L’affidamento diretto, in presenza di più offerte, deve rispettare i principi della gara pubblica.
Premessa: il ricorso in materia di affidamento diretto comparativo.
Il nostro Studio Legale ha ottenuto un’importante sentenza – commentata anche a livello nazionale – da parte del Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo, sede di L’Aquila, in materia di affidamento diretto comparativo.
La società ricorrente, su richiesta dell’Istituto Scolastico, mediante la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 (come previsto sino alla riforma ex D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), aveva presentato un’offerta avente ad oggetto l’installazione di distributori automatici-
Tale offerta era stata comparata con quella presentata da un’altra società operante nel medesimo settore.
Ebbene, con il ricorso, lo Studio è riuscito ad ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione della gara che aveva visto ingiustamente soccombere la nostra assistita.
Di seguito, potete consultare la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale:
i motivi di ricorso.
L’istituto scolastico/stazione appaltante, nonostante potesse procedere all’affidamento diretto del servizio, essendo di valore inferiore alla soglia di Euro 40.000, sceglieva di chiedere a diversi operatori del settore di presentare la propria offerta; in tal modo veniva avviata una procedura di affidamento diretto comparativo.
A seguito della illegittima comparazione delle offerte, l’appalto veniva affidato ad un’altra società, a cui già in precedenza era stata affidata la gestione del servizio in oggetto presso l’Istituto Scolastico.
In breve, con la formulazione del ricorso, il nostro Studio Legale chiedeva l’annullamento della determina a contrarre con cui era stato affidato l’appalto alla società controinteressata per “Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione e falsa applicazione, in particolare, degli artt. 30, 32 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016; violazione dei principi di trasparenza, correttezza, economicità, efficienza, non discriminazione, di libera concorrenza; violazione del principio eurounitario di concorrenza; violazione del principio di rotazione. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost; violazione del principio di parità di trattamento”.
L’affidamento diretto e i principi della gara pubblica.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo ha correttamente evidenziato che il contratto oggetto dell’affidamento era una concessione di servizi, cui si applicano i principi generali stabiliti in materia di appalti pubblici.
Nello specifico, la sequenza procedimentale adottata dall’Istituto Scolastico è stata la seguente: – invito di più operatori; – presentazione e valutazione selettiva delle offerte; – comparazione delle offerte e scelta del contraente, mediante applicazione di criteri tabellari di selezione della migliore offerta.
Come rilevato dal Giudicante, a seguito della difesa formulata dal nostro Studio, risulta “evidente che l’Amministrazione ha inteso dar corso a un confronto competitivo fra gli aderenti all’invito ad offrire. Trovano pertanto piena applicazione i principi in materia di parità di trattamento degli operatori partecipanti alla gara. Ciò premesso, il ricorso è fondato”.
La fondatezza del ricorso sull’affidamento diretto.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha integralmente accolto il nostro ricorso.
In primo luogo, la stazione appaltante ha violato il principio di parità di trattamento, in quanto essa ha stabilito i criteri di valutazione ad offerte già note, pervenute tramite e-mail in allegato non crittografato.
In secondo luogo, è stato violato il principio di imparzialità che governa l’operato della pubblica amministrazione: tale principio esige che, in materia di affidamenti di incarichi e contratti pubblici, i criteri che l’amministrazione decide di applicare per scegliere il candidato o l’offerta migliore debbano essere preventivamente stabiliti a garanzia del buon andamento.
Tale regola è stata accolta dall’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016, applicabile a tutti i contratti pubblici, ivi comprese le concessioni di servizi in virtù del rinvio posto dal citato art. 164.
Nel caso di specie, I criteri applicati dall’Istituto scolastico per attribuire i punteggi alle offerte della ricorrente e della controinteressata non erano stati menzionati nella lettera di invito, bensì appaiono per la prima volta nel verbale di comparazione delle offerte già conosciute dai membri del seggio di gara.
Pertanto, il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che i suindicati criteri siano stati definiti dopo l’avvio della procedura e la ricezione e visione delle offerte, in aperta violazione del disposto dell’ art. 32 comma 2, d.lgs. n. 50/2016.
Da ultimo, è stata accolta anche la nostra censura in tema di principio di immodificabilità dell’offerta.
La controinteressata, risultata inizialmente aggiudicatrice dell’appalto, aveva offerto un canone di euro 3.500, successivamente integrato sino ad euro 5.000 con una nota separata.
Ebbene, il verbale di comparazione teneva conto di tale modifica dell’offerta, in quanto poneva a confronto sia i prezzi dei prodotti proposti da ciascuna delle imprese partecipanti, sia l’importo offerto a titolo di canone concessorio.
Dunque, il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che “non è quindi verosimile, in difetto di specifica motivazione, non rinvenibile nel verbale di comparazione, né nella successiva determina a contrarre, che la stazione appaltante non abbia tenuto conto, come invece sostenuto nella relazione della resistente, anche dell’importo offerto a titolo di canone concessorio per la scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La stazione appaltante, nel valutare l’offerta della controinteressata, come integrata in via postuma, ha dunque violato il principio di immodificabilità dell’offerta che è chiaramente funzionale a garantire la par condicio fra i concorrenti”.
Considerazioni conclusive.
Il ricorso formulato dal nostro Studio ha messo in evidenza che qualora la Stazione appaltante, seppur nell’ambito degli affidamenti diretti, richieda più preventivi (anche solo due), stimolando un confronto tra più imprese, con la consequenziale comparazione/ponderazione delle diverse, deve necessariamente rispettare i principi nazionali ed eurounitari previsti per le gare pubbliche, cui deve conformarsi l’azione della pubblica amministrazione.
In buona sostanza, nel caso affrontato, vi è stato l’espletamento di una vera e propria procedura di gara pubblica che solo da un punto di vista formale può essere chiamato “affidamento diretto”.