Assunzione mediante scorrimento di una graduatoria: il Comune procede allo scorrimento a seguito della proposizione del nostro ricorso.
Le origini della controversia.
Un istruttore di Vigilanza/Agente di Polizia Locale si è rivolto al nostro Studio al fine di essere assunto mediante scorrimento di una graduatoria nella quale risultava essere idoneo non vincitore.
Più nel dettaglio, un noto Comune sardo provvedeva ad assumere i due vincitori del concorso, nonché i successivi idonei, con molteplici determine di scorrimento di una graduatoria locale, arrestandosi proprio alla posizione del nostro Cliente, che si era classificato sesto.
In altre parole il Comune, invece di continuare a procedere mediante lo scorrimento di una graduatoria pienamente valida ed efficace, decideva di procedere ad un’ulteriore assunzione mediante la pubblicazione di un bando di mobilità esterna.
Prima di entrare nel dettaglio della vicenda che ha interessato il ricorrente, che grazie alla formulazione del nostro ricorso è stato assunto presso l’Ente, vi ricordo che il nostro Studio ha già esaminato la complessa tematica del rapporto che intercorre tra l’assunzione mediante scorrimento di una graduatoria, mediante mobilità volontaria e per mezzo dell’indizione di un nuovo concorso.
Lo scorrimento di una graduatoria come criterio assunzionale.
Come già anticipato, il Comune modificava in corso d’opera il criterio assunzionale seguito sino ad allora (ovvero, lo scorrimento di una graduatoria valida ed efficace) per far ricorso alla mobilità esterna.
Quanto rappresentato avveniva proprio nel momento in cui nel nostro ordinamento, con l’adozione della c.d. Legge Concretezza (legge n. 56/2019), si rendeva del tutto facoltativa (come lo è tutt’ora) l’espletamento del ricorso alla mobilità esterna.
Di regola, come illustrato in un ulteriore nostro articolo, il principio di prevalenza per lo scorrimento di una graduatoria non troverebbe applicazione (sebben la questione sia molto dibattuta) solo quando assume rilievo l’esigenza preminente di determinare, attraverso nuove procedure concorsuali, la stabilizzazione del personale precario.
Cosa abbiamo chiesto nel nostro ricorso.
Nel nostro ricorso abbiamo evidenziato che il Comune ha motivato in maniera assolutamente illogica ed irragionevole la scelta di fare ricorso alla mobilità esterna in luogo dello scorrimento di una graduatoria valida ed efficace.
Difatti, secondo la nostra tesi, lo scorrimento della graduatoria era da preferire in quanto procedura più snella e meno gravosa per l’erario pubblico e, dunque, maggiormente in linea con i principi di efficienza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa.
Anche il profilo motivazionale fornito dall’Ente è risultato essere carente: difatti, con una poco chiara determinazione del Settore Affari Istituzionali e Personale, il Comune elencava le diverse possibili modalità assunzionali, senza alcuna specificazione delle ragioni logico-giuridiche che giustificassero la scelta del metodo di reclutamento da seguire in relazione al posto da ricoprire.
In altre parole, gli atti impugnati non motivano, nel caso specifico della procedura di reclutamento dell’Agente di Polizia Locale, le ragioni della mancata utilizzazione di una graduatoria ancora valida ed efficace.
Dunque, il nostro ricorso ha evidenziato che nella deliberazione di indizione della mobilità non era stata neppure considerata la circostanza della sussistenza di una graduatoria di concorso, valida ed efficace, dalla quale poter disporre l’eventuale scorrimento, dovendosi ritenere evidente che il Comune non ritenesse più efficace – erroneamente – la suindicata graduatoria.
Non solo. La scelta dell’Ente di indire la mobilità, invece di procedere allo scorrimento di una graduatoria efficace, collide con le attuali previsioni normative, che hanno reso del tutto facoltativo il ricorso alla procedura di mobilità (si veda l’articolo 3, comma 8, della Legge n.56 del 19 giugno 2019).
Di tale novità normativa, che autorizza la selezione del personale senza la preventiva mobilità, ne era ben a conoscenza lo stesso Comune resistente, che ne aveva dato un’applicazione a “singhiozzo”: difatti, come illustrato nel nostro ricorso, per la selezione di un posto da Assistente Sociale, era stato autorizzato un concorso senza l’esperimento della procedura di mobilità.
La mobilità come forma di cessione del contratto.
Premesso il percorso assunzionale intrapreso dal Comune sardo, con l’indizione della procedura di mobilità, manifestamente antieconomica e disallineata rispetto alle esigenze di semplificazione volute dall’ordinamento, occorre sottolineare che per la più recente giurisprudenza la mobilità è “una mera modificazione soggettiva del rapporti di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto” (Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. V, 21.09.2020, n. 3932).
All’opposto, nel caso in esame, la procedura di mobilità è stata configurata dal Comune resistente come una procedura “para concorsuale” (il bando di mobilità era assai articolato), con un inutile ed illegittimo aggravio procedurale, oltre che con un evidente dispendio di risorse pubbliche.
La più recente giurisprudenza.
Per la più recente giurisprudenza, la mobilità esterna, a differenza dello scorrimento di una graduatoria, non consente alcun risparmio di spesa, e ciò vale a maggior ragione nella vicenda affrontata dal nostro studio, laddove essa è stata conformata dal Comune resistente come un procedimento para concorsuale (si veda Consiglio di Stato, sezione V, n. 4329 del 12 luglio 2015).
Difatti, nel caso di specie, vi è stata la previsione di una Commissione esaminatrice, l’assegnazione di punteggi, e via discorrendo, con un inutile aggravio procedurale e dispendio di denaro pubblico.
l’assunzione del ricorrente.
Ebbene, a seguito della formulazione del nostro ricorso, incardinato dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Sardegna, il Comune resistente ha deciso di bloccare la procedura di mobilità e di assumere il nostro Cliente, confermando la tesi avanzata dal nostro Studio, ovvero della necessità di procedere allo scorrimento di una graduatoria valida ed efficace.
Di seguito puoi consultare la sentenza del Tribunale Amministrativo, che ha altresì fatto adozione del principio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico dell’Ente: