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Graduatorie personale ATA 2021/2022: come tutelarsi

A cura dell’Avvocato Lorenzo De Gregoriis

Le graduatorie personale ATA

Se siete in attesa di conoscere gli esiti delle graduatorie del personale ATA pubblicate recentemente dagli Uffici Scolastici Provinciali, oppure ne avete già preso conoscenza e volete presentare un reclamo o un ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro: in entrambi i casi siete nel posto giusto.

Cercherò infatti di aiutarvi a comprendere quale scelta operare per la Vostra migliore tutela, in tutti i casi – non infrequenti, sulla base della nostra esperienza – in cui l’attribuzione del punteggio possa rivelarsi non corretta da parte dell’USP.

Ciò accade, ad esempio, quando l’Ufficio Scolastico abbia erroneamente omesso di valutare un titolo di servizio maturato nel frattempo dal candidato, oppure ancora gli abbia attribuito un punteggio più basso rispetto a quello a cui avrebbe diritto.

Inizio col dirvi che, come probabilmente saprete, le graduatorie personale ATA sono fondamentali per il conferimento degli incarichi annuali di supplenza, a valere sugli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, e 2023/2024.

A titolo informativo, e per una vostra comodità, riporto QUI il Bando per l’aggiornamento delle graduatorie personale ATA ed ancora QUI la nota predisposta dal MIUR prot. n. 9256 del 18 marzo 2021, contenente delle brevi linee guida per la presentazione delle domande.

Vi ricordiamo, infine, un nostro approfondimento sul tema generale dello scorrimento delle graduatorie e sul diritto ad essere assunti su tale base.

Graduatorie personale ATA: ricorso o reclamo?

Il personale ATA che aspira all’ottenimento di una supplenza annuale ha a disposizione due distinti mezzi di tutela della propria posizione, che sono rappresentanti dal Ricorso dinanzi al Tribunale Civile, in funzione di Giudice del Lavoro, e dal Reclamo, che può essere presentato direttamente all’Ufficio Scolastico Provinciale (USP).

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Tale possibilità è prevista espressamente dall’art. 8 del Bando per le graduatorie personale ATA, ove è previsto (al comma 1) che avverso l’esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie stesse, è ammesso reclamo al Dirigente della Istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento.

La differenza tra i due mezzi di tutela risiede anzitutto nella tempistica, oltre che nell’efficacia.

Il reclamo, infatti, deve essere proposto entro dieci giorni dalla avvenuta pubblicazione delle graduatorie personale ATA provvisorie; nel medesimo termine può inoltre essere prodotta richiesta di correzione di errori materiali.

Scaduti i dieci giorni dalla graduatoria provvisoria, dunque, non è più possibile fare reclamo.

Ma non preoccupatevi ! Se avete lasciato scadere il richiamato termine, in ogni caso potrete sempre valutare l’opportunità di promuovere un ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro, che potrà essere proposto in ogni tempo: per quanto poi, in concreto, è opportuno procedere con un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per tutelare in maniera rapida la vostra posizione evitando che altri candidati siano “preferiti” a voi per il conferimento della supplenza.

Un’importante misura di tutela per gli aspiranti ATA, laddove intendano far ricorso dinanzi al Giudice del lavoro, è prevista dall’art. 8 comma 7 del Bando, che prevede espressamente l’iscrizione (o l’aggiornamento) con riserva nelle Graduatorie per gli aspiranti che hanno presentato ricorso giurisdizionale avverso provvedimenti di nullità della domanda o di esclusione, nelle more della definizione del ricorso: ciò purché ottengano un primo provvedimento giurisdizionale favorevole.

Ed ancora notate bene che il Bando, al punto 1) delle Note alla Tabella di Valutazione, prevede espressamente che sono altresì valutabili quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.

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Per quali motivi si può presentare un ricorso

Un ricorso dinanzi al Giudice del lavoro, oppure un reclamo, si può presentare per svariate ipotesi.

I casi più frequentemente trattati dallo Studio sono rappresentati dalla esclusione della domanda di aggiornamento o di inserimento nelle graduatorie personale ATA, oppure dalla erronea valutazione dei cosiddetti Titoli di Servizio (puoi trovare qui l’elenco completo delle Tabelle di valutazione dei titoli per ciascun profilo professionale messo a Bando).

Per ogni titolo, infatti, è prevista l’assegnazione di un punteggio prestabilito al quale l’Ufficio Scolastico deve rigidamente attenersi.

Se dunque l’Ufficio calcola in maniera erronea tale punteggio – perché, ad esempio, ritiene di non riconoscere un determinato servizio prestato dall’ATA – ecco che un Ricorso avrebbe l’effetto utile di ottenere una rimodulazione dei punti in graduatoria attraverso il riconoscimento del servizio “negato” dall’Ufficio Scolastico.

Casi vinti dal nostro Studio in materia di graduatorie personale ATA

Il nostro Studio ha ottenuto importanti vittorie in controversie concernenti le graduatorie personale ATA.

Particolarmente interessante, sul punto, la sentenza n. 765 del 24 ottobre 2018 del Tribunale di Teramo, resa su un giudizio avviato da un nostro Cliente ATA che si è visto disconoscere il servizio prestato alle dipendenze di un’Azienda Sanitaria Locale in sede aggiornamento della Graduatoria d’Istituto di III Fascia della Provincia di Teramo.

L’Istituto scolastico affermava, infatti, che il D.M. n. 717/2014, relativo alla Tabelle di Valutazione dei Titoli di cui alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di Assistente Amministrativo, non avrebbe consentito di conteggiare anche il servizio prestato presso le Aziende Sanitarie Nazionali, in quanto non prestato “alle dirette dipendenze di amministrazioni Statali o di enti locali”.

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Il Giudice, accogliendo il nostro ricorso, ha affermato invece che il legislatore, quando adopera il concetto di “amministrazione pubblica”, intende far riferimento a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli enti regionali e locali, ed anche le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Il Giudice ha affermato inoltre che tale regola è stata introdotta, nell’ambito delle graduatorie personale ATA, “proprio al fine di riconoscere un punteggio e agevolare chi ha già svolto attività lavorativa per la pubblica amministrazione, sicchè non avrebbe alcun senso escludere da tale agevolazione il servizio prestato presso l’azienda sanitaria locale”.

Di seguito potete leggere la sentenza integralmente:

Lo Studio ha riportato vittoria anche in sede di appello.

La Corte di Appello di l’Aquila infatti, con la sentenza n. 148 del 3 giugno 2019, ha confermato pienamente il principio affermato dal Tribunale di Primo Grado, condannando ancora una volta l’Istituto Scolastico a riconoscere il servizio prestato ai fini dell’aggiornamento della graduatoria.

Bene, siamo arrivati alla fine del nostro breve approfondimento.

Se ritieni di aver subito un’ingiustizia e vuoi esporci il tuo caso, saremo bel lieti di mettere a tua disposizione la nostra competenza e professionalità: ti ricordo infatti che siamo specializzati nel Diritto Amministrativo e nel Diritto Scolastico.

Scrivici nella pagina contatti, oppure chiamaci al numero che vedi nella medesima, o ancora scrivici con WhatsApp cliccando sul simbolo che vedi in questa pagina in basso a sinistra.

Sapremo come aiutarti.

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