rettifica punteggio graduatorie GPS
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Il Giudice rettifica il punteggio Graduatorie GPS di seconda fascia accogliendo il nostro ricorso

Le origini della controversia

Un docente della classe di Concorso A061 (Tecnologie e Tecniche delle Comunicazioni Multimediali) si è rivolto al nostro Studio per ottenere la rettifica punteggio graduatorie GPS nel caso che vi stiamo per illustrare.

E’ accaduto che il Prof. S., in servizio presso un Istituto Scolastico abruzzese, dopo aver presentato la domanda di aggiornamento per la graduatoria GPS di seconda fascia della Provincia di T., scopriva di aver ottenuto un punteggio inferiore a quello spettante. Ed inoltre scopriva che i docenti che si trovavano nella posizione superiore alla propria, come poi confermato all’esito dell’istanza di accesso agli atti, avevano dichiarato il possesso di titoli in realtà mai posseduti o che, in ogni caso, davano diritto ad un punteggio di gran lunga inferiore a quello spettante.

In definitiva, il Prof. S. non si è visto assegnare la cattedra di supplenza annuale per la sua classe di Concorso proprio per effetto dei punteggi illegittimamente dichiarati dagli altri candidati e, dall’altra parte, a causa della mancata rettifica punteggio graduatorie GPS da parte dell’Istituto Scolastico.

Prima di entrare nel “cuore” del problema, vi ricordo che il nostro Studio si è già occupato di numerose altre problematiche legali in materia di Diritto Scolastico. Vedi ad esempio qui in materia di potenziamento, o anche qui per approfondimenti sui ricorsi e reclami in materia di mobilità dei docenti.

La normativa sulla rettifica punteggio graduatorie gps

Nel ricorso abbiamo in primo luogo ricapitolato brevemente la normativa che disciplina la rettifica punteggio graduatorie GPS.

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Come probabilmente già saprai, le graduatorie GPS sono distinte per posto e classe di concorso e sono adoperate per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili alla data del 31 dicembre, per le quali si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali o temporanee, fino al termine delle attività didattiche.

Per la valutazione dei titoli culturali e di servizio ogni anno il Ministero dell’Istruzione approva delle ordinanze ministeriali (O.M.), alle quali sono allegate le tabelle di valutazione dei titoli, divisi per categoria (qui, ad esempio, trovi le l’ordinanza approvata nel 2022).

Cosa accade dunque se i titoli dichiarati non sono effettivi o danno diritto ad un punteggio più basso?

Le ordinanze prevedono che, fatte salve le responsabilità di natura penale, è disposta l’esclusione dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, del candidato di cui sono accertate, nella compilazione del modulo della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.

Ed ancora è previsto che, in caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli Uffici Scolastici debbano procedere alla rettifica punteggio graduatorie GPS oppure all’esclusione dalla graduatoria.

E’ bene ricordare che l’Istituto scolastico ove il candidato stipula il primo contratto di lavoro è tenuto ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni presentate tempestivamente, per poi comunicare l’esito della verifica all’Ufficio Scolastico Provinciale competente.

Cosa abbiamo chiesto nel nostro ricorso

Nel nostro ricorso abbiamo sottolineato che proprio per effetto della illegittima attribuzione dei punteggi più alti agli altri docenti presenti nella graduatoria GPS per la classe di Concorso A061, il nostro Cliente è stato collocato in un punto più basso della graduatoria e non si è visto dunque assegnare la cattedra annuale.

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In pratica, se ciascuno dei docenti “segnalati” avesse dichiarato il punteggio corretto, il nostro Cliente avrebbe automaticamente ottenuto la cattedra e, cosa ancora più importante, avrebbe ottenuto il punteggio necessario per poter partecipare al Concorso Straordinario del 2022, indetto ex art. 59 comma 9-bis del decreto legge n. 73 del 2021 (pochi giorni fa è stato pubblicato il “concorso straordinario bis“), il quale prevedeva appunto di aver maturato “almeno una annualità” per la specifica classe di concorso.

Abbiamo quindi chiesto al Giudice del Lavoro, con un ricorso di urgenza ex art. 700 del codice di procedura civile, di accertare il diritto del Cliente ad ottenere il punteggio previsto per la supplenza annuale per la Classe A061 (12 punti), a titolo di risarcimento in forma specifica, che egli non è stato in grado di svolgere a causa del punteggio illegittimamente attribuito agli altri candidati presenti in graduatoria. Ed infine di disporre la rettifica punteggio graduatorie GPS.

Oltre alla rettifica punteggio graduatorie GPS, abbiamo chiesto inoltre al Giudice di ammettere con riserva il Prof. S. al Concorso straordinario, in attesa della definizione del giudizio, così da consentirgli di poter partecipare alla procedura, “come se” il professore fosse già attualmente in possesso dei 12 punti richiesti dal Bando per quella determinata classe di Concorso.

L’accoglimento del ricorso e l’ordinanza del Giudice del Lavoro

Il Giudice osserva che la prestazione del sevizio di insegnamento nell’anno scolastico 2020/2021 nella specifica classe di concorso avrebbe consentito al ricorrente di essere ammesso alla procedura concorsuale straordinaria indetta nel maggio del corrente anno 2022 (oltre che di conseguire i n. 12 punti previsti per lo svolgimento dell’incarico di supplenza), se l’amministrazione scolastica avesse tempestivamente verificato i punteggi attribuiti agli altri candidati sulla base delle dichiarazioni di questi.

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Risulta agli atti del processo, in particolare, che la candidata che ha acquisito la cattedra al posto del Prof. S., ha dichiarato di possedere un titolo (specializzazione all’insegnamento con metodologia “CLIL”) che le attribuiva 6 punti, laddove ella aveva diritto ad ottenere soltanto 3 punti (mancando, in tale specializzazione, l’espletamento di un tirocinio pari ad almeno 300 ore).

Il Giudice, in definitiva, ha accolto la nostra domanda di rettifica punteggio graduatorie GPS a titolo di risarcimento consistente non nella corresponsione di una somma di denaro, ma nel riconoscimento, in favore del Prof. S., del titolo di servizio annuale nella Classe di Concorso A061, che lo stesso avrebbe sicuramente acquisito ove l’Istituto Scolastico si fosse attivato tempestivamente, all’indomani del conferimento dell’incarico all’altra insegnante, per controllare la veridicità della dichiarazione del possesso del titolo.

Scarica qui l’ordinanza del Tribunale di Teramo, Giudice dott. Marcheggiani, del 23 agosto 2022:

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