assegnazione temporanea
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L’assegnazione temporanea di cui all’articolo 42 bis del decreto legislativo 151 del 2001: le Aziende Sanitarie riconoscono il diritto al trasferimento della nostra cliente.

Nella recente sentenza del Tribunale Ordinario di Rieti, Sezione Lavoro, pubblicata il 12 aprile 2024, il Giudice Ordinario ha accolto la tesi difensiva del nostro Studio Legale in merito all’istituto dell’assegnazione temporanea di cui all’articolo 42 bis del decreto legislativo n. 151 del 2001.

Grazie alla proposizione del ricorso, resosi necessario a seguito del silenzio serbato dalla Amministrazioni a fronte delle numerose istanze di assegnazione temporanea formulate dalla Cliente, quest’ultima, madre di una bambina di due anni, è riuscita, prima ancora che il giudizio venisse definito, ad essere assegnata presso una diversa Amministrazione Sanitaria sita nel luogo dove presta servizio il proprio marito.

Ebbene, se anche tu, in qualità di genitore, non hai visto riconoscerti il diritto all’assegnazione temporanea presso una sede di servizio ubicata nella stessa provincia, o regione, nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, il nostro caso vinto ti aiuterà senz’altro a comprendere come tutelarti nella medesima situazione.

L’origine della controversia.

La nostra Cliente, madre di una bambina di due anni, è assunta a tempo indeterminato, con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario – Fisioterapista Cat. D, presso l’Azienda Sanitaria Locale di Rieti.

Per una migliore comprensione dei fatti di causa, occorre premettere come il padre della bambina presta servizio in una Regione diversa, ovvero presso L’Aquila.

Per tale motivo, la nostra assistita si rivolgeva al nostro Studio Legale al fine di vagliare la possibilità di chiedere un trasferimento temporaneo, presso l’Azienda Sanitaria Locale di L’Aquila, mediante l’istituto dell’assegnazione temporanea.

a quali esigenze risponde l’istituto dell’assegnazione temporanea?

Prima di esaminare la vicenda che ha coinvolto la nostra assistita, occorre precisare come l’articolo 42 bis del decreto legislativo numero 151/2001, rubricato “Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle Amministrazioni pubbliche” prevede che:

Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda”.

Dalla lettura di tale norma, si evince chiaramente come l’obiettivo dell’istituto dell’assegnazione temporanea sia quella di agevolare l’espletamento delle responsabilità genitoriali nell’arco temporale in cui il minore è nato e di fruire, al contempo, del relativo status iscrivendosi, dunque, la sua finalità nel solco della tutela costituzionale e sovranazionale della genitorialità e del correlato interesse del minore a beneficiarne (qui puoi consultare la più recente giurisprudenza).

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L’ambito di applicazione dell’istituto.

Tale norma, dunque, che si applica a “tutte le Amministrazioni dello Stato”, prevede che quest’ultime, qualora vi sia la richiesta di trasferimento temporaneo di un loro dipendente per motivi di “genitorialità”. devono valutare la singola istanza alla luce dell’interesse pubblico cui è preposto lo stesso istituto.

Di conseguenza, le Amministrazioni devono accordare il beneficio richiesto quando a ciò non siano di ostacolo le eccezionali (e motivate) esigenze organizzative e di efficienza complessiva del servizio cui è preposto l’Ente.

In buona sostanza, devono essere accertate due condizioni:

A) la prima, tassativa, che nella sede di destinazione vi sia un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva;

B) la seconda, che vi sia l’assenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione, vale a dire che, pur quando ricorra il requisito della vacanza e disponibilità del posto, il beneficio può essere tuttavia negato in considerazione delle straordinarie ed eccezionali esigenze di servizio della struttura di provenienza e di quella di destinazione, comunque motivate e celermente comunicate (entro e non oltre i 30 giorni dall’inoltro della richiesta dell’assegnazione temporanea).

La prima istanza di assegnazione temporanea.

Premesse le coordinate fondamentali dell’istituto, nel momento in cui la Cliente si rivolgeva al nostro Studio Legale, sin da subito veniva formulata l’istanza di assegnazione temporanea indirizzata sia all’Amministrazione “di provenienza”, che “di destinazione”.

In un primo momento, contravvenendo al termine di 30 giorni previsto dalla norma di cui all’articolo 42 bis del decreto legislativo numero 151 del 2001, le Amministrazioni non riscontravano – immotivatamente – l’istanza della nostra Cliente.

il “formarsi” del diritto della ricorrente.

Tanto rappresentato, potrete qui di seguito constatare i vari profili che hanno fatto maturare il diritto della ricorrente ad essere assegnata temporaneamente presso l’Ente abruzzese:

  • l’istanza di assegnazione temporanea risultava essere inevasa, ovvero mancava un espresso assenso o dissenso, da pervenire, secondo l’articolo 42 bis, entro trenta giorni;
  • l’Amministrazione “di destinazione”, in data successiva alla presentazione dell’istanza della nostra Cliente, utilizzava una graduatoria approvata da un altro Ente abruzzese per costituire un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo di Fisioterapista. In buona sostanza, l’istanza presentata dalla ricorrente rispondeva chiaramente al requisito, richiesto dall’articolo 42 bis, del posto vacante di corrispondente posizione professionale;
  • non venivano valutati e ponderati gli interessi di rango costituzionale sottesi all’istituto dell’assegnazione temporanea per motivi di “genitorialità”;
  • a seguito della presentazione di ulteriori istanze di assegnazione temporanea, l’Amministrazione “di provenienza”, informava il nostro Studio Legale che l’istanza in oggetto sarebbe stata oggetto di rivalutazione: a ciò si obiettava che non era mai stata resa alcuna valutazione;
  • quest’ultimo Ente, tra l’altro, a seguito delle suindicate istanza, procedeva a stabilizzare tre Collaboratori Professionali Sanitari rientranti nel medesimo profilo della nostra assistita, con ciò ulteriormente dimostrando la chiara sussistenza di posti vacanti in organico;
  • da ultimo, deve ricordarsi come l’articolo 42 bis preveda che “l’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali“: ebbene, è evidente che dall’atteggiamento degli Enti non potevano riscontrarsi queste esigenze eccezionali tese a impedire l’accoglimento dell’istanza della ricorrente.
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Il ricorso proposto dinanzi al Giudice ordinario.

Considerata l’inerzia delle Amministrazioni, veniva proposto un Ricorso dinanzi al Tribunale Civile di Rieti, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di:

  1. accertare e dichiarare l’obbligo degli Enti di comunicare l’esito dell’istanza di assegnazione temporanea presentata dalla ricorrente;
  2. accertare e dichiarare il diritto soggettivo della nostra Cliente a vedersi assegnata il posto in organico, per la qualifica professionale di Fisioterapista, presso l’Amministrazione di destinazione;
  3. condannare le Amministrazioni intimate a rilasciare il provvedimento di nulla-osta ai fini del trasferimento della Cliente presso la sede lavorativa dell’Ente di destinazione, eventualmente previa disapplicazione degli atti con cui erano stati assunti dipendenti nel medesimo profilo della predetta.

il riscontro delle amministrazioni.

A seguito della proposizione del Ricorso le Amministrazioni procedevano, finalmente, a riscontrare l’istanza di assegnazione temporanea formulata dalla ricorrente, accogliendola.

In particolare:

  • l’Amministrazione di destinazione richiedeva all’Asl di Rieti “di voler cortesemente autorizzare l’assegnazione temporanea” della nostra Cliente;
  • l’Amministrazione di provenienza, dunque, prestava il proprio consenso alla suindicata assegnazione: ciò dimostra che sin dall’origine non sussistevano motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza della ricorrente.

la cessata materia del contendere e la sentenza del tribunale di rieti.

Seppur cessata, dunque, la materia del contendere, la sentenza del Tribunale di Rieti è interessante per plurimi profili, avendo accolto la linea difensiva del nostro Studio Legale in merito all’istituto dell’assegnazione temporanea di cui all’articolo 42 bis.

Di seguito puoi leggere la sentenza:

Le conclusioni di questa vicenda riflettono chiaramente l’importanza di un’adeguata tutela legale nelle questioni di genitorialità e diritti lavorativi. La recente sentenza del Tribunale Ordinario di Rieti, Sezione Lavoro, rappresenta un punto di riferimento significativo nel contesto dell’istituto dell’assegnazione temporanea, come delineato dall’articolo 42 bis del decreto legislativo n. 151 del 2001.

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Il nostro Studio Legale è qui per offrire assistenza a coloro che si trovano ad affrontare sfide simili. Siamo pronti a mettere a disposizione la nostra esperienza e competenza per garantire che i diritti dei nostri clienti siano tutelati in modo efficace e che ottengano le giuste risposte davanti alla legge.

In conclusione, se ti trovi in una situazione simile e desideri un supporto legale affidabile e competente, non esitare a rivolgerti al nostro Studio Legale.

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