L’oscuramento di un sito web: la mancata comunicazione di avvio del procedimento rende illegittima la disabilitazione del sito.
Premessa: l’oscuramento di un sito web e i ricorsi vittoriosi.
Il nostro Studio Legale ha impedito l’oscuramento di un sito web di estrema rilevanza, ottenendo due importanti vittorie dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Roma.
Tali vittorie trovano il loro minimo comune denominatore nell’assenza di una comunicazione di avvio del procedimento da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito: Agcom).
Difatti, con le ordinanze cautelari nn. 770/2023 e 771/2023 (che potete vedere e/o scaricare qui sotto)
il T.a.r. ha integralmente accolto i ricorsi presentati dal nostro Studio in favore di una Società estera.
I ricorsi hanno impedito l’oscuramento di un sito web che, solo in Italia, vanta all’incirca mezzo milione di visitatori annui: più nel dettaglio, il predetto sito, similmente a Youtube, consente lo “sharing” di molteplici contenuti (ad esempio: video, musica, foto) che vengono caricati da utenti privati, previa registrazione al sito.
Le erronee censure dell’agcom.
Ad avviso dell’Agcom l’oscuramento di un sito web, mediante l’emanazione di provvedimenti ad hoc, si realizza nel momento in cui vi è l’esplicita contestazione in ordine alla presenza – sul sito web – di una significativa quantità di opere sonore asseritamente coperte dal diritto d’autore, senza che il soggetto destinatario della notifica le abbia rimosse spontaneamente dal proprio sito internet.
Quanto sopra rappresentato è la situazione che, ad avviso dell’Autorità, si sarebbe verificata nel caso di specie e, per l’effetto, l’Agcom aveva ordinato l’oscuramento integrale del sito, emanando un ordine di disabilitazione dell’accesso al sito internet mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di mere conduit operanti sul territorio italiano.
Tali provvedimenti erano stati emessi a seguito di istanze formulate dalla SIAE e dalla FPM, in quanto soggetti mandatari per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell’istanza.
i motivi di ricorso: la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
Con la formulazione dei due ricorsi, lo Studio ha contestato, in particolare, la violazione e falsa
applicazione, da parte dell’Autorità, del “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70”.
Più nel dettaglio, si è censurato il fatto che i provvedimenti impugnati non erano stati preceduti da una rituale comunicazione di avvio del procedimento; e, in base alle disposizioni vigenti, l’instaurazione del contraddittorio procedimentale risulta necessario per l’oscuramento di un sito web, a tutela del diritto d’autore.
Difatti, l’art. 7 del suindicato Regolamento, prevede che “la direzione comunica l’avvio del procedimento al soggetto che ha presentato l’istanza di cui all’art. 6 comm1, ai prestatori di servizi all’uopo individuati, all’uploader e ai gestori della pagina e del sito internet. La comunicazione di avvio del procedimento contiene l’esatta individuazione delle opere digitali che si assumono violate (…) Con la medesima comunicazione di cui al comma 1 la direzione informa i prestatori di servizi, nonché l’uploader e i gestori della pagina e del sito internet, ove rintracciati, che possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante (…)”
Dunque, nel caso di specie, sono risultati essere carenti i requisiti necessari per l’oscuramento di un sito web, ovvero non è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti della nostra assistita.
Ciò ha impedito alla Società ricorrente di adeguarsi spontaneamente alle richieste dell’Autorità, come espressamente previsto dalla normativa di settore.
La PEC è uno “standard” obbligatorio solo in italia.
Un altro dato utile ad impedire l’oscuramento di un sito web è il seguente: in uno dei due casi l’Autorità, tramite il proprio indirizzo PEC, aveva effettuato delle comunicazioni alla società ricorrente (estera) presso l’indirizzo di posta ordinaria della stessa.
Quanto sopra è stato contestato dal nostro Studio, in quanto tale modalità di invio delle comunicazioni non garantisce e non assicura la ricezione dei messaggi e l’integrità del relativo contenuto, specialmente laddove l’Autorità non prova la ricevuta consegna della stessa pec.
Sotto tale profilo, inoltre, preme sottolineare che lo “standard” della PEC non è ancora riconosciuto a livello europeo (link) e, pertanto, essa può essere utilizzata esclusivamente per le comunicazioni o notificazioni all’interno del territorio italiano. Anche tale censura è stata accolta dal T.a.r. Lazio, sede di Roma, ad avviso del quale, in ordine alla comunicazione riconducibile all’Agcom “non si tratta di una mail inviata da un indirizzo pec ad altro indirizzo pec, bensì di una mail inviata da un indirizzo pec ad un indirizzo di posta ordinaria, circostanza che non assicura la ricezione del messaggio e l’integrità del relativo contenuto”.
Considerazioni conclusive.
I giudizi affrontati dal nostro Studio hanno palesato le plurime criticità che coinvolgono il modello di notifiche e/o comunicazioni, ovvero il modulo procedimentale, realizzato dell’Agcom.
Tale modulo non tutela e non protegge in modo adeguato i soggettivi passivi della procedura, in particolar modo quando sono società estere, come la nostra assistita.
In buona sostanza, l’unico effettivo rimedio per impedire l’oscuramento di un sito web, per una società che ha sede all’estero, nella quasi totalità dei casi, è quello di proporre ricorso dinanzi al T.a.r., in quanto la procedura utilizzata dall’Agcom pone gli interessi dei titolari dei diritti d’autore in una posizione di prevalenza in confronto a quegli degli utenti e degli stessi providers.