L’assegnazione del docente al potenziamento: può essere disposta senza limiti?
L’assegnazione del docente al potenziamento
Una questione controversa e molto attuale, in tema di riforma della scuola operata con la legge n. 107 del 13 luglio 2015 (“buona scuola”), è quella che attiene al potere del Dirigente scolastico di assegnare i docenti dei posti comuni (detti anche “curriculari”) alle cattedre di “potenziamento” individuati nell’ambito della stessa scuola.
Si ha l’impressione, infatti, che i dirigenti possano disporre tali assegnazioni quasi senza limiti, alla luce della nuova definizione del c.d. organico dell’autonomia consacrata all’art. 1 comma 5 della L. 107/2015, secondo cui “i docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”.
Tale norma, che è considerata la norma giustificativa del potere di disporre il trasferimento sul potenziamento, supera infatti la vecchia distinzione formale tra organico “di diritto” e organico “di potenziamento”, rendendo neutri, ai fini della realizzazione degli obbiettivi della riforma, le distinzioni tra i docenti con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione e di progettazione e coordinamento.
Assai significativamente, a tal proposito, una recente decreto cautelare del Tribunale di Napoli (n. 10670 del 23.03.2017; R.G. n. 24533 /2016) ha affermato infatti che “l’organico dell’autonomia è concepito come un corpus unitario nel quale confluiscono senza distinzione alcuna tutti i docenti, oltre a quelli curriculari di sostegno e di potenziamento anche quelli a cui vengono affidati compiti di coordinamento e progettazione. Nella prospettiva delineata dal comma 5 per cui l’organico dell’autonomia è funzionale a realizzare in modo effettivo offerta formativa, tutti i docenti devono contribuire alla sua piena attuazione e dunque possono essere destinati -fermo in possesso dei titoli abilitanti e/o delle necessarie competenze – ad attività varie di insegnamento, potenziamento o, se docenti di staff, ad attività di coordinamento di staff, ad attività di coordinamento e organizzazione”.
Quanto previsto dal legislatore è stato oggetto di ulteriore puntualizzazione nelle circolari emanate dal MIUR nella fase di prima applicazione della L. n. 107/2015.
In particolare, la circolare MIUR n. 2582 del 05.09.2016 ha ribadito che tutti i docenti dell’organico dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa e che non esiste distinzione concettuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento, ma che, in coerenza con quanto previsto dal comma 63 art. 1 L. 107/2015, nell’organico dell’autonomia confluiscono posti comuni, posti per il sostegno e posti per il per il potenziamento dell’offerta formativa.
Quali limiti all’assegnazione al potenziamento?
Quanto sopra precisato, preme sottolineare tuttavia come l’assegnazione dei docenti al potenziamento sia in realtà sottoposta ad una serie di limiti cogenti, che possono giustificare – in alcuni casi – il ricorso dinanzi al Giudice del lavoro per la contestazione delle modalità di trasferimento.
Di fatto, sebbene il potenziamento sia stato concepito come uno strumento di integrazione delle conoscenze acquisite dagli alunni durante lo svolgimento delle lezioni, esso si è tradotto, in pratica, nella “messa a disposizione” di tutti quei docenti che, avendo difficoltà a trovare una sistemazione – a motivo, ad esempio, della “specialità” della classe di insegnamento di cui sono titolari – sono poi costretti a fare da “tappabuchi” ai colleghi assenti o comunque ad essere impiegati per attività poco qualificanti dal punto di vista professionale ed in ogni caso lontane dagli obbiettivi del “potenziamento”.
Non è un caso, dunque, che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con la delibera n. 430 del 13.04.2016 (“linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190”) abbia appunto individuato le Istituzioni scolastiche come quelle a maggior rischio di corruzione, con riferimento, tra gli altri, ai processi della progettazione e dell’organizzazione del servizio scolastico; dell’autovalutazione dell’istituzione scolastica; dello sviluppo e della valorizzazione delle risorse umane; della valutazione degli studenti e via discorrendo.
Ciò detto, il potere del dirigente scolastico di trasferire sul potenziamento i docenti dei posti comuni è sottoposto ad almeno tre limiti:
Il primo limite attiene alle modalità di esercizio del potere dirigenziale
Il comma 2 dell’art. 396 del Testo Unico in Materia Scolastica, alla lett. d), prevede infatti che al personale direttivo spetta “procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti”.
A sua volta, l’art. 7 comma 2 lett. b) stabilisce che il collegio dei docenti “formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto”.
L’art. 10 comma 4, in linea con tutto quanto detto, prescrive che “il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti …”.
Alla luce di quanto sopra, non è consentito al dirigente scolastico di spostare i docenti ad libitum dalle classi curriculari al potenziamento, adducendo a giustificazione l’ampiezza delle misure adottabili nell’ambito tracciato dall’organico dell’autonomia.
Piuttosto, l’assegnazione dei docenti deve essere necessariamente avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di Istituto, al quale spetta l’elaborazione dei criteri generali per la formazione e l’assegnazione delle classi, su concorde proposta del Collegio dei Docenti.
Il provvedimento dirigenziale che dispone l’assegnazione, peraltro, dovrà necessariamente riportare in motivazione l’avvenuto rispetto dei suddetti criteri. Ciò in quanto l’atto di assegnazione, pur qualificandosi come atto di natura negoziale o privatistica, è in ogni caso assoggettato, secondo la giurisprudenza maggioritaria (si veda, tra gli altri, Trib. Agrigento n. 2778 del 3.12.2003), ai comuni principi di diritto amministrativo, con speciale riferimento a quello di imparzialità e di parità di trattamento
Se la motivazione dell’assegnazione è carente o insufficiente, ovvero se i criteri del Consiglio di Istituto non sono stati rispettati, l’assegnazione del docente al potenziamento deve reputarsi illegittima e può essere sottoposta al sindacato del Giudice del Lavoro.
Il secondo limite attiene alla predeterminazione delle classi nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa
Spetta infatti a tale atto di macro-organizzazione prevedere, con il dovuto anticipo rispetto all’inizio dell’anno scolastico, le classi da adibire al potenziamento, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 (così come modif. dalla L. 13 luglio 2015, n. 107).
Il PTOF rappresenta infatti, ai sensi del comma 1 dell’art. 3 cit., “il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”.
Il comma 2 dell’art. 3 cit. specifica quindi che il Piano “comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente; b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa”.
Al Dirigente scolastico non è consentito assegnare un docente al potenziamento ove la classe di insegnamento di cui egli è titolare non sia stata inserita in anticipo tra quelle destinate al potenziamento medesimo.
Neppure è consentito modificare il PTOF in data successiva all’inserimento del docente, in modo da giustificare “ex post” il trasferimento su un posto del potenziamento.
Il terzo limite attiene al rispetto dei generali principi della buona fede e correttezza
Anche il Dirigente scolastico soggiace al rispetto dei criteri privatistici della buona fede e della correttezza, come riconosciuto anche recentemente dalla giurisprudenza ordinaria, quando si osserva (Tribunale di Reggio Calabria n. 2568 del 12.02.2016) “non ignora il collegio il potere discrezionale riconosciuto dalla legge al dirigente scolastico di assegnare i docenti alle classi… E però il potere di assumere le vette determinazioni gestionali, ormai estraneo all’ambito del potere pubblicistico, è ricondotto nell’alveo del potere negoziale, governato anche dei principi comuni e tra questi quelli della correttezza e della buona fede che connotano l’esercizio dei diritti e dei poteri contrattuali, tanto più trattandosi di soggetto pubblico e soggetto a responsabilità anche risarcitoria, in funzione del buon andamento e imparzialità (articolo 97 della costituzione) perché l’esercizio non può trasmodare in arbitrio o gravi condizioni di disparità di trattamento tra il personale allorché determini ciò un apprezzabile sacrificio della sfera soggettiva del dipendente interessato che non trovi corrispondenza nella necessità di assicurare l’efficiente ed efficace azione amministrativa e la valorizzazione delle risorse umane di cui deve pur sempre offrirsi, ove contestate le modalità di esercizio, adeguata esternazione delle ragioni… Nel caso di specie il potere dirigenziale di assegnazione alle classi soggiace al rispetto, in via speciale, dei criteri posti dal consiglio d’istituto e dalle proposte degli organi collegiali e, in via generale, dei predetti principi di correttezza, buona fede e imparzialità”.
Un precedente in tal senso è rappresentato dalla recentissima Ordinanza Caut. emessa dal Tribunale di Teramo n. 386 del 15.01.2019 (Giud. Marcheggiani) riguardante l’assegnazione a 18 ore di potenziamento di un docente di matematica dell’Istituto tecnico Industriale di Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo).
Nel caso in esame, infatti, il Giudice ha reputato illegittimo l’atto con cui il Dirigente scolastico ha disposto il trasferimento del docente sul potenziamento a causa delle assenze riportate nell’anno per motivi sindacali, ravvisando nella fattispecie gli estremi del comportamento antisindacale ex art. 28 Legge 20.05.1970 n. 300.
Ed ancora, volendo fare un altro esempio concreto, rappresenta una violazione al principio della buona fede e della correttezza la pubblicazione, da parte dell’Istituto scolastico, di un avviso di vacanza e di disponibilità di una classe di insegnamento che non trova attuale riscontro nell’organico della scuola.
Sicché, il docente che ha inviato la richiesta di trasferimento sulla classe dichiarata “disponibile e vacante” dall’avviso, non può essere assegnato ad una classe di potenziamento, dovendo piuttosto l’Istituto comunicare fin da principio, alla luce di un elementare principio di correttezza dell’informazione, la futura destinazione del docente al potenziamento.
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Sono un docente titolare su posto comune, copro le mie ore di insegnamento su nove classi, nella mia scuola sono esistenti 10 classi. L’insegnante di potenziamento ( so che una distinzione è giuridica dei due organici non esiste) vuole essere utilizzata sul curriculare, quindi il dirigente scolastico vorrebbe dividere le ore tra me docente curriculare e il docente di potenziamento. Da premettere.che nella graduatoria interna io procedo di gran lunga il collega . Posso sapere cosa dice la normativa in tal.caso? Grazie
La scelta del dirigente scolastico è giuridicamente corretta
Buongiorno,
sono docente titolare (prima nella graduatoria interna) e ieri la mia Amministrazione scolastica ha comunicato le cattedre per il prossimo anno scolastico 2023/2024.
A mia insaputa, al posto di 3h curricolari (che avevo espressamente richiesto), mi sono state assegnate 3h di potenziamento (15h curricolari +3h di potenziamento) e altre 5h sono state assegnate alla docente ultima in graduatoria.
Non poteva l’Amministrazione assegnarle le 8h senza dividerle? Può un DS effettuare questa scelta senza prima consultare i diretti interessati?
Ringrazio per l’attenzione.
LA DS può effettuare tale scelta senza consultare i diretti interessati, per quanto tale comportamento presenti dubbi di legittimità alla luce del canone di correttezza e di buona fede.
Buonasera, sono una docente di scuola secondaria di primo grado; a seguito di trasferimento la Dirigente insiste che io sia titolare su cattedra di potenziamento. Nella domanda non c’era traccia di specifica di potenziamento, ma comunque mi risulta che il potenziamento sia all’interno dell’organico dell’autonomia, e non nominale. E’ così?
Inoltre d’ufficio mi ha dato alcune ore alla primaria senza neanche chiedere la mia disponibilità: può farlo?
La ringrazio
Di massima quanto descritto può verificarsi, specie dopo la riforma della c.d. buona scuola che ha attribuito al Dirigente scolastico poteri molto ampi, in relazione al cosiddetto “organico dell’autonomia”. Il limite più ampio, cui il dirigente deve in ogni caso uniformarsi, è quello della correttezza e della buona fede oggettiva, il cui rispetto può essere sindacato dinanzi al Giudice del lavoro.
Salve, sono un’insegnante della scuola dell’infanzia. Ho ottenuto trasferimento insieme ad un’altra collega nello stesso istituto.
Non c’è continuità didattica per nessuna delle due, entrambe di ruolo, ma io, pur avendo maggior punteggio, sono stata assegnata al potenziamento.
C’è obbligo di una motivazione scritta? Che sia trasparente, imparziale?!
Credo che manchino proprio i principi suddetti. Cosa posso fare? Posso contestare questa decisione?
In attesa…. È urgente
L’assegnazione al potenziamento da parte del dirigente scolastico è soggetta ad alcuni principi generali codificati dalla giurisprudenza e dalla normativa, di cui abbiamo parlato nell’articolo. L’atto di assegnazione al potenziamento di per sè non deve essere motivato, ma deve esservi quantomeno corrispondenza nel PTOF. Occorre in ogni evitare quanto più di addossare tutte le ore di “potenziamento” ad un docente, così da trasformarlo in una sorta di tappabuchi.
Salve, sono una mamma di una bambina frequentante la scuola dell’ infanzia.La classe è composta da 20 bambini, di cui 7 al primo anno, tra cuinalcuni anticipatari. Una delle insegnanti ha riscontrato gravi difficoltà nel riuscire a gestire la classe, motivo per il quale anche noi siamo molto preoccupati. Può il dirigente predisporre un insegnante per il potenziamento in una classe in corso d’anno? Se sì posso avere i riferimenti normativi? Grazie.
Il Dirigente scolastico, con l’ultima riforma della c.d. buona scuola, ha poteri discrezionali piuttosto ampi e potrebbe anche disporre l’assegnazione di un docente al potenziamento in corso d’opera. Il problema che mi segnala, in ogni caso, parrebbe doversi risolvere su altri piani. Ossia segnalando al Dirigente, con una lettera firmata dai genitori, le gravi inadempienze del docente.