mobilità docenti
 |  | 

Mobilità dei docenti e del personale scolastico nel biennio 2021/22: reclami e ricorsi

La mobilità docenti

Avete presentato una domanda di mobilità docenti e l’esito è negativo? Probabilmente il nostro approfondimento può fare al caso vostro.

E’ noto infatti che chi, per svariati motivi, si ritrova a prestare servizio in una sede lavorativa fuori dalla propria provincia di residenza in molti casi si vede significativamente ridotte le possibilità di un rientro.

Ci sono state segnalate, da più parti, numerose situazioni di illegittimità nelle assegnazioni della mobilità dei docenti ed il resto del personale scolastico, sicché abbiamo condotto uno studio approfondito sulla più recente normativa, forti anche dell’esperienza maturata in anni di ricorsi e reclami in materia scolastica.

Ci chiediamo, in particolare, se è possibile contestare, ed in caso affermativo in quale misura, gli esiti della mobilità docenti; e dunque vogliamo approfondire quali sono le migliori strategie da seguire per tutelare al meglio i vostri diritti.

Vi ricordiamo che, in un altro post recente, abbiamo sottoposto ad attenta analisi anche i recenti bandi di concorso pubblico della scuola pubblicati il 28 aprile 2020, sempre al fine di esaminarne le criticità e le possibilità di tutela.

Iniziamo con l’esposizione della normativa applicabile alla mobilità degli insegnanti e del resto del corpo scolastico.

Mobilità ATA e servizio come docente

Scopri la recente Ordinanza del Tribunale di Monza su nostro ricorso

Esiti della mobilità docenti e del personale scolastico

Le procedure della mobilità degli insegnanti e di tutto il corpo scolastico, a valere sul triennio 2019/2020, 2020/21, 2021/22, sono disciplinate in via generale dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sottoscritto il 6 marzo 2019 tra il Ministero dell’Istruzione e i rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali.

Leggi anche  Riforma concorsi pubblici 2023: le ultime novità e la c.d. norma "taglia idonei".

Con l’ordinanza ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato i criteri per la disciplina della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2020/2021 e ha determinato le modalità di applicazione delle disposizioni del Contratto Collettivo sopra richiamato.

I termini per la pubblicazione dei movimenti sono indicati di seguito:

  • Per il personale docente per tutti i gradi di istruzione, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 5 giugno 2020, e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 26 giugno 2020;
  • Per il personale educativo il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 22 giugno 2020, e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 10 luglio 2020;
  • Per il personale ATA il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 8 giugno 2020, e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 2 luglio 2020.

La pubblicazione degli esiti dei movimenti

L’elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicato all’albo dell’Ufficio Territoriale di destinazione, con l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze.

Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso l’Ufficio territoriale cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all’indirizzo inserito nel portale ISTANZE ON LINE.

Al personale che non ha ottenuto il trasferimento viene data comunicazione per posta elettronica all’indirizzo inserito all’atto della registrazione nel portale ISTANZE ON LINE e tale personale potrà consultare, nel proprio profilo personale, l’esito della propria domanda.

La procedura di reclamo nella mobilità docenti

Coloro che hanno proposto l’istanza di mobilità docenti per l’annualità 2020/2021, devono ricevere, secondo la tempistica prevista nella normativa di riferimento, l’atto di notifica con la valutazione e validazione del punteggio da parte dell’Ufficio competente.

Leggi anche  La stabilizzazione dei precari della sanità dopo la riforma del PNRR

Con una scelta normativa assai discutibile, l’ordinanza ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020, cui si è già fatto cenno sopra, disciplina le procedure di reclamo non attraverso una norma generale – come sarebbe stato logico – ma attraverso singole disposizioni riferite al personale docente (art. 10), al personale educativo (art. 21), nonché al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (art. 27).

In realtà una disciplina generale sul reclamo c’è, ed è contenuta nell‘art. 17 del Contratto collettivo Integrativo del 6 marzo 2019, che è titolato “contenzioso”.

L’ufficio territorialmente competente deve procedere alla valutazione delle domande presentate sulla base di apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando quindi all’interessato il suo punteggio oltre che gli eventuali diritti riconosciutogli, mediante comunicazione inoltrata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.

Quindi, l’art. 17 citato afferma che avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dell’ufficio territoriale competente, e ancora avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione di un “motivato reclamo”, da parte del personale interessato, entro dieci giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato.

A fronte dell’istanza dell’interessato, l’ufficio è tenuto a riesaminare la domanda ed eventualmente ad adottare gli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati, entro i successivi dieci giorni.

Il termine suindicato di dieci giorni deve ritenersi perentorio, in mancanza di indicazioni contrarie.

Come deve essere fatto il reclamo?

Il reclamo è un atto a forma libera, non ci sono infatti dei modelli predeterminati dal Ministero dell’Istruzione o dagli Uffici Scolastici Regionali.

Leggi anche  La stabilizzazione Covid sospende le procedure di mobilità: accolto il nostro ricorso al TAR e Consiglio di Stato

Non è necessaria l’assistenza di un legale in questa fase, sebbene sia fortemente consigliato rivolgersi ad un professionista del settore per formulare al meglio l’istanza di reclamo ed evitare sorprese da parte dell’Amministrazione scolastica. Se non sai a chi rivolgerti, puoi scriverci una mail all’indirizzo che trovi qui.

Il reclamo deve essere in ogni caso motivato. Il che significa che il reclamante deve esplicitare, nel dettaglio, le ragioni logico-giuridiche della erroneità o illogicità della attribuzione di punteggio effettuata dall’ufficio scolastico.

Dunque, l’ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche, ove ritenga di accogliere i medesimi, dandone notifica, solo in caso di modifiche,  all’interessato. Avverso le valutazioni delle domande non sono possibili ulteriori modalità di reclamo.

In caso di rigetto delle proprie istanze, il personale scolastico potrà avviare una richiesta per l’avvio di un tentativo di conciliazione da inoltrarsi, per il tramite dell’avvocato, all’Ufficio Scolastico Provinciale di competenza, sempre entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della domanda di mobilità 2020/21.

Il ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro

In caso di esito negativo della conciliazione sarà possibile proporre ricorso, ricorrendone i presupposti ex art. 700 del codice di procedura civile, dinnanzi al Giudice del Lavoro territorialmente competente.

In questo caso, non vi è un termine entro il quale proporre il ricorso a pena di decadenza.

Trattandosi tuttavia di un ricorso “d’urgenza”, che deve soddisfare anche il cosiddetto requisito del “periculum in mora” – ossia, il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile ad un vostro interesse – occorre procedere con speditezza alla redazione del ricorso e al successivo suo deposito presso il Tribunale del Lavoro competente.

Il ricorso, nella maggioranza dei casi, è volto appunto ad ottenere la declaratoria del vostro diritto al trasferimento che è stato ingiustamente compresso dall’Ufficio Scolastico Regionale

Se avete presentato una domanda di mobilità docenti e ritenete di essere stati lesi in un vostro diritto, scriveteci o chiamateci all’indirizzo che trovate nella sezione contatti. Oppure scriveteci usando WhattsApp, premendo sul tasto che trovate in ogni pagina.

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *