La stabilizzazione Covid sospende le procedure di mobilità: accolto il nostro ricorso al TAR e Consiglio di Stato
Nella recente ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, pubblicata il 12 ottobre 2023, il giudice amministrativo ha accolto il nostro ricorso sulla stabilizzazione Covid.
Nello specifico, è stata sospesa la procedura di mobilità indetta dall’Azienda Sanitaria Regionale del Molise (nel prosieguo: ASREM), per quanto concerne il personale della dirigenza medico-veterinaria di area B; ciò in quanto non è stata avviata, preventivamente o almeno contestualmente, la procedura di stabilizzazione Covid, regolata dall’art. 1, comma 268, della L. 234/2021 nella versione novellata dal D.L. n. 198/2022.
Ebbene, se anche tu ritieni che avresti dovuto essere assunto a tempo indeterminato, alla luce della stabilizzazione Covid, il nostro approfondimento ti aiuterà senz’altro a capire come tutelarti nella medesima situazione.
Vediamo quali sono stati i fatti che hanno dato origine alla controversia.
L’origine della controversia.
Il nostro cliente presta servizio presso l’ASREM con un contratto individuale di lavoro a
tempo determinato, con la qualifica di Dirigente Veterinario di area B, risultando essere in possesso di tutti i requisiti utili per la c.d. stabilizzazione Covid, come disciplinata dall’art. 1 comma 268 lett. b) della l. n. 234/2021.
Ciò premesso, occorre una precisazione: l’Amministrazione sanitaria, con Provvedimento del Direttore Generale n. 327 del 30.03.2017, aveva adottato il Regolamento Aziendale per la mobilità volontaria dall’esterno per il personale dell’Area Medica e Veterinaria.
Tale Regolamento, stabilisce che “L’Amministrazione, prima di dar seguito alle ordinarie forme di reclutamento finalizzate alla copertura dei posti vacanti in organico individuati nel piano del fabbisogno di personale, ha l’obbligo di esperire le procedure di mobilità volontaria, unitamente alle altre procedure previste dalla normativa vigente (stabilizzazioni), secondo la disciplina di cui al presente Regolamento”; e così non era stato.
Ebbene, in modo illegittimo, con Deliberazione del Commissario Straordinario l’ASREM, attivava la procedura di mobilità volontaria senza procedere, contestualmente, a “bandire” una procedura di stabilizzazione Covid, sulla scorta anche delle modifiche apportate dal Decreto mille proroghe.
Il nostro ricorso.
Per l’Asrem, che aveva altresì disatteso le istanze di stabilizzazione Covid del nostro assistito, non sussisteva, erroneamente, alcun motivo per attivare la predetta procedura in quanto nel passato erano state indette procedure di stabilizzazione ordinaria e Covid (ante milleproroghe), per l’area della Dirigenza Medico-veterinaria.
Il nostro Studio Legale ha sostenuto, dinanzi il Tribunale Amministrativo, che la procedura di mobilità esterna risulta essere l’extrema ratio nell’ambito delle molteplici modalità di reclutamento del personale previste sia dalla Legge, che dallo Statuto regolamentare dell’Ente, specialmente a seguito della
pandemia da Covid-19: dunque, l’Amministrazione Sanitaria non avrebbe mai potuto attivare solo la procedura di mobilità esterna, senza al contempo verificare, mediante apposita indizione, la possibilità di stabilizzare il personale precario e già presente servizio presso l’ASREM.
Difatti, la scelta di privilegiare la stabilizzazione Covid si fonda:
- sull’osservanza dei principi di efficienza ed economicità che devono connotare l’azione dell’Amministrazione sanitaria;
- sulla ratio sottesa all’istituto della stabilizzazione, in specie Covid, volta a mitigare il fenomeno del precariato e a valorizzare, in particolar modo, le professionalità acquisite durante l’emergenza pandemica da Covid-19.
Tra l’altro, nel momento di adozione della Deliberazione che è stata impugnata dinanzi il Tribunale Amministrativo, era già intervenuta la modifica, dovuta al Decreto Mille Proroghe, concernente l’istituto della stabilizzazione Covid.
Tale Decreto ha differito al 31 dicembre 2024 il termine per il conseguimento dei requisiti utili per la procedura di stabilizzazione Covid, vale a dire i 18 mesi di servizio resi presso un’Amministrazione del Servizio Sanitario Nazionale e necessari per poter conseguire l’assunzione a tempo indeterminato: dunque, nel caso di specie, il nostro assistito doveva essere necessariamente stabilizzato.
La disparità di trattamento che ha coinvolto la figura dei dirigenti medici veterinari in ordine alla stabilizzazione covid.
Tra l’altro, per una diversa figura professionale, ovvero quella degli infermieri, era stata la stessa Azienda Sanitaria a fare proprio il ragionamento elaborato dal nostro Studio.
Difatti l’ASREM, in ciò discriminando la figura dei dirigenti medici veterinari, aveva indetto una terza procedura di stabilizzazione (1° ordinaria; 2° Covid; 3° Covid a seguito del c.d. milleproroghe) per la figura professionale degli infermieri.
Ciò in quanto “l’’art. 1, comma 268, lett. b), L. 234/2021 come modificato dalla normativa richiamata in premessa [c.d. Decreto Mille Proroghe], ha disposto la proroga dei termini in materia di stabilizzazione del personale sanitario durante l’emergenza Covid”.
Nel dettaglio, la novella “prevede che gli Enti del SSN ferma restando l’applicazione dell’art. 20 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2024 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale del fabbisogno del personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario (…) che abbiano maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativo, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 30 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna Regione”.
L’ordinanza del tribunale amministrativo del molise.
Come anticipato nella premessa del presente approfondimento, il ricorso proposto dal nostro Studio sulla stabilizzazione Covid è stato integralmente accolto, in quanto “munito anche nel merito di adeguato fumus boni iuris, con particolare riguardo alla contestazione volta appunto a censurare, anche ai sensi dell’art. 2 dello specifico Regolamento Aziendale, la mancata applicazione, ai fini della partecipazione alle procedure di stabilizzazione, della nuova disciplina, relativa alla maturazione delle anzianità individuali in rapporto a tempo determinato, dettata dal novellato art. 1, comma 268, della L. n. 234/2021″.
Per l’effetto, Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise ha ordinato all’Amministrazione Sanitaria di sospendere l’attuazione della procedura di mobilità esterna impugnata, concernente il personale della dirigenza medico-veterinaria di area B.
Di seguito l’Ordinanza del Tribunale Amministrativo:
Invero, a seguito di tale pronuncia, l’Asrem ha sospeso tutte le procedure di mobilità volontaria in assenza di un contestuale esperimento della procedura di stabilizzazione Covid, ivi comprese quelle riguardanti le figure degli psicologi e dei dirigenti medici veterinari di tutte le aree, non solo di quella B.
Anche il consiglio di stato ha accolto la tesi prospettata dal nostro studio sulla stabilizzazione covid.
La predetta Ordinanza è stata impugnata dall’Azienda Sanitaria dinanzi al Consiglio di Stato: ebbene, anche in questo caso, è stata integralmente accolta la tesi formulata dal nostro Studio Legale e, per l’effetto, l’appello dell’ASREM è stato respinto.
In particolare, il Consiglio di Stato ha rilevato che “in coerenza con la volontà del legislatore di estendere, mediante l’art. 4, comma 9-sexiesdecies, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, i requisiti per l’accesso alla procedura speciale di stabilizzazione prevista dal richiamato art. 268, comma 1, lett. b) 1. n. 234/2021, l’esperimento di una procedura di stabilizzazione sulla base della originaria formulazione della disposizione non esimeva l’Amministrazione dalla sua reiterazione, sulla scorta della disciplina sopravvenuta”.
Dunque, sulla scorta di quanto illustrato nel presente approfondimento, coloro che vantano i requisiti per la stabilizzazione Covid potranno aspirare a essere assunti a tempo indeterminato, senza vedersi “superati” da coloro i quali avrebbero partecipato alla procedura di mobilità.