Ricorso esclusione concorso: il Tribunale Amministrativo ordina la correzione della prova scritta del ricorrente
Le origini della controversia.
Il nostro Studio formulava un ricorso esclusione concorso a seguito della partecipazione al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti, a tempo pieno ed indeterminato, da Istruttore Amministrativo Contabile, categoria C., bandito da un Comune abruzzese.
Il concorso si articolava nelle seguenti prove
- una prova preselettiva, consistente nella risoluzione di un numero di quesiti a risposta multipla chiusa, stabilito dalla Commissione, nelle stesse materie oggetto delle prove di esame, considerato l’elevato numero di candidati (circa duemila);
- una prova scritta a contenuto teorico-pratico, vertente nelle seguenti materie: elementi di diritto civile; Elementi di Diritto Amministrativo; Elementi di Diritto Costituzionale; Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; Elementi di Contabilità di Stato e ordinamento contabile degli Enti Locali; Norme generali sull’Ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle AA.PP., Normativa in materia di appalti pubblici, Normativa in materia di tutela della privacy;
- una prova orale.
Il nostro assistito superava brillantemente la preselettiva, collocandosi alla posizione numero trenta dell’elenco dei candidati ammessi alla successiva prova scritta.
L’iniziale esclusione dal concorso.
Ciò detto, all’esito dell’espletamento della suindicata prova scritta, il candidato ricorrente veniva
estromesso dall’ulteriore prosecuzione del Concorso, con la seguente enigmatica ed oscura motivazione: “non valutabile”.
Pertanto, veniva formulato un ricorso esclusione concorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sede di L’Aquila.
L’accoglimento della richiesta monocratica.
Con la proposizione del ricorso esclusione concorso, il nostro Studio ha richiesto al Presidente del Tribunale Amministrativo, in via monocratica, l’ammissione con riserva del Cliente all’espletamento della prova orale, considerato che il provvedimento che ha comminato l’esclusione dello stesso era del tutto indeterminato ed illegittimo.
Difatti, l’ampia portata del termine adoperato (“non valutabile”), non ha permesso in alcun modo al candidato di comprendere la motivazione dell’esclusione dal concorso comminata dalla Commissione esaminatrice.
Il Tribunale Amministrativo ha accolto la richiesta monocratica, come si evince dal Decreto del Presidente del Tribunale Amministrativo che vi mostriamo:
Sul principio dell’anonimato.
La motivazione in ordine alla “non valutabilità” della prova del ricorrente veniva resa dal Comune successivamente all’accoglimento della domanda monocratica formulato nel ricorso esclusione concorso.
Ciò premesso, dal verbale dell’Ente si rilevava l’asserito “eccessivo utilizzo di nomi propri e di riferimenti a luoghi e persone che avrebbero potuto rendere il compito di fatto riconoscibile, con possibilità di violare l’anonimato”.
Ebbene, nella memoria difensiva formulata dal nostro Studio in vista della Camera di Consiglio, veniva sottolineato che tutti gli atti del concorso, a partire dal bando e dai criteri di valutazione della prova scritta, non contenevano alcuna indicazione di sorta in merito alla scelta dei nomi da parte dei candidati.
Pertanto, in difetto di ogni contraria statuizione sul punto, il nostro Studio ha ritenuto che gli ammessi al concorso potessero adoperare qualsiasi nome di fantasia, anche se dotato di un coefficiente di verosimiglianza, per le finalità dell’elaborato scritto.
Dunque l’Ente, al fine di legittimare la propria erronea impostazione, avrebbe dovuto diligentemente codificare le regole per lo svolgimento della prova in modo da proibire l’uso di nomi di fantasia “verosimili”, autorizzando solo quelli “puramente di fantasia”, e dettare regole anche sulla frequenza di
impiego degli stessi.
E le suindicate regole e prescrizioni sono pervenute a conoscenza del ricorrente soltanto alla presa visione del verbale di correzione della prova, ovvero successivamente alla formulazione del ricorso esclusione concorso.
Cosa dice la giurisprudenza.
Come è stato evidenziato correttamente dal nostro Studio, è la stessa giurisprudenza amministrativa ad ammettere che il principio dell’anonimato degli elaborati scritti non possa essere inteso in modo assoluto e tassativo, tale da comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sia astrattamente ipotizzabile il riconoscimento dell’autore del compito.
Difatti, se così fosse, sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi per esami scritti, giacché non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca una particolare modalità di stesura.
Il Tribunale Amministrativo dispone la correzione della prova scritta.
Il Tribunale Amministrativo di L’Aquila ha accolto tutte le doglianze esposte nel ricorso esclusione concorso e nelle memorie difensive, sicché da disporre “la correzione della prova scritta del ricorrente da parte di diversa commissione giudicatrice, con modalità idonee a garantirne l’anonimato, inserendo l’elaborato del ricorrente fra altre sette prove scritte già valutate con punteggi differenti, equamente assortite fra prove che hanno superato e prove che non hanno superato la selezione”.
L’Ordinanza Collegiale la puoi consultare qui: