La rivoluzionaria norma taglia idonei nel 2023
In questo approfondimento analizziamo una novità importante della riforma del 2023 sui Concorsi pubblico: la cosiddetta “norma taglia idonei”, o anche più semplicemente “taglia idonei”.
La lettura dell’articolo è consigliata specialmente per quanti, in qualità di idonei di un concorso pubblico, ambiscono ad essere assunti mediante scorrimento della graduatoria (vedi qui un nostro approfondimento sul tema), da parte dell’Amministrazione titolare o anche da parte di una Amministrazione terza.
La taglia idonei: di cosa si tratta esattamente?
La taglia idonei è una misura introdotta inizialmente dal decreto legge n. 44 del 2023, poi modificato in data successiva, ed è entrata in vigore, nella sua ultima ed attuale versione, il 17 agosto 2023.
La disciplina in vigore è contenuta all’art. 35 comma 5-ter del Testo Unico del Pubblico Impiego (d.lgs. 165 del 2001), il quale in buona sostanza afferma che nei concorsi pubblici:
“sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso”.
La norma, come si vede bene dalla formulazione letterale, non pone un limite allo scorrimento, se non indirettamente: piuttosto, pone un limite proprio alla definizione del candidato “idoneo”, dal momento che “l’idoneo” è considerato tale solo se ricompreso all’interno del venti per cento dei posti messi a concorso, dopo l’ultimo candidato vincitore.
Siccome però lo scorrimento della graduatoria presuppone “l’idoneità” dei candidati, ecco che la riforma, di fatto, limita anche la possibilità della assunzione di questi mediante scorrimento.
Le Amministrazioni si ritroveranno in tal modo “imbavagliate” nella individuazione dei candidati idonei da assumere, perchè il superamento del limite del 20% impone alle stesse di accedere alle modalità “classiche” (e più dispendiose) di assunzione, ossia principalmente: concorso pubblico, mobilità esterna, avviamento dalle liste di collocamento, ed altro.
Ma siccome le Amministrazioni non hanno mediamente disponibilità finanziarie per le assunzioni mediante procedure concorsuali pubbliche, ecco che la taglia idonei si risolverà in un grave cappio al collo per le nuove assunzioni.
Un piccolo passo indietro: sullo scorrimento delle graduatorie.
Abbiamo già parlato dello scorrimento delle graduatorie in un nostro precedente approfondimento: in questo articolo vi propongo solo alcuni brevissimi richiami per capire di cosa si tratta.
I punti fermi dello scorrimento, come anche riconosciuti dalle sentenze che si sono espresse sul punto, sono i seguenti:
- Lo scorrimento è una “facoltà” dell’ente e non un obbligo, ed è anzitutto legato alle previsioni contemplate nel Piano del Fabbisogno;
- Nella scelta tra le “varie” modalità di assunzione, lo scorrimento è, in un certo senso, una modalità “privilegiata”, perchè consente un forte risparmio di spesa;
- Se l’ente per assumere del personale sceglie il concorso, in luogo dello scorrimento di una graduatoria propria o altrui, deve motivare tale scelta (più dispendiosa): se non lo fa, l’idoneo della graduatoria potrebbe proporre un ricorso (vedi qui per un nostro approfondimento);
- L’ente può scorrere sia graduatorie proprie, sia graduatorie di altri enti: ma in tal caso dovrà stringere un “accordo” con gli stessi enti per l’utilizzo della graduatoria (art. 3 comma 61 legge n. 350 del 2003).
Un altro aspetto importante dello scorrimento è che l’ente deve rigorosamente rispettare l’ordine della graduatoria: e ciò anche quando ha richiesto di scorrere non una graduatoria propria ma altrui.
Cosa vuol dire essere idoneo nella graduatoria?
La taglia idonei presuppone il concetto di idoneità nella graduatoria, come detto: ma cosa vuol dire esattamente essere idoneo?
Ebbene, come probabilmente già sapete, ogni concorso si conclude con i vincitori, ossia coloro che conseguono uno dei posti messi a bando, e i cosiddetti “idonei”, ossia coloro che, pur non essendo vincitori, ciò nondimeno possono vantare una “aspettativa” ad essere assunti in un momento successivo.
Gli idonei (non vincitori) sono appunto i candidati che sono arrivati al termine della procedura concorsuale, ossia hanno superato la prova o le prove in cui si articola il concorso, ma con il loro punteggio non sono riusciti a collocarsi all’interno delle posizioni utili per l’assunzione.
Gli idonei dunque appaiono nella graduatoria finale ed hanno un punteggio finale, ma tale punteggio è inferiore a quello riconosciuto ai vincitori del concorso.
In casi come questi, l’unica possibilità per gli idonei di ottenere una rivalutazione del punteggio è di presentare una istanza di accesso agli atti, di approfondire i verbali della Commissione e di accertare eventuali ingiustizie in sede di attribuzione dei punteggi ai fini di un eventuale ricorso (leggi qui un nostro recente approfondimento).
I limiti alla taglia idonei: la scuola, la sanità, i ricercatori e altro.
Dopo questa breve digressione sullo scorrimento, torniamo adesso alla nostra taglia idonei.
Resosi probabilmente conto del grave limite per le nuove assunzioni, il legislatore ha limitato fortemente l’applicazione della taglia idonei, sia da un punto di vista soggettivo che dal lato oggettivo.
Dal punto di vista soggettivo, sono escluse dalla taglia idonei le seguenti categorie professionali:
- Personale sanitario
- Personale Socio sanitario
- Personale educativo e scolastico
- Personale impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai Comuni e dalla Unioni dei Comuni
- Ricercatori
- Personale in c.d. regime di diritto pubblico, ossia: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle forze di Polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, professori e ricercatori universitari, a tempo determinato o indeterminato
Dal punto di vista oggettivo, ossia dell’appartenenza degli idonei alle singole Pubbliche Amministrazioni, la taglia idonei non si applica ai seguenti Concorsi Pubblici banditi:
- Dalle Regioni
- Dalle Province
- Dagli Enti locali
- Da Enti o Agenzie controllati dalle Amministrazioni che precedono.
Quanto sopra a patto che si tratti di concorsi che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti; inoltre la taglia idonei non trova applicazione per i Concorsi banditi dai Comuni (di qualunque tipo essi siano) che hanno una popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
La taglia idonei non si applica neppure alle procedure concorsuali bandite dagli enti sopra indicati per assunzioni a tempo determinato: quindi per i contratti a termine si potrà sempre procedere all’assunzione mediante scorrimento, anche se i posti messi a concorso sono superiore a venti o i Comuni hanno una popolazione superiore a 3.000 abitanti (o almento così deve ritenersi).
Come si calcola la taglia idonei?
Cerchiamo adesso di capire, con un esempio, come si calcola la taglia idonei.
Ebbene, la taglia idonei è chiara nel prescrivere che sono “idonei”, e dunque possono essere assunti mediante scorrimento della graduatoria, i candidati che sono collocati dopo l’ultimo dichiarato vincitore, ma in “numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso”.
Supponiamo allora che i posti messi a concorso sono 50 e che la graduatoria finale è composta da 200 candidati: quindi soltanto i primi 50 sono effettivamente vincitori.
Bisogna dunque calcolare la quota del 20 per cento in rapporto ai posti messi a concorso, quindi nel nostro caso: numero di idonei = posti messi a concorso x 0,20.
Ora applichiamo questa formula: numero di idonei = 50 x 0,20 = 10.
Quindi, in questo caso, se ci sono 50 posti messi a concorso, per la taglia idonei saranno considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore in numero non superiore a 10: questo significa che, oltre ai 50 vincitori, per la taglia idonei, possono essere considerati idonei al massimo altri 10 candidati che seguono nella graduatoria.
Lo scorrimento in caso di rinuncia o non superamento della prova.
La norma taglia idonei non è particolarmente chiara nella sua portata letterale e presenta numerosi dubbi applicativi.
La prima e più importante perplessità riguarda l’operatività stessa della taglia idonei, per la quale la norma si esprime in questi termini:
“In caso di rinuncia all’assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo” (ossia, entro il limite del 20%).
Sembrerebbe a prima vista che la norma taglia idonei introduca un limite generale all’istituto stesso dello scorrimento della graduatoria, autorizzando il potere di scorrimento nei soli casi di rinuncia all’assunzione o di mancata superamento della prova (ipotesi davvero di rara verificazione) o di dimissioni volontarie del dipendente entro sei mesi dall’assunzione.
Tuttavia, ad avviso di chi scrive la lettura più corretta è un’altra.
La norma risolve un problema pratico che si era posto in precedenza, che era appunto quello di capire se l’Amministrazione potesse effettivamente chiamare il successivo in graduatoria nei casi di rinuncia al posto o di dimissioni del vincitore: laddove non vi era nessuna norma che effettivamente autorizzasse l’Amministrazione, in casi del genere, a procedere senz’altro con lo scorrimento.
Ecco allora che la taglia idonei adesso autorizza espressamente lo scorrimento in caso di rinuncia o dimissioni (o mancato superamento della prova), ma sottoponendo tale modalità di assunzione allo stesso limite del 20% previsto in generale per lo scorrimento degli idonei.
In buona sostanza il legislatore, con questa previsione della taglia idonei, riconferma la regola della possibilità dello scorrimento limitata al 20% dei posti messi a concorso, anche nei casi di rinuncia o dimissioni del candidato vincitore o del candidato idoneo che è stato chiamato per l’assunzione.
Detto questo, ti ricordo una cosa importantissima in merito alla rinuncia o alle dimissioni di cui parla la taglia idonei, e cioè che, secondo la versione vigente dell’art. 17 del d.P.R. 487/1994 (riformato nel giugno del 2023), “il vincitore o l’idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dall’assunzione e dalla graduatoria”.
Ciò significa che se vieni chiamato per firmare il contratto a tempo indeterminato (la regola non vale per i contratti a tempo determinato) e rinunci al posto, sarai depennato dalla graduatoria (quindi non potrai più essere chiamato da quella o da altre amministrazioni) ed inoltre perdi il diritto all’assunzione.
Bene, siamo arrivati alla fine del nostro approfondimento.
Se desideri maggiori informazioni, o vuoi una consulenza dettagliata sul tuo caso, chiamaci o scrivici una mail dalla nostra pagina contatti: troveremo sicuramente una soluzione alla tua problematica.
Complimenti per l’approfondimento. A mio avviso la norma è incostituzionale sotto tutti i punti di vista, ed al primo ricorso utile (non quello dell’agenzia delle entrate che verteva su altra casistica) verrà falciata. Innanzi tutto lede i principi stessi di Efficacia, Efficenza, Economicità, etc.etc. Sarebbe stato più corretto elevare il requisito di idoneità da 21 a 25 (ad esempio) per raggiungere l’obiettivo che la legge si prefissa raggiungere ma di fatto non può mai raggiungere in quanto limitata all’applicazione di una % che non tiene conto del voto ma del numero di idonei. Questo vuol dire, per esempio, che in un concorso in cui statisticamente hanno partecipato molte eccellenze, queste verranno a prioristicamente scartate, la Pa se ne priverà e dovrà bandire un nuovo concorso dove magari parteciperanno molti mediocri ma che tuttavia rientreranno nella %. Dunque scartati i tanti 28 e presi i 22 con un concorso in pù. Inoltre quale dovrebbe essere la scriminante secondo cui viene applicata ad alcuni concorsi si e ad altri no ? Praticamente negli Enti locali e Forze di Polizia possono lavorare i mediocri ed invece non so dove no ?
Inoltre l’applicazione del 20%, a mio avviso, non può essere dinamica ossia scorrere con le rinunce, in quanto la graduatoria degli idonei và approvata al termine delle prove indi il 20% è determinato già in fase di bando ed è fisso. Questo vuol dire che in caso di rinunce la graduatoria rimane sempre quella, con il rischio che la P.A. non possa coprire neanche i posti messi a bando.
Infine, altra casistica di cui la norma non tiene conto ma che andrebbe attenzionata è quella degli interni, ossia coloro i quali sono già dipendenti della PA che bandisce ma che partecipano al concorso per ottenere una qualifica superiore in quanto la PA non fa da anni gli avanzamenti o i concorsi interni. Ho testimonianze dirette di concorsi dove in tanti cat. C partecipano, da esterni, ad un concorso presso la stessa PA per cat. D.. Ove molti di loro dovessero vincere, la PA si ritroverà ad avere i D svuotando contemporaneamente gli C senza avere il tempo di sostituirli.