto il mancato superamento di tutte e tre le prove scritte da parte di un candidato e che, grazie al nostro recente ricorso, è stato ammesso alla prova orale ed ha finalmente potuto coronare il suo sogno di diventare Avvocato.
In tale occasione, nel ricorso chiedevamo l’annullamento del giudizio negativo espresso dalla Commissione esaminatrice in ordine alle tre prove scritte, con la richiesta al Giudice, formulata in sede di domanda cautelare, di ordinare la ripetizione delle operazioni di valutazione degli elaborati ad opera di una commissione giudicatrice in composizione diversa.
Il bando prevedeva infatti espressamente l’obbligo dei commissari di “dichiarare” il voto attribuito a ciascun candidato nelle varie prove, e dunque di verbalizzare tale dichiarazione.
Il verbale redatto in occasione della correzione delle prove scritte del ricorrente, invece, non solo non conteneva alcun riferimento alla “dichiarazione” di punteggio dei commissari, ma neppure recava la loro sottoscrizione, così da rendere impossibile la verifica della riconducibilità dei giudizi espressi dai valutatori all’organo collegiale, in violazione del principio di trasparenza dell’agire amministrativo.
Puoi scaricare qui l’ordinanza del T.A.R. L’Aquila sul nostro ricorso vinto:
Il Tribunale Amministrativo pertanto, in accoglimento del nostro ricorso per l’esame di avvocato, ha ingiunto ad una nuova Commissione la rivalutazione delle prove scritte del candidato, con l’obbligo di attenersi ai seguenti criteri dettagliatamente descritti:
- l’Amministrazione deve preliminarmente selezionare le prove di almeno altri dieci candidati che hanno preso parte alla stessa sezione abilitante – selezionati, senza distinzioni, fra coloro che hanno superato la prova e coloro che non l’hanno superata – e provvedere a rendere invisibili su tutti gli elaborati, ivi compresi quelli del ricorrente, sia i voti precedentemente attribuiti, sia i precedenti numeri identificativi, sia le eventuali annotazioni su di essi apposte in sede di prima correzione;
- Gli elaborati devono poi essere inseriti in nove buste, provviste di nuovi numeri identificativi progressivi, all’interno delle quali saranno collocate le nuove buste piccole contenenti le generalità di ciascuno dei candidati;
- le operazioni di correzione seguono l’ordine di estrazione a sorte delle buste così confezionate e dovranno essere completate entro venti giorni dalla pubblicazione o notificazione della presente ordinanza.
Ricorso esame di avvocato vinto: l’estrazione a sorte dei quesiti per la prova orale
Il secondo caso che analizziamo in questa sede concerne un recentissimo ricorso per l’esame di avvocato nel quale il nostro Studio censurava – tra le altre cose – la mancata estrazione a sorte dei quesiti somministrati in sede di prova orale.
Con una dichiarazione assunta in giudizio nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, il ricorrente ha infatti rappresentato che le domande della prova orale non erano state formulate sulla base di quesiti predeterminati dalla Commissione ed estratte a sorte, in palese in violazione dell’art. 12 comma 1 del d.P.R. n. 487 del 1994 (regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni).
Il principio della estrazione a sorte delle domande della prova orale è ritenuto applicabile anche all’esame di abilitazione della professione forense, ed è oggi previsto e confermato nel nuovo esame di Avvocato per la sessione 2020.
E’ previsto infatti che la Sottocommissione, prima dell’inizio della prima prova orale, predisponga per ogni candidato tre quesiti per la materia prescelta, che devono essere inseriti in altrettante buste chiuse rimesse alla scelta casuale del candidato (art. 2 comma 3 del decreto legge 31/2021).
Il T.A.R. L’Aquila ha quindi accolto il nostro ricorso per l’esame di avvocato, nella parte relativa alla domanda cautelare con la quale si era domandata la rinnovazione della prova orale ad opera di una Commissione in diversa composizione, con l’estrazione, a cura del candidato, delle domande.
Puoi scaricare qui l’ordinanza sul nostro ricorso vinto:
Contattaci per avere informazioni utili sul ricorso.
Dalle considerazioni che precedono è emerso come il ricorso per l’esame di avvocato possa può essere proposto – e può essere accolto – purché si presti attenzione alle modalità di svolgimento delle prove e al contenuto delle disposizioni che delineano il quadro normativo di riferimento.
Si tratta di una materia molto delicata per la quale non è opportuno affidarsi a professionisti che siano digiuni di Diritto Amministrativo.
Ti ricordo che il nostro Studio Legale è specializzato nella trattazione di controversie di Diritto Amministrativo: contattaci se vuoi una valutazione preliminare gratuita di fattibilità di un ricorso per l’esame di avvocato.
Ritengo che la mia non ammissione in data 24.04.2022 sia dovuta alla mancanza di imparzialità della Sottocommissione 30, presso il Tribunale dei Minorenni di Roma, che ha utilizzato parametri di valutazione palesemente contraddittori rispetto agli esami della medesima Sottocommissione nelle sedute precedenti. Vi ringrazio anticipatamente per qualsiasi aiuto.
In data 24.03.2022, immagino. Occorre procedere con una prima istanza di accesso agli atti per ottenere i verbali della prova. Poi si ricordi sempre del termine di 60 gg. per l’impugnazione dinanzi al TAR.