Mobilità ATA 2020: il servizio svolto come docente vale doppio!
Il nostro Studio Legale ha riportato un’importante vittoria contro il MIUR e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia: è stato finalmente affermato il principio della valenza “doppia” del servizio prestato in qualità di docente nell’ambito della mobilità ATA 2020.
E’ stato definitivamente chiarito un punto particolarmente controverso che attiene al calcolo del periodo di servizio come docente svolto dal personale ATA: il MIUR tendeva infatti ad attribuire a tale servizio soltanto un punto per ciascun mese, laddove il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo, ausiliario, tecnico e amministrativo della scuola per l’anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prevede espressamente l’attribuzione di due punti per lo stesso servizio (“non di ruolo”), in quanto prestato “su domanda”.
Mobilità ATA 2020: breve sorvolo sulla normativa applicabile
In premessa occorre ricordare che le controversie in materia di mobilità del personale docente, educativo ed ATA, sono pacificamente devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (e non dunque del Giudice Amministrativo), ogniqualvolta le doglianze siano rivolte a contestare l’illegittima compromissione del diritto soggettivo al trasferimento, piuttosto che la legittimità degli atti amministrativi ad esso presupposti.
In tal senso si è detto infatti che “il Dlgs. 297/1994, dunque, considera la materia oggetto di contrattazione collettiva e perciò, necessariamente, sottratta all’ambito dei poteri amministrativi ed autoritativi dell’amministrazione (…). In particolare, deve escludersi che i procedimenti di mobilità, compresa quella di carattere professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) siano suscettibili di essere ascritti alla categoria delle procedure concorsuali per l’assunzione” (così, tra le tante in materia, Cassazione Civile, sentenza Sez. Un. 25 marzo 2005, n. 6241).
Ciò detto, la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2020/2021 è interamente regolata dall’Ordinanza Ministeriale (O.M.) n. 182 del 23 marzo 2020, che in premessa, all’art. 1, “determina le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola”.
Ancora prima, nel preambolo della normativa richiamata, l’Ordinanza citata rinvia espressamente al CCNI del 6 marzo 2019, che regolamenta anche la mobilità ATA 2020. La disciplina compiuta dei trasferimenti del personale ATA è contenuta, in particolare, agli artt. 34 e ss. del CCNI.
Mobilità ATA 2020: la tabella di valutazione dei titoli
La tabella dei punteggi assegnabili ai candidati della mobilità ATA 2020, in sede di valutazione dei titoli e servizi, è contenuta nell’Allegato E) del CCNI del 7 marzo 2019. L’allegato dispone in particolare quanto segue:
Il servizio non di ruolo, nel quale viene fatto rientrare anche l’attività prestata come docente nelle operazioni di mobilità ATA 2020 (come si vede agevolmente dal punto B) dell’Allegato E), è dunque valutato con 1 punto nei trasferimenti d’ufficio e con 2 punti nei trasferimenti su domanda: del tutto erroneamente, tuttavia, il sistema informatico calcola il servizio non di ruolo del personale ATA sempre e solo con l’attribuzione di un punto soltanto per ogni mese (o frazione superiore a 15 giorni).
Il sitema di calcolo dei punti della mobilità ATA 2020 è farraginoso per stessa ammissione del Ministero.
Il Contratto Collettivo del 6 marzo 2020, infatti, del tutto irrazionalmente non prevede alcuna distinzione tra i trasferimenti d’ufficio o a domanda ai fini del riconoscimento del punteggio in relazione al servizio prestato in “scuole o istituti situati nelle piccole isole”, attribuendo un solo punto in entrambi i casi, e ciò in maniera ingiustificatamente diversa rispetto al servizio non di ruolo in tutti gli altri casi.
Per far fronte a questa vistosa anomalia, è intervenuto il MIUR con la circolare n. 364 dell’8 marzo 2019, ove si è affermato – tra le altre cose – che “nell’Allegato E, lettera B1 il punteggio pari a punti 1 è da intendersi solo per i trasferimenti d’ufficio mentre per quelli a domanda il punteggio è pari a 2 punti”.
Mobilità ATA 2020: l’ordinanza del Tribunale di Monza
Il Giudice del Tribunale di Monza, con l‘ordinanza n. 3230 del 16 settembre 2020 (che puoi scaricare integralmente qui) ha accolto totalmente il ricorso d’urgenza presentato dal nostro Studio, affermando quanto segue:
“Quanto al fumus boni iuris, si osserva come, a fronte dell’anzianità di servizio dianzi descritta, indicata dalla ricorrente in sede di domanda, la procedura automatica del sistema informatico del Ministero le abbia riconosciuto punteggio pari a 121 anziché 128, indebitamente assegnando al servizio non di ruolo prestato presso altra area per 7 mesi punteggio pari a 1 per ciascun mese anziché pari a 2.
L’Amministrazione ha erroneamente attribuito ai 7 mesi di servizio prestati fuori ruolo presso altra area punteggio pari a 1, pur non trattandosi di mobilità d’ufficio (62 più 52 più 7 = 121).
D’altra parte, con la circolare n. 364 dell’8.3.2019 il MIUR, al fine di correggere taluni refusi di cui all’O.M., ha espressamente chiarito che al punto B.1 (relativo ai servizi non di ruolo o di altro servizio prestati per mesi o frazioni superiori ai 15 giorni in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto B, per cui è causa) l’unico punteggio pari ad 1 ivi indicato, debba “intendersi solo per i trasferimenti d’ufficio mentre per quelli a domanda il punteggio è pari a punti 2”).
Pertanto, all’odierna ricorrente spetta il riconoscimento di un punteggio pari a 128 che, come dimostrato dalla graduatoria in atti sub 9, le avrebbe consentito di ottenere il trasferimento interprovinciale richiesto”.
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